Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), dopo la parola: “
PREAMBOLO
Il Consiglio Regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
Considerato quanto segue:
1. In data 2 agosto 2013 si è insediato formalmente l’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 4 della l.r. 19/2011;
2. Nell’ambito delle sedute di tale organismo sono state valutate opportunità di sviluppo e di ulteriore azione dell’Osservatorio per la cui attuazione è necessario procedere con alcune modificazioni ed integrazioni alla sopracitata l.r. 19/2011, finalizzate anche a superare alcune criticità della normativa vigente;
3. A tal fine, in primo luogo, si ritiene opportuno dare un necessario coordinamento alla predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2011, dedicata alla sicurezza stradale, vista l’importanza che essa ricopre quale espressione del quadro conoscitivo regionale in materia;
4. In secondo luogo è opportuno ampliare il quadro conoscitivo dell’Osservatorio permettendo che esso, per lo svolgimento delle sue funzioni, possa rapportarsi ed acquisire dati, informazioni, analisi e studi, anche da ulteriori soggetti rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;
5. È opportuno, inoltre, permettere all’Osservatorio di caratterizzare con maggior evidenza le proprie iniziative attraverso l’utilizzo di un apposito logo;
6. Al fine di rendere più funzionali i lavori di tale organismo, è necessario anche prevedere la possibilità di istituire gruppi di lavoro interni e di permettere la partecipazione di invitati esterni anche in via permanente;
7. Alla luce della difficoltà riscontrata in questi primi mesi di attività dell’Osservatorio nel garantire la continuità dei lavori, è opportuno alleggerire il quorum costitutivo per la validità delle sedute, nonché prevedere la possibilità di disciplinare i casi di delega dei componenti dell’Osservatorio stesso;
Approva la presente legge
Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), dopo la parola: “
Dopo la lettera j) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 19/2011 è inserita la seguente:
“
Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 19/2011 è aggiunto il periodo: “
Alla fine del comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 19/2011 è aggiunto il periodo: “
Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 4 bis dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente:
“
Firenze