Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: “
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);
Considerato quanto segue:
1. La Giunta regionale ha concordato con il Consiglio regionale alcuni emendamenti ai testi delle proposte di legge di stabilità per l’anno 2019 e del relativo collegato inizialmente approvati;
2. In particolare, rispetto all'articolo 3 della l.r. 73/2018, lo stanziamento di cui al comma 1, inizialmente previsto nell’importo rispettivamente di euro 20.000,00 per l’anno 2019 ed euro 70.000,00 per l’anno 2020, è stato incrementato ad euro 300.000,00 per ciascuna delle due annualità, prevedendo la contestuale modifica del bilancio, peraltro avvenuta, per cui la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021) dà copertura per euro 300.000,00 sia sul 2019, sia sul 2020;
3. Tuttavia, per un mero errore materiale, il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 73/2018 sopracitato riporta lo stanziamento finanziario iniziale e va, quindi, riallineato all'effettiva previsione sostanziale di cui al comma 1 e all'effettivo stanziamento di bilancio;
4. Inoltre, per un errore materiale, nell'articolo 25 occorre modificare l'indicazione del programma di spesa;
5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: “
Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 73/2018, le parole: “
La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Firenze