La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) è sostituita dalla seguente:
“
Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 51.
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di semplificare il sistema della programmazione locale si prevede la sostituzione dei piani provinciali con strumenti di attuazione più snelli, consistenti in atti di recepimento delle misure tecniche già individuate nel programma regionale agricolo forestale (PRAF);
2. Per qualificare ulteriormente il supporto tecnico scientifico si prevede la possibilità, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, di ricorrere a soggetti scientifici riconosciuti;
3. È necessario adeguare le definizioni della legge regionale alle sopravvenute disposizioni nazionali e dell’Unione europea; conseguentemente è necessario modificare le disposizioni relative alle modalità di esercizio delle varie tipologie di pesca per coordinarle con le nuove definizioni;
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2 della l. 7 marzo 2003, n. 38) è disciplinata l’istituzione di una commissione consultiva regionale anche tenendo conto dell’esperienza maturata durante gli anni di attuazione della legge regionale;
5. Per assicurare una migliore attuazione regolamentare delle disposizioni relative ai diversi modi di pesca, professionale, non professionale, subacquea e ricreativa, si prevede la possibilità che vengano emanati distinti regolamenti di attuazione. Al fine del coordinamento interno delle norme, con tale previsione, sono modificate anche le disposizioni transitorie.
6. Si è prevista, prima dell’avvio dell’attività di pescaturismo, una comunicazione da parte dell’imprenditore alla provincia, avente valore meramente informativo, in luogo della segnalazione certificata d’inizio attività. Ciò al fine di semplificare le procedure tenuto conto del fatto che l’abilitazione all’attività è data, all’imprenditore ittico munito di licenza di pesca, dall’autorizzazione all’imbarco di persone diverse dall’equipaggio rilasciata dall’autorità marittima;
7. È necessario intervenire sulle disposizioni relative alla disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo per adeguarle alle disposizioni previste dal d.lgs. 4/2012 nella parte in cui prevedono che tali attività rientrano nelle attività di pesca professionale se effettuate dall’imprenditore ittico;
8. Al fine di recepire il complesso sistema sanzionatorio di cui al d.lgs. 4/2012 che ha attuato il regolamento (CE) 1224/2009 e il regolamento (CE) 404/2011, è stato modificato il vigente sistema regionale e prevista la possibilità di collaborazione tra i diversi soggetti preposti ai controlli;
9. È necessario apportare alcune modifiche al fine di aggiornare il testo e renderlo più coerente e più chiaro anche a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) 508/2014 che ha apportato modifiche alla definizione di “pesca costiera”;
Approva la presente legge
La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) è sostituita dalla seguente:
“
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente:
“
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 66/2005 è abrogata.
L’articolo 4 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 5 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 66/2005 la parola: “
L’articolo 9 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 66/2005 è abrogato.
La rubrica dell’articolo 13 bis della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente: “
Al comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 66/2005 le parole: “
Il comma 2 dell’articolo 13 bis della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 14 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 la parola: “
Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 è aggiunta la seguente:
“
L’articolo 17 bis della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 17 ter della l.r. 66/2005 è abrogato.
Al comma 2 dell’articolo 17 quater della l.r. 66/2005 la parola “
Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 17 quater della l.r. 66/2005 la parola “
Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 17 sexies della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
L’articolo 17 septies della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 17 octies della l.r. 66/2005 le parole “
Il comma 2 dell’articolo 17 octies della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Il comma 3 dell’articolo 17 novies della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 3 dell’articolo 17 novies della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
“
Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 dopo la parola: “
L’articolo 21 della l.r. 66/2005 è sostituto dal seguente:
“
L’articolo 22 della l.r. 66/2205 è abrogato.
Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 66/2005 la parola “
Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 66/2005 le parole “
Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 66/2005 dopo la parola “
Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
“
Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 66/2005 le parole: “
La commissione consultiva di cui all’articolo 9 è istituita entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
I regolamenti di attuazione di cui all’articolo 14 sono emanati entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Firenze