Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 140.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
visto l’articolo 50, comma 1, dello Statuto;
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);
Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);
Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);
Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA");
Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET");
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");
Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);
Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1988 e l.r. 1/2005);
Considerato quanto segue:
1. È opportuno procedere a una ridefinizione delle indennità dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali della Regione, nel senso di una commisurazione alla complessità della funzione svolta come sottolineato dall'ordine del giorno del Consiglio Regionale 21 dicembre 2011, n. 134, avuto anche riguardo all’entità del valore della produzione risultante dai rispettivi bilanci. Le indennità sono parametrate all’indennità complessiva spettante al Presidente della Giunta regionale quale risulta dalla somma tra indennità di funzione ed indennità di carica;
2. È necessario definire in modo più puntuale il contenuto del controllo che i revisori dei conti devono effettuare sui bilanci, sia in fase preventiva, sia in fase di bilancio di esercizio degli enti e agenzie regionali;
3. È necessario definire anche i tipi di controllo che la Giunta regionale deve effettuare sui bilanci preventivi e di esercizio degli enti e agenzie regionali al fine di consentire la conclusione del relativo iter di approvazione;
Approva la presente legge
L'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:
L'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), è sostituito dal seguente:
Il comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA"), è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 7 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999 sono inseriti i seguenti:
Al comma 9 dell'articolo 11 della l.r. 60/1999, le parole:
Al comma 10 dell’articolo 11 della l.r. 60/1999, le parole:
Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET"), sono inseriti i seguenti:
Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole:
Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2000 le parole:
Al comma 1 dell'articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole:
Dopo il comma 4 dell’articolo 10 ter della l.r. 32/2002 sono aggiunti i seguenti:
Il comma 7 dell'articolo 82 octies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 7 dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 sono aggiunti i seguenti:
Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), le parole:
Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 30/2009 le parole
Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 sono inseriti i seguenti:
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) le parole
Il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 è sostituito dal seguente:
Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 sono inseriti i seguenti:
Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è sostituito dal seguente:
Fino all’adozione da parte degli enti parco regionali del sistema di contabilità economico-patrimoniale, il collegio unico dei revisori degli enti medesimi esprime un parere sul bilancio consuntivo dell’ente, in cui attesta la corrispondenza di quest’ultimo alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Firenze