PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), e l’articolo 50 dello Statuto;
Vista la [legge regionale 28 maggio 2012, n. 23] (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla [l.r. 88/1998] [e l.r. 1/2005]);
Considerato quanto segue:
1. Occorre intervenire per implementare la composizione delle commissioni consultive di cui all’[articolo 12 della l.r. 23/2012] al fine di garantire un adeguato rilievo al ruolo che le marinerie di cooperative della pesca rivestono nel quadro generale regionale, ed è altresì necessario garantire il regolare funzionamento delle commissioni anche nel caso in cui non vengano designati tutti i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali;
2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza dell’Autorità portuale regionale si rende necessario prevedere l’utilizzo di personale appartenente al ruolo organico regionale;
3. Al fine di salvaguardare l’attività amministrativa già svolta e semplificare i procedimenti amministrativi in corso occorre prevedere una disciplina transitoria per i piani regolatori portuali che, al momento dell’entrata in vigore della [l.r. 23/2013], avvenuta il 16 giugno 2012, risultavano già adottati;
Approva la presente legge;