Lettera così sostituita con [l.r. 9 agosto 2016, n. 57], art. 1.
Comma così sostituito con [l.r. 9 agosto 2016, n. 57], art. 2.
Comma aggiunto con [l.r. 9 agosto 2016, n. 57], art. 2.
Comma così sostituito con [l.r. 9 agosto 2016, n. 57], art. 3.
Comma inserito con [l.r. 9 agosto 2016, n. 57], art. 3.
Lettera così sostituita con [l.r. 9 agosto 2016, n. 57], art. 3.
Parole così sostituite con [l.r. 9 agosto 2016, n. 57], art. 3.
Parole aggiunte con [l.r. 9 agosto 2016, n. 57], art. 4.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’[articolo 117, terzo comma, della Costituzione];
Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale;
Vista la [legge 8 febbraio 1948, n. 47] (Disposizioni sulla stampa);
Vista la [legge 7 giugno 2000, n. 150] (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
Vista la [legge regionale 2 agosto 2006, n. 43] (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);
Vista la [legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4] (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista la [legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54] (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale),
Considerato quanto segue:
1. La [l.r. 54/2010] ha sospeso per il Consiglio regionale l’applicazione [della l.r. 43/2006] fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino in materia di informazione ed ha istituito, ai sensi della [l. 150/2000], un ufficio stampa provvisorio nel quale sono confluiti i giornalisti della precedente Agenzia per l’informazione, con invarianza di condizioni giuridiche ed economiche;
2. Tale soluzione transitoria è stata motivata dall’esigenza, avvertita da tutte le componenti politiche del Consiglio regionale, di avviare una riforma dell’attuale assetto delle attività di informazione, volta a garantire maggiore efficienza della struttura addetta oltre a pluralismo e completezza;
3. La presente legge di riforma pone fine alla fase transitoria disciplinata dalla [l.r. 54/2010] e, conseguentemente, dispone l’abrogazione, oltre che [della stessa l.r. 54/2010], anche delle disposizioni [della l.r. 43/2006] nella parte in cui si riferiscono al Consiglio regionale ed all’Agenzia di informazione dello stesso Consiglio;
4. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l’istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti;
5. Al personale giornalistico si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, superando la situazione di commistione tra la fonte contrattuale giornalistica e quella del comparto regioni ed autonomie locali che ha negativamente caratterizzato l’attuazione della precedente [l.r. 43/2006];
6. La legge garantisce il passaggio dell’attuale personale giornalistico al nuovo ufficio stampa e regola altresì, per i casi ove ciò sia necessario, le modalità di transito di detto personale nel comparto regioni ed autonomie locali;
7. La legge non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli già attualmente previsti nel bilancio regionale per l’attività dell’Agenzia preesistente ed anzi comporta un minor costo in conseguenza dell’abolizione della figura del direttore.
Approva la presente legge