Articolo inserito con [l.r. 20 settembre 2010, n. 49], art. 1.
Note soppresse.
[Regolamento regionale 3 marzo 2010, n. 29/R].
Comma così sostituito con [l.r. 19 febbraio 2013, n. 7], art. 1.
Comma prima inserito con [l.r. 19 febbraio 2013, n. 7], art. 1, ed ora così sostituito con [l.r. 9 agosto 2016, n. ][58], art. 30.
Comma abrogato con [l.r. 19 febbraio 2013, n. 7], art. 1.
Parole abrogate con [l.r. 19 febbraio 2013, n. 7], art. 2.
Comma così sostituito con [l.r. 19 febbraio 2013, n. 7], art. 2.
Comma così sostituito con [l.r. 19 febbraio 2013, n. 7], art. 3.
Comma inserito con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 1.
Articolo così sostituito con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 2.
Articolo inserito con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 3.
Note soppresse.
Parole così sostituite con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 5.
Articolo così sostituito con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 6.
Parole inserite con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 7.
Parole così sostituite con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 8.
Parole inserite con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 9.
Articolo così sostituito con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 10.
Articolo abrogato con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 11.
Articolo prima sostituito con [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 13, ed ora così sostituito con [l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.]
Vedi [l.r. 4 maggio 2017, n. 21], art. 14.
Nota soppressa.
Comma inserito con [l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 60]
Articolo così sostituito con [l.r. ][3][gennaio][ 20][20][, n. 1, art. ][1].
Parole aggiunte con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2].
Parola così sostituita con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2].
Comma così sostituito con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3].
Comma inserito con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3].
Parole così sostituite con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3].
Parole aggiunte con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3].
Comma abrogato con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3].
Articolo inserito con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 4].
Parole aggiunte con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 5].
Articolo inserito con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 6].
Parole così sostituite con [l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7].
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto la [legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41] (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in particolare gli articoli 20, 21 e 25;
Visto il [decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R], con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all’[articolo 62 della l.r. 41/2005;]
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 settembre 2009.
Considerato quanto segue:
1. La [legge regionale 41/2005 prevede, all’articolo 25], che vengano disciplinati, con legge, i casi e le modalità di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell’integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti;
2. Lo strumento più idoneo per promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni è l’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private autorizzate e dei servizi alla persona anche al fine di favorire la pluralità dell’offerta dei servizi e la relativa adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni e realizzare, attraverso l’accreditamento, un sistema di offerta di servizi alla persona dotati di un livello omogeneo di qualità su tutto il territorio regionale;
3. Per realizzare gli obiettivi di qualità del sistema sociale integrato, la presente legge assoggetta ad accreditamento le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, i servizi di assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona che, a tal fine, devono possedere i requisiti attinenti al processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi, specificati nel relativo regolamento di attuazione;
4. Con l’accreditamento le strutture e gli erogatori dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona sono idonei ad erogare, per conto degli enti pubblici competenti, prestazioni sociali e socio-sanitarie;
5. I destinatari delle prestazioni possono esercitare il diritto di scelta nell’ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, anche attraverso titoli di acquisto, la cui erogazione è subordinata alla definizione di un progetto individuale di intervento nell’ambito del percorso assistenziale personalizzato di cui all’[articolo 7 della l.r. 41/2005];
Si approva la presente legge