Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 39.
Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 133.
Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 133.
Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 134.
Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 135.
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 135.
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 136.
Nota soppressa.
Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40, art. 46.
Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 40, art. 47.
Nota soppressa.
Capoverso così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40, art. 49.
Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40, art. 50.
Articolo prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 40, art. 51, e poi così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 8.
Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2011, n. 40, art. 52.
Note soppresse.
Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 1.
Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 1.
Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 2.
Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 2.
Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 2.
Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 3.
Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 3.
Lettera aggiunta con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 3.
Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 3.
Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 3.
Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 3.
Comma prima sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4; poi così sostituito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1.
Comma inserito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4.
Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4.
Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4.
Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 4.
Parole aggiunte con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.
Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.
Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.
Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.
Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.
Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 5.
Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 6.
Parola soppressa con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 6.
Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 6.
Lettera così sostituita con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 6.
Comma così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 6.
Parole inserite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 7.
Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 7.
Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 79, art. 9.
Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 4, ed ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 6.
Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 91, art. 4.
Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1.
Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 1.
Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 101, art. 2.
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n) e l’articolo 69 dello Statuto;
Vista l’intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza unificata;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Visto il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) della Toscana del 22 aprile 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;
considerato quanto segue:
1. L’esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica;
2. L’urgenza di favorire iniziative volte al rilancio dell’economia;
3. La necessità di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie;
4. La necessità di favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano;
5. La necessità di prevedere alcune semplificazioni degli adempimenti procedurali affinché gli interventi possano prodursi con la tempistica richiesta;
6. La necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa;
7. L’esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso;
8. L’opportunità di collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità architettonica ed energetica degli edifici nonché al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;
9. La necessità di fissare il termine di vigenza della presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato nell’intesa;
10. L’opportunità, al fine di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle finalità della presente legge, di individuare la data di sottoscrizione dell’intesa come termine entro il quale è richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilità degli interventi straordinari;
11. L’opportunità, al fine di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d’uso degli edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne l’evento;
12. L’opportunità di istituire un sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti nell’ambito della l.r. 39/2005;
si approva la seguente legge
Ai fini della presente legge, sono stabilite le seguenti definizioni:
per edifici abitativi
per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese
per centri abitati si intendono quelli all’interno del perimetro individuato:
dal regolamento urbanistico ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005, qualora i comuni abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo del territorio;
dagli strumenti urbanistici generali o dai regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005;
in applicazione della definizione dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);
per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite
Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.
Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa alla data del 31 marzo 2009.
Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa nella misura comunque non superiore al
L’utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui
Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” – Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).
Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3
eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
collocati all’interno delle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici
definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli
vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
collocati nelle aree di inedificabilità assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali;
L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante le unità immobiliari o gli edifici con destinazione d’uso residenziale deve riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della l. 1249/1939.
L’accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola può riferirsi anche alla qualifica di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al r.d. 1572/1931.
L’accatastamento o la dichiarazione per le porzioni di edificio di cui all’articolo 4, comma 3, aventi destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla categoria del catasto dei fabbricati corrispondente all’utilizzazione esistente di dette porzioni.
Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui
Nel caso di violazione delle disposizioni
Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è aggiunto il seguente comma:
“
Dopo il comma 12 bis dell’articolo 23 della l.r. 39/2005, è aggiunto il seguente comma:
“
Firenze