L’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è abrogato.
Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 20.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 21.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 22.
Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 23.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 24.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 25.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 26.
Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 8.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 28.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 29.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 30.
Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 9.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 32.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 33.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 34.
Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 21.
Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 21.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 36.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 37.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 38.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 39.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 40.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 41.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 42.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 43.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 44.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 45.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 46.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 47.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 48.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 49.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 50.
Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 51.
Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 2.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 3.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 4.
Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 5.
v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.
v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.
Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 21.
Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 21.
Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 22.
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 22.
Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 28.
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 28.
Note soppresse.
Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 30.
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 30.
Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 31.
Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 39.
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 17.
Nota soppressa.
Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 53.
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 53.
Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 17.
Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 18.
Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 18.
Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 21.
Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 21.
Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 22.
Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 28.
Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 28.
Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 10.
Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 10.
Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 10.
Nota soppressa.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7.
Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 2.
Comma abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 2.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), c), e), n), v) e z), dello Statuto;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");
Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);
Vista legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);
Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008);
Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009 n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 4 dicembre 2013;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2013;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I:
1. la legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che all’articolo 90 ha istituito l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, rinviava ad un regolamento ministeriale mai adottato. Pertanto, la Regione, nonostante la previsione contenuta nella l.r. 58/2003, non ha mai istituito tale imposta;
2. La facoltà di soppressione del tributo da parte della Regione è sancita dal d.lgs. 68/2011, e peraltro l’obiettivo della Regione di favorire il sistema aeroportuale toscano può raggiungersi anche mediante il contenimento della pressione fiscale a carico degli operatori di tale settore;
Per quanto concerne il capo II, sezione I:
3. E’ opportuno, alla scadenza del triennio di efficacia delle misure di contenimento della spesa degli enti dipendenti sancite dalla l.r. 65/2010, rinnovare tali misure eventualmente rimodulando gli obiettivi;
Per quanto concerne il capo II, sezione II:
4. E’ opportuno intervenire sulle disposizioni che disciplinano il rapporto dell'amministratore unico della società Sviluppo Toscana S.p.A al fine di superare alcune criticità, in particolare in relazione al carattere non esclusivo di tale rapporto;
5. E’ opportuno allineare la l.r. 28/2008 alla costante giurisprudenza europea e amministrativa italiana che non esclude per le società “in house providing ” la possibilità di realizzare una parte marginale della propria attività con soggetti diversi dall'ente controllante;
Per quanto concerne il capo II, sezione III:
6. In attuazione dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, occorre adeguare la l.r. 87/2009 relativamente alle disposizioni che disciplinano la composizione dell’organo amministrativo dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.;
Per quanto concerne il capo III, sezione I:
7. E’ opportuno, nell'esercizio di una competenza legislativa regionale confermata in tema di autorità di bacino, in attesa del superamento da parte del legislatore statale della fase transitoria mediante l'attivazione delle autorità di distretto, dettare nuove e diverse disposizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni delle autorità;
Per quanto concerne il capo III, sezione II:
8. E’ opportuno semplificare gli adempimenti in capo ai piccoli comuni e alle unioni di comuni per la concessione dei contributi e modificare la disciplina dei contributi per le fusioni e le incorporazioni di comuni;
Per quanto concerne il capo IV, sezione I:
9. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), è stato molto ampliato il territorio regionale interessato da attività di tipo geotermico. Poiché la norma stabilisce che il gettito dei canoni minerari abbia finalità di compensazione territoriale, è opportuno estendere tale compensazione a tutte le aree recentemente coinvolte da attività geotermiche, anche se ancora in fase di ricerca della risorsa, allo scopo di garantire una più diffusa tutela ambientale;
Per quanto concerne il capo IV, sezione III:
10. Al fine di sostenere e promuovere interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili, è necessario istituire un fondo per la concessione di garanzie finanziarie e la concessione di contributi in conto interessi, cui si affiancano anche le misure già previste dall’articolo 103 della l.r. 66/2011;
Per quanto concerne il capo IV, sezione IV:
11. E’ necessario sostenere la redazione dei piani per la mobilità ciclistica ai sensi dell’articolo 3, comma 5, e dell’articolo 11, comma 4, della l.r. 27/2012;
12. E’ necessario integrare il concorso finanziario della Regione alla progettazione e prevedere il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi sul sistema tangenziale di Lucca di cui all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012;
13. Al fine di garantire la realizzazione di tratti di viabilità nella Provincia di Arezzo che svolgono una funzione strategica di connessione con aree logistiche e industriali, è necessario attribuire contributi straordinari agli enti locali compenti alla loro realizzazione;
14. Al fine di riqualificare la viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno nelle Provincie di Firenze e Arezzo, è necessario attribuire contributi straordinari agli enti competenti;
15. Al fine di favorire l'adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell’area urbana di Pistoia è necessario realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia;
16. Occorre potenziare e qualificare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;
Per quanto concerne il capo V:
17. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), che ha abrogato l'articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), sono state soppresse le proiezioni farmaceutiche. Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare il rischio di contenzioso amministrativo è necessario esplicitare, con una norma di interpretazione autentica, che rimangono in vita le proiezioni già istituite alla data di entrata in vigore della l.r. 47/2013;
18. Al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale si stabilisce una specifica procedura di valutazione della programmazione degli investimenti delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale;
19. E’ necessario introdurre alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione di quanto previsto dal d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012;
20. E’ necessario sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie sia rinforzando la dotazione finanziaria per l'anno 2014, disposta dalla l.r. 66/2011, sia predisponendo quella per il biennio 2015 – 2016;
Per quanto concerne il capo VI:
21. Al fine di sviluppare e sostenere le politiche attive contro la povertà e per la coesione sociale, è necessario rifinanziare le misure relative a fondi per il microcredito allo scopo di garantire un aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità e alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza;
22. È necessario sostenere economicamente le famiglie, sulla base della loro condizione economica, per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie, degli enti locali e private, tramite un intervento gestito dai comuni;
Per quanto concerne il capo VII:
23. Sussiste la necessità di disporre di una rete di vigilanza sugli obblighi del gestore di tutti i servizi di trasporto pubblico locale diffusa su tutto il territorio regionale, al fine di assicurare l’efficienza del trasporto pubblico stesso. Risulta quindi necessario prevedere la possibilità per la Regione, per i servizi ferroviari e marittimi, di avvalersi del personale degli enti locali che esercita l’attività di vigilanza, previa stipula di apposita convenzione;
24. Si rende necessario continuare a garantire l'erogazione delle borse di studio e di tutti i servizi rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, dedicando a ciò un'apposita disposizione normativa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d. lgs. 68/2012;
25. È opportuno prorogare al 20 marzo 2015, il termine previsto dall’articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006 per l’adeguamento delle piscine in esercizio, in ragione dell’attuale congiuntura economica e della gravosità degli oneri di adeguamento;
26. E’ necessario disporre la modifica dell'articolo 25 della l.r. 1/2009 per conformare la normativa regionale sia alle disposizioni dell'Unione europea, sia alla recente legge nazionale, nonché per prevenire possibili contenziosi in sede di giurisdizione amministrativa a fronte delle sempre più numerose impugnative dei bandi di concorso per il carattere discriminatorio dei medesimi, che quasi sempre si risolvono in senso favorevole ai cittadini extracomunitari e con la condanna dell'amministrazione a modificare il bando di concorso impugnato;
27. Vista la situazione di congiuntura economica e, in particolare, la grave situazione di crisi in cui versa il settore dell’edilizia in Toscana e poiché il 31 dicembre 2013 scade l’efficacia della l.r. 24/2009, si ritiene opportuno prorogare di un anno l’efficacia della medesima al fine di contribuire al riavvio dell’attività di edilizia privata;
28. E’ opportuno sostenere le attività, esperienze e buone pratiche presenti sul territorio regionale, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale in materia di educazione ed istruzione;
29. E’ necessario garantire un sostegno economico che assicuri la continuazione dell’attività degli istituti superiore di studi musicali toscani che garantiscono l’offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale;
30. E’ necessaria la previsione della contribuzione straordinaria in favore della società Etruria Innovazione S.c.p.A. volta a sostenere e favorire definitivamente la positiva conclusione della procedura di liquidazione della stessa ed evitarne il fallimento, anche per soddisfare in via esclusiva gli eventuali ulteriori oneri verso i dipendenti della società ove non fosse concesso il sostegno della cassa integrazione guadagni per i lavoratori ancora in carico alla società fino al 31 dicembre 2013;
31. E’ necessario garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico locale e scongiurare il rischio, concreto ed imminente, di interruzioni di servizi essenziali per la collettività, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, rispettivamente, da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e da parte della Regione;
32. Il protrarsi della grave crisi economica finanziaria nonché l'applicazione dei vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità, con i conseguenti limiti alla riprogrammazione delle risorse, rende finanziariamente insostenibile per gli enti locali il ricorso ad onerosi duplicati di procedimenti di affidamento per tempi limitati e con ulteriori costi per procedure d’urgenza. E’ pertanto indispensabile prevedere la possibilità, per i gestori operanti al 31 dicembre 2013, di proseguire l'espletamento del servizio per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento della procedura di gara e la stipula del nuovo contratto, attraverso l'attivazione della proroga tecnica delle gestioni esistenti o, per il trasporto pubblico locale, la reiterazione degli obblighi di servizio pubblico in essere, in coerenza con i principi della legislazione comunitaria;
33. E’ opportuno posticipare al 2014 l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, della l.r. 3/1994 che sancisce l’esclusione dalla ripartizione delle risorse regionali delle province che non hanno approvato il piano faunistico venatorio, poiché, a causa del sopraggiungere di eventi calamitosi, alcune province non sono state in grado di rispettare i termini previsti dall’articolo sopracitato per l’approvazione del piano faunistico venatorio, poiché totalmente assorbiti nella risoluzione delle situazioni emergenziali sopracitate;
34. L'area sperimentale di Sesta, localizzata nel Comune di Radicondoli, rappresenta un elemento centrale per l’attrazione di sviluppo tecnologico e produttivo per il settore geotermico.
Per quanto concerne il capo IX:
35. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
L’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è abrogato.
Gli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno attraverso:
il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell’onere a carico del bilancio regionale;
il raggiungimento del pareggio di bilancio.
Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria deliberazione specifici indirizzi.
La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno è effettuata in sede di approvazione del bilancio preventivo. La valutazione del rispetto degli obiettivi è effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
Nel triennio 2014 – 2016, l’obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito attraverso:
riduzione del 5 per cento della spesa per il personale, per gli enti che al 31 dicembre 2013 hanno realizzato un risparmio di spesa inferiore a quello richiesto all’articolo 2, comma 5, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nell’anno 2013 per gli enti che hanno già raggiunto l’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 5, lettera a), della l.r. 65/2010, fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche infungibili previste da leggi regionali; il carattere infungibile della figura professionale è riconosciuto, previa richiesta dell’ente interessato, con deliberazione della Giunta regionale;
massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti;
massimo ricorso ai contratti aperti per l’acquisto di forniture e servizi di cui all’articolo 53 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Qualora non sia possibile il contenimento della spesa del personale secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a) e b), è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura necessaria a realizzare, in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio le misure da adottare o adottate per la riduzione dei costi di funzionamento, i risparmi per ciascuna di esse attesi o conseguiti e, nel caso di scostamenti, le motivazioni e le misure che intende adottare per recuperarli nell’anno successivo a quello in cui si è manifestato.
L’alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), è sostituito dal seguente: “
Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 3 bis dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 3 ter dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:
“
Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 28/2008 è abrogato.
Al considerato numero 7 del preambolo della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) le parole: “ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25” sono sostituite dalle seguenti “
La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituita dalla seguente:
“
L’articolo 10 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 87/2009 è abrogato.
Il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è abrogato.
Dopo l’articolo 2 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
“
Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della l.r. 91/1998 sono abrogati.
Dopo l’articolo 6 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 91/1998 le parole: “
Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 91/1998 le parole: “
Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 91/1998, le parole: “
Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 91/1998 è abrogato.
L’articolo 8 della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 91/1998 le parole: “
Alla lettera a) del comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 91/1998 le parole: “
Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 è aggiunta la seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 4 dell’articolo 12 sexies della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
“
Alla fine del comma 7 dell’articolo 12 sexies, sono aggiunte le parole: “
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) le parole: “
Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 le parole: “
Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 le parole: “
Al comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 68/2011, le parole: “
Il comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente:
“
Al comma 6 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 le parole: “
Dopo l’articolo 103 bis della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 106 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è sostituito dal seguente:
“
Per il proseguimento della misura di concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, di cui all’articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 nell’annualità 2014.
La gestione operativa della misura di cui al comma 1 è affidata a Sviluppo Toscana Spa, ai sensi dell’articolo 31 bis, comma 4, della l.r. 77/2012.
All’onere di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 518 “Fondo unico per le imprese – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
All’onere di cui al comma 2, stimato in euro 73.200,00 compresa IVA, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 517 “Fondo unico per le imprese – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Al comma 3 bis dell’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), le parole: “
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), è inserito il seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 le parole: “
Dopo il comma 2 dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 3 dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
“
Per l’adeguamento del sistema della viabilità nel Comune di Sansepolcro in Provincia di Arezzo, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Tevere, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Sansepolcro, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 200.000,00 per il 2014,
Per potenziare il sistema della mobilità intermodale attraverso interventi sulla viabilità di accesso alle aree logistiche nel Comune di Arezzo, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Arezzo, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 450.000,00 per il 2014 e fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per il 2015.
Per la riqualificazione e la messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno nelle Province di Firenze e Arezzo, Comune di Reggello, Unione dei Comuni Montani del Casentino e Unione dei Comuni del Pratomagno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti competenti, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 1.350.000,00 per il 2014.
All’onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.350.000,00 per l’anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Per il proseguimento delle azioni regionali a sostegno del potenziamento e dell’incremento della competitività del sistema aeroportuale toscano, in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2014 – 2015.
È autorizzata la spesa per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2014 e per un importo massimo di euro 1.500.000,00 per il 2015, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento, nel rispetto del quadro degli orientamenti comunitari di settore.
Le risorse di cui al comma 2, sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale previa presentazione di specifiche proposte di intervento, finalizzate ad implementare le dotazioni infrastrutturali e ad incrementare i livelli di qualità, accoglienza, funzionalità e sostenibilità ambientale, nel rispetto delle seguenti priorità:
categoria dell’aeroporto e classificazione regionale dell’aeroporto, privilegiandone la maggior rilevanza;
maggiori flussi di traffico;
garanzia di continuità territoriale con l’Isola d’Elba.
È autorizzata la spesa per un importo massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2014 e per un importo massimo di euro 150.000,00 per il 2015 da destinare ad aiuti per ĺ’avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, nel rispetto degli orientamenti comunitari di settore.
Le risorse di cui al comma 4 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della classificazione regionale dell’aeroporto, privilegiandone la maggior rilevanza .
Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 5 definiscono termini e modalità di rendicontazione dei rispettivi contributi.
All’onere di spesa di cui al comma 2 pari ad euro 1.500.000,00 per l’anno 2014 e ad euro 1.500.000,00 per il 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.
All’onere di spesa di cui al comma 4, pari ad euro 150.000,00 per l’anno 2014 e ad euro 150.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’ UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014, e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.
La disposizione di cui all’articolo 58, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013) si intende nel senso che le proiezioni farmaceutiche già istituite alla data di entrata in vigore della l.r. 47/2013 sono confermate e continuano a svolgere la loro attività, e che l'eventuale trasferimento dei locali delle predette proiezioni farmaceutiche può avvenire soltanto nell'ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.
Dopo l’articolo 119 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Al comma 1 bis dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008) la parola: “
Al comma 1 dell’articolo 126 della l.r. 66/2011 la parola: “
Il comma 3 dell'articolo 126 della l.r. 66/2011 è sostituito dal seguente:
"
Al comma 1 del'articolo 127 della l.r. 66/2011, la parola: “
Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006) e, in particolare, procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2010”), nonché dall’articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, fermo restando, quanto disposto dall’articolo 2, comma 73, della l. 191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:
per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
per l’anno 2014, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
Sono comunque fatte salve e devono essere escluse, sia per l’anno 2004, sia per l’anno 2014, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, fermo restando, per l’anno 2014, quanto sancito dall’articolo 126 della l.r. 66/2011, è autorizzata la concessione di un contributo di
La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
Fermi restando i principi di cui all’articolo 14 della l.r. 65/2010 e all’articolo 124 della l.r. 66/2011, tenuto conto delle ulteriori misure di razionalizzazione del settore adottate sia a livello locale, sia nazionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2014 per i farmaci e i dispositivi medici.
Per l’anno 2014, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che vantano crediti nei confronti delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale (SSR) possono chiedere un contributo regionale in conto interessi, finalizzato a contenere gli oneri finanziari da queste sostenuti a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti a società di factoring che hanno aderito al protocollo di cui al comma 4.
Il contributo è fissato nella misura massima dell'1 per cento rispetto al tasso di sconto applicato dalle società di factoring a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti e debitamente certificati dall’ente debitore ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012 (Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, alle MPMI a seguito della pubblicazione di un avviso regionale e secondo modalità definite nel protocollo di cui al comma 4.
La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative delle società di factoring volto a definire modalità e condizioni delle operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti del SSR.
Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 2.500.000,00 per l’anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Per il sostegno degli interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all’articolo 60 della l.r. 77/2012, per l’anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00.
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Il sostegno di cui al comma 1, si realizza attraverso l’erogazione alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000,00 di un contributo economico, finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
La Giunta regionale accerta la misura delle rette praticate dalle scuole di cui al comma 1, alla data del 30 dicembre di ogni anno a partire dall’anno 2013 e quelle in vigore all’inizio degli anni scolastici successivi e riferisce entro il 30 settembre di ogni anno alla Commissione consiliare competente.
I “Punti Ecco Fatto!” sono luoghi di accesso a servizi erogati da soggetti pubblici e privati, attivati in territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità o caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, secondo le definizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 4, della l.r. 68/2011.
Per l'anno 2014, al fine del sostegno alla promozione, al mantenimento e all’incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Regione riconosce un contributo ai comuni sede di un “Punto Ecco Fatto!”.
Il contributo regionale è concesso, su richiesta del comune, unicamente per la realizzazione di progetti, attivati dal 1° gennaio 2013, di adeguamento dei locali, pubblici o privati, di cui il comune abbia titolo per l’utilizzo, in cui ha sede un “Punto Ecco Fatto!”. Gli adeguamenti possono consistere in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare la funzionalità dei locali all’uso a cui sono destinati ed interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, nonché nell’acquisto di beni mobili necessari per lo svolgimento delle attività.
Il contributo regionale è concesso una sola volta per singolo “Punto Ecco Fatto!”. Il contributo è concesso fino a concorrenza della richiesta del comune, comunque non superiore al costo complessivo del progetto, quando questa non supera i 5.000,00 euro. Negli altri casi, il contributo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del progetto e può essere concesso fino a un massimo di 10.000,00 euro.
Il contributo non può essere concesso se il comune ha ottenuto, per il medesimo progetto, altri finanziamenti pubblici. È ammessa la concorrenza del contributo con altri finanziamenti pubblici unicamente per i progetti di cui al comma 6, lettera c), numero 3), per la parte non coperta da detti finanziamenti e nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8.
Per la concessione del contributo sono considerati ammissibili, nel seguente ordine di priorità:
i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
interessano il territorio di comuni che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di unioni non aventi i requisiti di cui all’articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;
riguardano l’adeguamento dei locali di un “Punto Ecco Fatto!” che risulta attivato nell’anno 2013;
il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
interessano il territorio di comuni che fanno parte di unioni aventi i requisiti di cui all’articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;
riguardano l’adeguamento dei locali di un “Punto Ecco Fatto!” che risulta attivato nell’anno 2013;
il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
gli altri progetti di adeguamento che, nell’ordine:
hanno le caratteristiche di cui alla lettera a), numeri 1 e 3;
hanno le caratteristiche di cui alla lettera b), numeri 1 e 3;
comportano richieste di contributo per la parte non coperta da altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto.
Se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili ai sensi del comma 6, i contributi sono concessi secondo l’ordine di priorità ivi previsto, fino all’esaurimento delle risorse medesime. Se le risorse disponibili sono insufficienti a finanziare progetti ricadenti all’interno di una singola priorità, i contributi sono concessi, fino a concorrenza della somma disponibile, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 80 della l.r. 68/2011, vigente nell’anno 2013.
La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
le modalità per la presentazione della richiesta, per la concessione, per la liquidazione e per la rendicontazione del contributo regionale;
i limiti del contributo concedibile in caso di concorrenza, ai sensi del comma 6, lettera c), numero 3), con altri contributi regionali;
le modalità per l'assegnazione del contributo quando deve essere utilizzata la graduatoria di cui all’articolo 80 della l.r. 68/2011 e i comuni interessati hanno un identico indicatore del disagio.
Il contributo regionale è finanziato per l’annualità 2014 per l'importo di euro 300.000,00 a valere sull'UPB 516 “Sviluppo locale – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Per l’anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
L’individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed è subordinata all’impegno della società di gestione del fondo immobiliare:
a intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;
ad assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione stessa;
a privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e l’acquisto di complessi immobiliari già edificati, al fine di contenere il consumo di territorio;
ad applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.
Alla copertura dell’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 222 “Investimenti in ambito sociale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Le indennità degli incarichi direzionali dei direttori generali, dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, ridotti ai sensi dell'articolo 123 della l.r. 66/2011, sono ridotti di un ulteriore 5 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro lordi annui, per un totale di riduzione del 10 per cento. Tale norma si applica per i nuovi contratti direzionali.
La riduzione della indennità di cui al comma 1, si applica automaticamente anche a tutti gli altri incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale, del direttore amministrativo o del direttore sanitario.
Dopo l’articolo 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
“
Il comma 4 dell’articolo 25 bis della l.r. 25/1998, è abrogato.
Dopo il comma 7 bis dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:
“
L’articolo 24 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:
“
Dopo il comma 2 bis dell’articolo 27 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:
“
Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: “
Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
“
Dopo il comma 1 bis dell’articolo 35 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
“
Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente:
“
Alla fine del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte le parole: “
Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), è sostituito dal seguente:
“
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 7 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) la parola: “
Al fine di completare la riqualificazione urbana e l’arredo della Passeggiata a mare di Viareggio e delle relative traverse a mare, finalizzati allo sviluppo del centro commerciale naturale di cui all'articolo 97 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e al rilancio dell’offerta turistica di quell’area, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di
La Regione eroga contributi per un ammontare massimo
I contributi sono concessi a istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie, enti locali territoriali, nonché ad associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, con finalità coerenti con gli obiettivi oggetto di contributo, nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo dell’intervento, fino ad un massimo di euro 10.000,00.
Con deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società Etruria Innovazione S.c.p.A. un contributo straordinario ai fini della conclusione della procedura di liquidazione della società stessa e destinato esclusivamente alla copertura degli ulteriori oneri derivanti alla società dalla mancata concessione del sostegno della cassa integrazione guadagni per i lavoratori ancora in carico alla società alla data del 31 dicembre 2013.
Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante alla chiusura della liquidazione, fino alla concorrenza massima di euro 10.000,00, ed è erogato anche in più soluzioni.
Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 10.000,00 per l’anno 2014, finanziata mediante gli stanziamenti dell'UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
In relazione alle garanzie fideiussorie in favore dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci SpA ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), così come rimodulate ai sensi dell'articolo 46 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 77/2012, ed in favore dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba ai sensi dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012, a decorrere dall’esercizio 2014 la Regione Toscana provvede ad accantonare le somme rispettivamente corrispondenti:
con riferimento alla garanzia in favore dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci, ad una somma pari a un sesto del valore della fideiussione rilasciata sul prestito con rimborso in unica scadenza nel 2019;
con riferimento alla garanzia in favore dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba, ad una somma pari alla rata di ammortamento da rimborsare nell’anno di competenza.
A fine esercizio, le somme accantonate per i fini di cui al comma 1, lettera a), concorrono alla determinazione di un avanzo di amministrazione, finalizzato alla copertura degli eventuali oneri posti a carico della Regione Toscana, in caso di escussione del prestito garantito.
Il comma 7 dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012 è abrogato.
Gli accantonamenti delle somme di cui al comma 1 sono stimati in euro 6.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e sono allocati nell'ambito degli stanziamenti dell'UPB 741 "Fondi – spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016. All'accantonamento per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 31 della l.r. 69/2011 e della Regione Toscana, il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l’attività di gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico.
Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è inserito il seguente: “
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Al fine di prevedere nuovi interventi strategici per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca l'area sperimentale di Sesta, localizzata nel Comune di Radicondoli, è dichiarata di interesse pubblico strategico per lo sviluppo economico del territorio regionale.
Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del Sistema regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività) è inserito il seguente:
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Dopo il comma 5 bis dell'articolo 24 della l.r. 67/2003 è inserito il seguente:
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Al fine di garantire la continuità delle politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro 82.000.000,00 destinata ad iscrivere a carico del bilancio di previsione 2014 le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea con il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
All’onere di cui al comma 1, si fa fronte per euro 34.000.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 615 “Attuazione programma fondo sociale europeo – spese correnti”, per euro 28.000.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento” e per euro 20.000.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Sulla base della definitiva approvazione dei piani finanziari dei programmi di cui al comma 1, le quote di cofinanziamento comunitarie e nazionali sono acquisite al bilancio regionale per il finanziamento dei corrispondenti programmi. Contestualmente le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura delle suddette quote comunitarie e nazionali, al reintegro delle risorse regionali libere del bilancio di previsione 2014. Per la parte regionale, le risorse di cui al comma 1 sono trattenute ai relativi programmi nella misura delle quote di cofinanziamento regionale per gli stessi riconosciute.
Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), si applica il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti di cui all’allegato A.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Firenze