PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'[articolo 117, comma quarto, della Costituzione];
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.
Vista la [legge regionale 2 agosto 2013, n. 45] (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);
Considerato quanto segue:
1. È necessario eliminare una difficoltà applicativa dell’[articolo 4 della l.r. 45/2013] in quanto la finalità della norma era quella di concedere contributi a soggetti in condizione di handicap grave, anche in situazioni di rivedibilità e intervenire, altresì, sull’articolo 6 per rimuovere un onere amministrativo a carico dei beneficiari;
2. L'[articolo 7 della l.r. 45/2013] istituisce una misura di sostegno a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che non ricevono la retribuzione da almeno due mesi o che sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali; alcune imprese e altri soggetti hanno manifestato la disponibilità ad intervenire finanziariamente al fine di potenziare gli effetti della misura sopracitata;
3. Tale disponibilità si concretizza attraverso donazioni finanziarie, che si ritiene di far confluire, unitamente alle risorse regionali, nel fondo istituito dall'[articolo 46 septies della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70] (Legge finanziaria per l'anno 2006), per interventi diretti a favorire la continuità retributiva dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni;
Approva la presente legge