Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 82/2015 le parole “
Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 82/2015 le parole “
Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. del 25 gennaio 2017, n. 2, parte prima.
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione espresso nella seduta del 15 settembre 2016;
Considerato quanto segue:
1. È necessario procedere alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto di Marina di Carrara;
2. È opportuno sostenere finanziariamente la redazione di due studi di fattibilità per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al Piano Paesaggistico Regionale al fine di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati;
3. È necessario intervenire a fianco dell'amministrazione comunale di Abetone per garantire un primo sostegno straordinario nello sforzo che tutto il territorio di quell'area deve fare per rilanciare la sua offerta turistica invernale, oltre che estiva;
4. L’immobile Comicent, sede del Mercato dei fiori di Pescia, trasferito alla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è immobile di pregio che necessita di lavori di adeguamento e manutenzione anche per assicurare continuità allo svolgimento del servizio pubblico dell’attività di mercato dei fiori all’ingrosso e quindi salvaguardare i livelli occupazionali;
5. È necessario razionalizzare il procedimento di erogazione del trattamento economico spettante al personale assegnato agli uffici comuni istituiti dall’articolo 28 della l.r. 82/2015 tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione per lo svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, nonché al personale delle province e Città metropolitana di Firenze assegnato in comando alla Regione;
6. È necessario prevedere la possibilità che la Regione contribuisca, compatibilmente alle disponibilità del bilancio e per i soli interventi che si siano verificati entro il 31 dicembre 2015, alle spese sostenute dai comuni per tutelare la pubblica incolumità, qualora per particolari condizioni non si sia potuto agire nell’ambito della dichiarazione di stato di emergenza locale e delle tempistiche previste dalla stessa. Gli interventi devono comunque avere le caratteristiche per la dichiarazione di stato di emergenza;
7. È necessario prevedere lo scioglimento degli organi del Consorzio per la Zona Industriale Apuana e la contestuale nomina di un commissario, quale misura di efficienza gestionale, nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente la suddetta area, per consentire la più sollecita e congrua gestione della fase transitoria e il passaggio dall’attuale al nuovo regime. Tale intervento rinviene il proprio fondamento normativo nell’ambito delle competenze riconosciute alla Regione dall’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed è conforme a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 288 del 9 luglio 2008;
Approva la presente legge;
Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 82/2015 le parole “
Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 82/2015 le parole “
Dopo l'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
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Dopo l'articolo 26 ter della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 quater della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 quinquies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 sexies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 septies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 octies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 novies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente.
“
Dopo l'articolo 26 decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
"
Dopo l'articolo 26 undecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 duodecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 terdecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 quaterdecies della l.r.82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 quindecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
"
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 38/2001 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 38/2001 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 sexies decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 26 septies decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l’articolo 30 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015 le parole "
Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
"
Dopo l’articolo 31 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente capo:
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Dopo l'articolo 31 della l.r. 82/2015 è inserito, nel Capo II bis, il seguente:
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Dopo il Capo III della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 32 della l.r. 82/2015 è inserito, nel Capo III bis, il seguente:
“
Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Dopo l'articolo 32 ter della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
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Dopo l'articolo 32 quater della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
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Dopo l'articolo 32 quinquies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
Dopo l'articolo 32 sexies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
“
Firenze