Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera f), e l’articolo 55 dello Statuto;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);
Considerato quanto segue:
1. Si ritiene opportuno intervenire sulla l.r. 76/2009, istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità, per modificare la disposizione relativa alla durata in carica dell’organismo, al fine di allinearne la scadenza alla previsione generale di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ai sensi del quale: “gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale”;
Approva la presente legge
Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:
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Firenze