Il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è aggiunto il seguente:
La presente legge statutaria è stata approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 24 ottobre 2012, con seconda deliberazione in data 15 gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicata sul BURT n. 18 del 30 aprile 2013, parte prima.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 123 della Costituzione;
Visto l’articolo 6, comma 2, l’articolo 35, comma 1, e l’articolo 79 dello Statuto;
Visto l’articolo 14, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012);
Considerato quanto segue:
1. Con la risoluzione 6 settembre 2011, n. 78, in merito alla manovra economica del governo varata con il d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, il Consiglio regionale ha assunto l’impegno: “ad assumere, nei termini che saranno previsti dal d.l. 138/2011 in via di conversione e a valere dalla prossima legislatura, e comunque nell'ambito della propria autonomia statutaria, i necessari provvedimenti afferenti: la riduzione del numero dei consiglieri regionali e degli assessori";
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, pongono la necessità per la Toscana, in ragione della sua consistenza demografica, di una riduzione del numero dei consiglieri regionali e degli assessori rispetto a quelli attualmente previsti, con efficacia a valere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto;
3. La suddetta disposizione viene confermata anche dal d.l. 174/2012;
4. La riduzione del numero dei consiglieri e del numero degli assessori regionali necessita di una modifica statutaria, limitatamente all’articolo 6, comma 2, e articolo 35, comma l, dello Statuto;
5. È necessaria una modifica all’articolo 31 dello Statuto per armonizzarne il testo alle modifiche proposte all'articolo 6;
6. In relazione alla riduzione del numero dei consiglieri, si ritiene opportuno procedere anche alla riduzione dei componenti dell’Ufficio di presidenza;
7. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011, anch’esse poi confermate dal d.l. 174/2012, intervengono sulla materia del vitalizio, prevedendo il passaggio per i consiglieri regionali ad un sistema a carattere contributivo;
8. Anche per quest’ultimo aspetto occorre modificare lo Statuto, eliminando il riferimento al precedente sistema di vitalizio, fermo restando che spetta alla legge regionale regolare il passaggio tra i due sistemi, definendone tempi e modalità.
Approva la presente legge:
Il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è aggiunto il seguente:
Il comma 7 dell'articolo 9 dello Statuto è sostituito dal seguente:
Il comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto è sostituito dal seguente
Al comma 2 dell’articolo 14 dello Statuto le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto le parole:
Il comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto è sostituito dal seguente:
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.
La presente legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze