Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), le parole:
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Considerato quanto segue:
1. La modifica della disciplina del servizio civile regionale è sorta per ovviare ad alcune criticità riscontrate nella prassi applicativa della normativa in vigore e per operarne un potenziamento e miglioramento, in particolare per introdurre ulteriori strumenti di tutela per i giovani in servizio;
2. È opportuno superare l’attuale distinzione tra enti ed organismi federativi di enti di natura esclusivamente giuridica, facilmente eludibile, che ha creato problematiche applicative, in particolare in materia di verifica dell’esatta natura degli enti, e raggruppare in tre categorie gli enti stessi sulla base della effettiva capacità di impiego dei giovani sul territorio;
3. È opportuno permettere lo svolgimento del servizio civile regionale anche ai figli di coloro che si trovano sul territorio toscano per ragioni di studio, ivi compresa la partecipazione a corsi di formazione professionale o di aggiornamento formativo;
4. È necessario regolamentare in maniera più puntuale la possibilità di svolgere progetti di servizio civile all’estero, essendo la normativa attuale incompleta e di difficile attuazione;
5. È opportuno operare una semplificazione nell’iter di selezione dei giovani prevedendo che, come nel servizio civile nazionale, le graduatorie dei giovani siano pubblicate dall’ente sul proprio sito internet, con controlli puntuali ex post da parte della Regione;
6. È opportuno dare la possibilità anche all’amministrazione regionale, come a tutti gli altri enti pubblici e locali presenti sul territorio, di avviare giovani al servizio civile presso le proprie strutture. Essendo la Regione l’ente che gestisce la procedura, è altresì opportuno prevedere un tetto massimo di giovani che la stessa amministrazione può destinare al servizio civile presso le proprie strutture, calcolato sul totale dei giovani avviati al servizio civile regionale nell’anno solare precedente;
7. Per rispondere a particolari esigenze sperimentali, o di carattere regionale, e per garantirne uniformità di applicazione sul territorio, è opportuno prevedere la possibilità che il progetto di servizio civile sia predisposto direttamente dalla Regione che provvederà successivamente, tramite bando pubblico, a selezionare gli enti interessati all’attuazione del progetto;
8. È opportuno prevedere strumenti di tutela per i giovani in servizio per assicurare loro quei diritti non garantiti dalla normativa vigente, quali la tutela della gravidanza e dell’infortunio in servizio, ed una maggiore flessibilità nell’articolazione dell’orario;
9. È opportuno prevedere la confluenza dell’attuale piano del servizio civile nella programmazione socio-sanitaria della Regione, per ragioni di coerenza con gli obiettivi strategici e di semplificazione degli strumenti di programmazione;
10. È opportuno rivedere la composizione della Consulta regionale del servizio civile per ridurne il numero di componenti e garantirne un miglior e più agevole funzionamento, prevedendo anche la partecipazione alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale che faccia da tramite tra l’amministrazione e la stessa Consulta;
11. È necessario subordinare l’efficacia delle disposizioni della presente legge regionale all’approvazione delle norme regolamentari attuative della legge stessa.
Approva la presente legge
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), le parole:
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 le parole:
Al comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
Dopo il comma 1 ter dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 è abrogato.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 è abrogato.
Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
Dopo la lettera b), del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
La lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
Dopo il comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
Dopo l’articolo 7 ter della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è aggiunto il seguente:
Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è aggiunta la seguente:
Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è aggiunta la seguente:
Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 35/2006 è abrogato.
Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 35/2006 dopo le parole:
Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 35/2006 le parole:
Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 35/2006 è aggiunto il seguente:
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 dopo le parole:
Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 dopo le parole:
Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
L’articolo 22 della l.r. 35/2006 è abrogato.
Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), dopo le parole:
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai bandi per la presentazione e selezione dei progetti di servizio civile regionale già pubblicati all’entrata in vigore della legge stessa.
Le seguenti disposizioni, come modificate o introdotte dalla presente legge, sono efficaci a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni modificative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35) che danno loro attuazione:
Le disposizioni modificative del d.p.g.r. 10/R/2009, di cui al comma 2, sono approvate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
I criteri per la selezione ed approvazione dei progetti di servizio civile regionale di cui al decreto del Ministro della Solidarietà sociale 3 agosto 2006 (Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia ed all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi), continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle disposizioni modificative del d.p.g.r. 10/R/2009 di cui al comma 3.
La Consulta regionale del servizio civile opera nella composizione di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 35/2006, come modificato dalla presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nelle more dell’approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della l.r. 40/2005, la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto:
delle risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione;
del costo unitario per ciascun giovane.
Firenze