Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole: “
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 10;
Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.);
Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);
Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);
Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);
Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale.);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di rendere omogenea la disciplina degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite le disposizioni relative al piano della qualità della prestazione organizzativa e della conseguente valutazione dell’organo di vertice amministrativo nelle leggi nelle quali non erano previste espressamente, ma applicate in via di prassi amministrativa;
2. Al fine di favorire un’accelerazione dei tempi di approvazione degli atti di programmazione e di bilancio degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, è stata inserita una tempistica uniforme per quanto concerne i vari passaggi istituzionali, rimodulando la disciplina dei termini per l’adozione e l’approvazione degli atti stessi da parte dei soggetti competenti;
3. Con l’obiettivo di responsabilizzare ulteriormente le figure di vertice amministrativo degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, sono state inserite, ove possibile, due ulteriori fattispecie di condotta, collegate al mancato conseguimento degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione e alla tardiva o mancata adozione dei bilanci, che possono dar luogo alla revoca anticipata dell’incarico, con conseguente risoluzione del contratto;
4. Nell’ottica di realizzare una disciplina omogenea dei soggetti giuridici che operano per conto dell’amministrazione regionale e di uniformarla, ove possibile, a quella degli enti dipendenti, si è ritenuto opportuno modificare le disposizioni della l.r. 28/2008 e della l.r. 87/2009 in merito ai tempi di elaborazione del bilancio preventivo e del piano di attività delle relative società in house;
5. Per quanto concerne l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), la disciplina inserita nella l.r. 30/2009 è stata adeguata alla nuova architettura istituzionale e alla conseguente ridistribuzione delle funzioni derivante dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dal successivo riordino attuato con legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). In particolare, sono stati eliminati i vari riferimenti, presenti sia nella motivazione della l.r. 30/2009 sia nell'articolato, relativi al ruolo delle province e delle comunità montane e si è soppressa la Conferenza permanente istituita per la programmazione e la verifica delle attività dell'ARPAT in quanto tutte le funzioni in materia ambientale sono oggi attribuite ed esercitate dalla Regione e il livello provinciale della Conferenza stessa è stato quindi superato dal nuovo assetto organizzativo;
Approva la presente legge
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole: “
Dopo il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
“
Dopo la lettera b) del comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente:
“
Dopo la lettera b bis) del comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente:
“
La lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 bis della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente:
“
Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 bis della l.r. 59/1996 è inserita la seguente:
“
La lettera a) del comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole: “
Al comma 3 dell’articolo 10 bis della l.r. 59/1996 le parole: “
Dopo l’articolo 14 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
“
La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è sostituita dalla seguente: “
Prima del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
“
Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 le parole: “
Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è abrogato.
Il comma 3 bis dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“
Dopo l’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 3 ter dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:
“
Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”) è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
“
Dopo la lettera b) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è aggiunta la seguente:
“
Dopo la lettera b bis) del comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 60/1999 è aggiunta la seguente:
“
Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 è inserita la seguente:
“
Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 è inserita la seguente:
“
Dopo la lettera c ter del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 60/1999 è inserita la seguente:
“
Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
“
Dopo l’articolo 14 ter della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
“
Dopo l’articolo 14 quater della l.r. 60/1999 è inserito il seguente:
“
L’articolo 15 della l.r. 60/1999 è sostituito dal seguente:
“
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 82 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente:
“
Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: “
Dopo il comma 9 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Dopo la lettera b) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:
“
Dopo la lettera b bis) del comma 10 dell’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:
“
Dopo l’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Il comma 1 dell’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“1.Il programma di attività annuale con proiezione triennale indica le linee generali dell'attività dell'ARS e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.”.
Al comma 2 dell’articolo 82 undecies le parole: “, nonché degli indirizzi del Consiglio regionale e della Giunta regionale entro il 30 settembre di ciascun anno” sono soppresse.
Dopo l’articolo 82 undecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
L’articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.), è inserito il seguente:
“
Il numero 18 del preambolo della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è abrogato.
Il numero 19 del preambolo della l.r. 30/2009 è abrogato.
Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 30/2009 le parole: “
Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 30/2009 le parole: “
L’articolo 14 della l.r. 30/2009 è abrogato.
L’articolo 15 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 16 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Dopo l’articolo 16 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:
“
Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 è aggiunta la seguente:
“
Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 è aggiunta la seguente:
“
Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 la parola: “
Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 è inserita la seguente:
“
La lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente:
“
L’articolo 31 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.), è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 39/2009 è inserito il seguente:
“
L’articolo 14 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 39/2009 le parole: “
Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “
Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 87/2009 le parole: “
Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 87/2009 le parole: “
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005), la parola: “
Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 23/2012 le parole: “
Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2012 la parola: “
Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2012 le parole: “
Al comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 23/2012 le parole: “La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa può comportare la risoluzione anticipata del contratto del segretario generale.” sono soppresse.
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2012 la parola: “
Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:
“
Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:
“
Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 23/2012 la parola: “
Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 23/2012 le parole: “
Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 23/2012 la parola: “
L’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente: “
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2012 la parola: “
Nella rubrica dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 la parola: “
Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 dopo le parole: “
Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 la parola: “
Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: “
Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
“
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 23/2012 la parola: “
L’articolo 18 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), è inserito il seguente:
“
Dopo la lettera b) del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 80/2012 è aggiunta la seguente:
“
Dopo la lettera b bis) del comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 80/2012 è aggiunta la seguente:
“
Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 80/2012 è inserita la seguente:
“
Dopo la lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 80/2012 è inserita la seguente:
“
La lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 80/2012 è sostituita dalla seguente:
“
L’articolo 10 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:
“
Dopo l’articolo 10 della l.r. 80/212 è inserito il seguente:
“
L’articolo 11 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), è sostituito dal seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 30/2015 le parole: “
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “
Dopo l’articolo 6 della l.r. 22/2016 è inserito il seguente:
“
L’articolo 7 della l.r. 22/2016 è sostituito dal seguente:
“
Dopo la lettera c) del comma 10 dell’articolo 10 della l.r. 22/2016 è aggiunta la seguente:
“
L’articolo 12 della l.r. 22/2016 è sostituito dal seguente:
“
Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di approvazione dei bilanci preventivi economici relativi all’anno 2017.
Le seguenti disposizioni, relative alla possibilità di revoca dell’incarico dell’organo di vertice amministrativo, inserite con la presente legge, si applicano ai contratti in essere dalla data di entrata in vigore della legge stessa:
articolo 9, comma 11, lettere b bis) e b ter), della l.r. 59/1996;
articolo 9, comma 9, lettere b bis ) e b ter), della l.r. 60/1999;
articolo 82 decies, comma 10, lettere b bis) e b ter), della l.r. 40/2005;
articolo 24, comma 1, lettere b bis) e b ter), della l.r. 30/2009;
articolo 8, comma 1, lettere c bis) e c ter), della l.r. 23/2012;
articolo 7, comma 9, lettere b bis) e b ter), della l.r. 80/2012;
Firenze