Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:
Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 34/2008 le parole:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 57 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
Considerato quanto segue:
1. Si ritiene opportuno ridurre i termini per il ricorso al Collegio di garanzia al fine di non ritardare eccessivamente la promulgazione delle leggi, con particolare riferimento a quelle che hanno maggiore carattere di urgenza;
2. In relazione a quanto sopra è altresì opportuno specificare che i termini abbreviati di ricorso riguardano tutte le leggi per le quali è disposto un termine di entrata in vigore più breve di quello ordinario, correggendo il testo attuale della l.r. 34/2008, che fa ancora riferimento alla dichiarazione di urgenza che, invece, per le leggi regionali non è più contemplata né dal secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione, né dall’articolo 43 del nuovo Statuto regionale, così come avviene anche per le leggi statali;
3. L’attribuzione al Collegio di garanzia anche di competenze consultive in materia giuridico-istituzionale nei confronti del Consiglio regionale concorre alla politica di riduzione delle spese, unificando in quest’unico organismo anche le funzioni in precedenza previste per il Comitato di consulenza tecnico-giuridica, che non sarà pertanto costituito;
Approva la presente legge
Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:
Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 34/2008 le parole:
Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 34/2008 le parole:
Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 34/2008 le parole:
Dopo il capo III della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 34/2008, le parole:
Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
Al comma 1 bis dell’articolo 18 della l.r. 34/2008 le parole:
Firenze