Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’ inquinamento) di seguito denominata “legge regionale“.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, art. 1.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, art. 2.
Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 febbraio 2011 n. 5/R, art. 3.
Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
Lettere abrogate con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 2.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 3.
Rubrica prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 4; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 4.
Note soppresse.
Comma abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.
Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.
Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 14.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 13.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 14.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 15.
Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 16.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 17.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 18.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 19.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 20.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 21.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.
Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 24.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 25.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 26.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 27.
Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 28.
Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 29.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 30.
Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 31.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 32.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 33.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 34.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 35.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 36.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 37.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 38.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 39.
Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 41.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 42.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 43.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 44.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.
Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 47.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 49.
Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 49.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 51.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 51.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 52.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 53.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 54.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 55.
Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 56.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 57.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 58.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 59.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 60.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 61.
Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 62.
Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 63.
Nota soppressa.
Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 2.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.
Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.
Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 5.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 6.
Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 6.
Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 6.
Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 7.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 7.
Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 1.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 2.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 5.
Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 6.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 7.
Il comma del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.
Comma aggiunto all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.
Parole aggiunte all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.
Parola aggiunta all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 8.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.
Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.
Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 3.
Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 4.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.
Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 3.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 5.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 6.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 7.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 8.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 8.
Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 9.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 11.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 12.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 12.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 14.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.
Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.
Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 16.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 16.
Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 16.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 17.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 20.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.
Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23; e poi abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.
Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.
Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.
Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 27.
Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 28.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 29.
Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 29.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 31.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 32.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 32.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 33.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 34.
Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 35.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 36.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 37.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 39.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.
Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 41.
Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 42.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 43.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.
Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.
Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 45.
Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 46.
Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 47.
Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 48.
Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 49.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 , 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);
Visto, tra gli altri, l’art. 13 della citata legge che prevede che la Giunta regionale emani un regolamento finalizzato a definire le modalità di applicazione della legge regionale stessa, ed in particolare in materia di: acque reflue domestiche ed assimilate, trattamenti appropriati delle acque reflue urbane, gestione delle acque meteoriche dilavanti, acque di restituzione, monitoraggio e flussi dati;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 12, adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 19 giugno 2008;
Acquisito il parere favorevole con richieste e raccomandazioni delle Commissioni 2^ e 6^ del Consiglio regionale della Toscana, espresso congiuntamente nella seduta del 16 luglio 2008;
Ritenuto di accogliere parzialmente le sopra citate richieste e raccomandazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2008, n. 678, che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);
EMANA
il seguente Regolamento:
Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’ inquinamento) di seguito denominata “legge regionale“.
Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato “decreto legislativo”, e della legge regionale ai fini dell’ applicazione del presente regolamento, si intende per:
accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall’articolo 27;
acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;
area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
consistenza dell’allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento
destinatario: il soggetto che riceve
le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti
i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;
le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera l) punto 2;
le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti
i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici
nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l’ entrata in vigore del presente regolamento;
primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;
sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l’ effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;
spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;
titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.
Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all’impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
L’ ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia
Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l’elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all’allegato 1, capo 1 al presente regolamento.
L’ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalità definite all’allegato 1, capi 2 e 3 al presente regolamento.
Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalità previste all’ allegato 1, capo 4, al presente regolamento.
Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale.
I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.
I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all’ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:
ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;
a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura.
I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti:
ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalità definite nell’autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessità il gestore può eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente l’ ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorità sanitaria.
I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti:
ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all’impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo;
a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera o).
Ai sensi dell’articolo 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura,
Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all’ ARPAT che provvede per quanto di competenza.
L’autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall’ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell’impianto.
Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina:
i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento;
il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
le modalità di monitoraggio della funzionalità complessiva dell’impianto in fase di attivazione;
le procedure di sicurezza e di emergenza.
Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l’autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico.
di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.
La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata
L’ autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura è rilasciata
L’ autorizzazione provvisoria determina:
i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell’impianto coinvolte in ciascuna fase;
il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
le procedure di sicurezza e di emergenza.
La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall’impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all’ articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.
La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità
Il presente titolo in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:
l’assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all’ articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;
i trattamenti di cui all’articolo 100, comma 3, e all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo.
Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell’allegato 2 al presente regolamento.
Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all’allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;
essere dimensionati e realizzati a regola d’arte secondo le disposizioni dell’allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell’allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;
garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all’allegato 3, capo 2 al presente regolamento.
Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti
Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell’ aria ad uso degli edifici.
Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
l’identificazione del mezzo di trasporto;
gli estremi identificativi del destinatario e l’ubicazione del sito di spandimento;
gli estremi della comunicazione
Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti
Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti
I documenti del presente articolo sono conservati per tre anni presso l’ unità locale dell’azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.
Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami
Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l’attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto.
I trattamenti degli effluenti di allevamento
I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il
L’accumulo temporaneo non è ammesso nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo.
L’accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria.
L’accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa,
Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per:
l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all’articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’art 38 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152).
La comunicazione di cui all’articolo 3 della l. 574/1996 deve essere presentata
La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento
La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7. 2 del presente regolamento.
La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:
i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;
i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.
Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di cui al comma 4, lettera a).
Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall’articolo 2 della l. 574/1996.
Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedo¬geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non può superare la data del
Fatti salvi i divieti previsti dalla l. 574/96 è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide:
entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);
entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;
nei boschi;
nei giardini ed aree di uso pubblico;
nelle aree di cava;
nei terreni investiti da colture orticole in atto;
nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;
vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente;
siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;
non dia origine a fenomeni di ruscellamento.
Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo.
Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.
I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:
volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.
L’eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.
Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a 1*10-7 cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
E’ obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.
Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.
Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.
Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unità locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;
la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;
l’identificazione del mezzo di trasporto;
gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.
Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all’interno dell’azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell’azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l’individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.
Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l’ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l’altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.
I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.
Il controllo su campo dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dell’ ARPAT.
I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l. 574/96.
L’ARPAT entro il
Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente:
agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche;
alla determinazione dell’ elenco delle attività di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale;
al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell’ articolo 8, comma 5 legge regionale;
agli indirizzi per l’ autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all’ articolo 10, comma 1 della legge regionale;
alle norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all’ articolo 15, comma 4 della legge regionale;
al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all’ articolo 10, comma 8 della legge regionale;
alle modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe A1, A2, B1 di cui all’ articolo 10, comma 2 della legge regionale.
La gestione delle AMD deve perseguire:
la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all’allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo;
il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.
Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all’ interno del quale si sono prodotte. E’ ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.
Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.
In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data
Nell’autorizzazione di cui al comma 1,
In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA),
Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:
i cantieri per l’ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;
i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed uffici.
Sono altresì escluse dall’attività di cantiere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all’esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.
Nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 6
alla corretta individuazione dei cantieri e delle aree da escludere dalle attività di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento;
all’applicabilità delle ipotesi di esclusione di cui al comma 4, nei casi in cui sia evidenziato il rischio di compromissione del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla articolo 76 del decreto legislativo.
In tutte le aree del cantiere, ivi comprese quelle escluse ai sensi dei commi 4 e 5:
l’avanzamento dei lavori deve essere condotto, compatibilmente con lo stato dei luoghi, in modo da limitare l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;
le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori.
All’interno del cantiere, con esclusione dei cantieri e delle aree operative di cui ai commi 4 e 5, deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.
Lo scarico di AMPP,
se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere;
previo idoneo trattamento, in corpo d’ acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale
previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall’ allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l’ impossibilità tecnica o l’ eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi.
L’ adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall’ articolo 25 della legge regionale.
Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell’ insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all’ articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII.
Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l’utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreché, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato.
Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l’ integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all’ impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi.
Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all’ ultimo evento piovoso.
Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all’ articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.
Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.
L’ identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi.
La comunicazione di cui all’articolo 15, comma 3 della legge regionale è effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall’ attribuzione delle classi. Tale classificazione è corredata dagli elementi tecnici di cui all’ allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalità:
effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalità e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attività di manutenzione effettuate;
effettuazione degli interventi gestionali e tecnico-funzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticità derivate dalla loro attivazione.
I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell’impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico.
I contenuti delle schede tecniche previste dall’articolo 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge regionale ai fini del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti nel piano di tutela delle acque
Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all’impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.
La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno.
Ai fini di una corretta gestione dell’impianto di depurazione il gestore definisce l’ andamento settimanale del carico idraulico in ingresso all’ impianto ed identifica gli agglomerati o loro parti che contribuiscono a tale carico valutandone il contributo relativo al carico totale.
Nella domanda di autorizzazione il gestore del SII indica:
le informazioni di cui al comma 1;
le modalità con cui il gestore del SII affronta le variazioni di carico nei diversi periodi dell’ anno.
Nei nuovi impianti, od in caso di adeguamenti funzionali di impianti esistenti, la realizzazione di sezioni in parallelo, ai fini dell’abbattimento del carico, deve essere presa in considerazione solo dopo aver escluso la possibilità di gestire il sovraccarico con altre soluzioni gestionali e/o impiantistiche.
Per i periodi di avviamento degli impianti, o di loro sezioni , in applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 101, comma 1, del decreto legislativo,
Gli scostamenti di cui al comma 5 nel periodo 1 aprile -30 settembre non possono riguardare i parametri utili per la definizione della idoneità alla balneazione sulla base della vigente normativa.
Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all’ articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale.
Sono escluse dall’ applicazione delle norme di cui al presente titolo:
le acque di cui all’ articolo
le attività di cui all’articolo 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina;
le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, direttamente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe;
le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell’ efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o già potabilizzate, o con quest’ ultime se addizionate con sostanze necessarie all’ effettuazione dei lavaggi
Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII.
i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo;
i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela della acque della Toscana sempreché sia garantito l’ equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.
In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico - sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di
Il titolare della concessione alla derivazione presenta
localizzazione delle opere di presa e di restituzione;
descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo;
andamento temporale e quali - quantitativo dei volumi di acque
una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di:
andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa;
individuazione
valutazione degli impatti delle proposte sul
Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all’ articolo 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all’ articolo 2 lettera o).
Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non è dovuta.
Nelle acque di restituzione rilasciate da impianti di potabilizzazione ad uso del SII in
Il rilascio da impianti di potabilizzazione di acque di restituzione in acque lacuali resta comunque soggetto ai limiti definiti dall’ allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo .
I rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione del SII immessi nella pubblica fognatura recapitante in impianto di depurazione sono sempre consentiti.
II rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica è sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all’ articolo 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l’aggiunta di nessun tipo di sostanza.
Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalità di svolgimento dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 della l. 574/1996.
I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.
Ai sensi dell’ articolo 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono adeguati sulla base delle disposizioni dettate dagli enti autorizzanti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Fermi restando gli esiti della VIA, le disposizioni di esclusione dall’attività di cantiere di cui all’articolo 40 ter, commi 4 e 5, si applicano ai progetti e alle loro varianti in corso d’opera,
La richiesta di cui al comma 1 è presentata, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi:
l’allegato 3 della delibera di Giunta regionale toscana 10 marzo 2003, n. 225;
il decreto dirigenziale 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88").
Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” recante la disciplina per l’utilizzazione agronomica delle acquei vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).
Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Il titolo IV, capo II entra in vigore trecentosessantacinque giorni dopo la pubblicazione sul BURT.
Il titolo IV, capo III entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul BURT.
Firenze