PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’[articolo 117, comma quarto, della Costituzione];
Visto l’articolo 62 dello Statuto;
Vista la [legge 7 aprile 2014, n. 56] (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
Vista la [legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3] (Recepimento della [legge 11 febbraio 1992, n. 157] “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Vista la [legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3] (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione);
Vista la [legge regionale 10 giugno 2002, n. 20] (Calendario venatorio e modifiche alla [legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3] “Recepimento [della legge 11 febbraio 1992, n. 157] Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Vista la [legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7] (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);
Vista [legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66] (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura);
Vista la [legge regionale 3 marzo 2015, n. 22] (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56] “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare l’articolo 2, comma 1;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell’8 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione della [l.r. 22/2015] e, in particolare, dell’articolo 2, comma 1, è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di caccia disciplinata dalla [l.r. 3/1994], dalla [l.r. 20/2002] e dalla [l.r. 3/1995];
2. In attuazione della [l.r. 22/2015] e, in particolare, dell’articolo 2, comma 1, è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di pesca in mare e nelle acque interne disciplinata dalla [l.r. 7/2005] e dalla [l.r. 66/2005];
3. L’adeguamento al nuovo assetto istituzionale impone, oltre alle revisioni strettamente legate alle competenze, anche la rivisitazione delle discipline che attribuivano competenze pianificatorie alle province; in particolare è necessario modificare la normativa in materia di caccia e quella in materia di pesca nelle acque interne per prevedere una pianificazione territoriale a livello regionale;
4. Al fine di tener conto delle questioni emerse in sede di applicazione delle norme relative alla recente riforma degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie sono proposte modifiche alla disciplina degli organi dell'ATC;
5. Al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non più vigenti;
6. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge