PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'[articolo 117, comma quarto, della Costituzione];
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la [legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69] (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
Considerato quanto segue:
1. L'[articolo 7 della l.r. 69/2011] disciplina, al comma 4, il quorum strutturale delle sedute dell'assemblea dell'autorità idrica toscana, al comma 5 il quorum funzionale, al comma 6 il quorum funzionale necessario per l'approvazione dello statuto e del piano di ambito in prima e seconda convocazione, infine, al comma 7, attribuisce allo statuto la competenza a stabilire maggioranze diverse da quella prevista al comma 5, fermo restando quanto previsto al comma 6.
2. La prassi ha evidenziato talune criticità nell'applicazione dell'[articolo 7 della l.r. 69/2011], in particolare per quanto riguarda il comma 4 che prevede quali uniche eccezioni al quorum strutturale per le sedute dell’assemblea, le maggioranze previste dal comma 6;
3. La cogenza della disposizione rende impraticabile, mediante il ricorso ad una fonte normativa sub primaria, l'introduzione di un quorum strutturale delle sedute dell'assemblea ridotto rispetto a quello previsto in via ordinaria, con la conseguente necessità di provvedere ad una modifica legislativa, attribuendo allo statuto la competenza a regolare la seduta in seconda convocazione, con determinazione del relativo quorum strutturale;
Approva la presente legge