La rubrica del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 4, dello Statuto;
Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);
Visto il parere favorevole condizionato espresso dalla Prima Commissione consiliare in data 8 febbraio 2012;
Considerato quanto segue:
1. È necessario intervenire sull'articolazione organizzativa degli interventi in favore dei toscani nel mondo allo scopo di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza degli interventi e una migliore funzionalità degli organismi finalizzata ad una integrazione progressiva delle politiche, da quelle inerenti la cooperazione internazionale a quelle in favore dei toscani all’estero, con quelle di promozione economica ed internazionalizzazione;
2. Al fine di migliorare il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all’estero, in special modo nella promozione delle eccellenze toscane nei paesi di residenza, è stata allargata la base di riferimento ai soggetti che risiedono temporaneamente all’estero, per motivi di studio o lavoro e che possono diventare anch’essi membri di una rete di soggetti toscani o “amici” della Toscana da utilizzare come “ambasciatori” delle eccellenze della Regione;
3. Per conseguire una maggiore efficacia nella necessaria azione di semplificazione burocratica e di alleggerimento degli organismi di rappresentanza, è opportuno delegificare in parte la disciplina trasferendo alla fonte regolamentare la determinazione quantitativa dei soggetti che compongono il Comitato direttivo dei toscani all'estero e le modalità di funzionamento del Comitato medesimo;
4. Le condizioni espresse dalla Prima Commissione consiliare sono state integralmente accolte, con conseguente modifica del testo;
Approva la presente legge
La rubrica del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 26/2009 è aggiunta la seguente:
Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 26/2009 le parole:
La rubrica dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 le parole:
Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
Nella rubrica e nei commi 1 e 2 dell'articolo 31 della l.r. 26/2009 le parole:
Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 26/2009 le parole:
Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 26/2009 le parole:
Nella rubrica e nei commi 1 e 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009, le parole:
Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
La lettera e) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:
L'articolo 35 della l.r. 26/2009 è abrogato.
Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:
Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 26/2009, le parole:
Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 26/2009, le parole:
Il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 26/2009 è abrogato.
L'articolo 41 della l.r. 26/2009 è abrogato.
Le disposizioni relative agli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della l.r. 26/2009, come modificati dalla presente legge, sono efficaci a partire dalla prima legislatura successiva a quella in corso.
Firenze