Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);
Considerato quanto segue:
1. La modifica della disciplina del servizio civile regionale è necessaria per consentire lo svolgimento del servizio civile regionale finanziato con risorse del fondo sociale europeo (FSE) e, in particolare, del piano di attuazione della garanzia giovani;
2. Il servizio civile regionale, nei casi in cui è finanziato con risorse europee, può essere svolto dai giovani che abbiano i requisiti previsti dai piani o programmi europei a cui viene data attuazione;
3. È opportuno prevedere più finestre per la presentazione dei progetti affinché l'offerta di posti di servizio civile a disposizione dei giovani sia più numerosa e maggiormente continuativa nel corso dell'anno;
4. È opportuno semplificare e velocizzare le procedure di valutazione dei progetti e di avvio dei giovani al servizio civile in considerazione del numero elevato di giovani che saranno interessati dalle misure del programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) ed in particolare dallo svolgimento del servizio civile regionale;
5. È opportuno dare immediata attuazione alle misure del PON Garanzia Giovani.
Approva la presente legge
Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
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Dopo l’articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è inserito il seguente:
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In via di prima applicazione la Regione può finanziare con risorse del PON Garanzia Giovani i progetti presentati a seguito del bando di servizio civile regionale emanato con decreto dirigenziale 22 aprile 2014, n. 1677 (Servizio civile regionale: bando per la presentazione di progetti rivolto agli enti iscritti all’albo regionale – anno 2014), approvati dalla competente struttura regionale e compatibili con il PON Garanzia Giovani.
Nel bando per l'ammissione dei soggetti al servizio civile di cui all'articolo 8 della l.r. 35/2006 sono espressamente individuati i progetti finanziati con risorse PON Garanzia Giovani ed i requisiti dei giovani ammissibili di cui all'articolo 20 bis, comma 1, della l.r. 35/2006 come introdotto dalla presente legge. Il bando è trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.
Per i progetti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 bis, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 35/2006.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze