La presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonché di quelle la cui realizzazione è comunque di competenza dello Stato.
Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del d.p.r. 327/2001 .