Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente:
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PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti gli articoli 3, comma 4 e 72 dello Statuto
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 6, comma 3, della l.r. 46/2013 non consente di rimborsare le spese sostenute dai componenti dell’Autorità per gli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità stessa, esponendo i medesimi a costi superiori rispetto all’emolumento percepito. Si rende necessario pertanto provvedere a garantire che l’espletamento di un incarico prestigioso ed impegnativo non sia oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo. La norma viene dunque modificata garantendo la copertura anche delle spese attinenti agli spostamenti necessari per raggiungere, dalla propria residenza o domicilio, la sede dell’Autorità al fine di consentire lo svolgimento delle attività;
Approva la presente legge
Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è sostituito dal seguente:
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze