Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014), le parole: “
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228;
Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014);
Considerato quanto segue:
1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, è necessario ridefinire alcuni termini previsti per lo svolgimento di attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina derivante dal recepimento della sopra citata sentenza della Corte costituzionale;
2. È necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la ricognizione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara, la stipula della convenzione per il prolungamento delle concessioni nel periodo transitorio e l’approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara;
3. È necessario, inoltre, differire il termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015, in relazione all’esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 228/2016, nonché per completare lo svolgimento delle attività di partecipazione richieste dal Consiglio regionale in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai sensi dall'articolo 48 dello Statuto;
Approva la presente legge
Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014), le parole: “
Il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
“
Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole: “
Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 35/2015, le parole: “
Firenze