PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'[articolo 117, terzo comma, della Costituzione];
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la [legge 3 aprile 2001, n. 120] (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero);
Vista la [legge 23 dicembre 2009, n. 191] (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), in particolare l'articolo 2 , comma 46;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all' [articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009]);
Visto il [decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158] (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2012, n. 189];
Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita).
Considerato quanto segue:
1. La Regione ritiene che l’attività fisica e sportiva costituisca un rilevante momento formativo per il benessere dell’individuo e che lo svolgimento della stessa debba effettuarsi in condizioni di massima sicurezza così da consentire eventuali immediati interventi d’emergenza volti alla tutela della salute;
2. L’organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza deve essere supportata, per la sua piena efficacia, da una efficiente rete di pronto intervento nei luoghi ove si esplica l’attività fisica e sportiva per permettere l’immediato avvio della cosiddetta “catena della sopravvivenza” i cui anelli, dall’allarme, alle centrali operative 118, alla rianimazione cardiopolmonare e alla defibrillazione, sino alla terapia avanzata precoce, sono tutti legati alla velocità e prontezza dell’intervento;
3. La Regione intende ridurre l’incidenza dei ritmi defibrillabili quale causa di decessi, con la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici, previa specifica formazione di operatori a ciò preposti, in ambiente extraospedaliero, con particolare riferimento agli impianti sportivi e similari;
4. Ravvisata l’esigenza di dettare una nuova organica disciplina in materia provvedendo alla contestuale abrogazione della [legge regionale 8 maggio 2013, n. 22] (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva), ai fini di chiarezza del sistema normativo e tenuto conto dell’entità delle modifiche apportate alla disciplina vigente;
5. Si ritiene opportuno individuare in maniera espressa le discipline escluse dall'obbligo di dotazione dei defibrillatori, considerato il loro ridotto impegno cardiocircolatorio, in coerenza con il d.m. salute 24 aprile 2013;
6. Si rende necessario stabilire gli obblighi posti a carico dei gestori degli impianti e degli assegnatari di spazi all’interno dei medesimi. In particolare, l’obbligo di dotazione dei defibrillatori è posto a carico dei gestori, mentre l’obbligo di garantire la presenza di operatori non sanitari autorizzati all’uso del defibrillatore durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria ricade in capo agli stessi gestori o agli assegnatari.
7. In ragione delle sostanziali modifiche introdotte, si rende necessario fissare un nuovo termine, 1° luglio 2016, per la decorrenza dell'obbligo di dotazione dei defibrillatori, disponendo conseguentemente, attesa l’urgenza, l’entrata in vigore anticipata della presente legge.
Approva la presente legge