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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Titolo II
Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e aree sottratte alla caccia programmata
Capo I
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e oasi di protezione
Art. 13
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (articolo 14 della l.r. 3/1994 )
1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna segnalate da ISPRA devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un’efficace gestione e vigilanza.
2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale (PFVR) e possono essere confermate.
3. Nella gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna la Regione si avvale dell’ATC e del concorso delle associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali può stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.
4. Nel piano PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali.
5. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando le forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
Art. 14
Oasi di protezione (articolo 15 della l.r. 3/1994 )
1. Le oasi di protezione di cui all’articolo 15 della l.r. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all’insediamento, incremento e irradiamento naturale della piccola fauna stanziale.
2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie di piccola selvaggina stanziale e la sosta delle specie migratorie.
3. La struttura regionale competente istituisce le oasi tenendo conto della realtà produttiva del territorio.
4. Le oasi di protezione hanno durata corrispondente al PFVR e possono essere riconfermate.
5. Nel PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali.
6. In caso di opposizione ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della l.r. 3/1994 la Regione provvede in merito all’utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l’attività venatoria.
7. Per la gestione delle oasi di protezione, ad esclusione di quelle gestite tramite convenzioni con soggetti privati, la Regione può avvalersi dell’ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali stipula apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.
8. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
Capo II
Zone di ripopolamento e cattura
Art. 15
Zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono istituite per le finalità indicate all’articolo 16, comma 1 della l.r. 3/1994 ,  e svolgono anche una importante funzione per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio. Le ZRC sono gestite come aree non vocate agli ungulati.
2. La superficie delle ZRC deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione della piccola fauna selvatica stanziale ospitata al loro interno ed il mantenimento della qualità dell’ambiente.
3. I confini delle ZRC sono delimitati esternamente da tabelle conformi a quanto indicato dall’articolo 26 della l.r. 3/1994 e devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da favorire l’irradiamento naturale delle specie obiettivo, nonché consentire un’adeguata vigilanza e gestione.
4. Le ZRC hanno la durata corrispondente alla validità del PFVR e possono essere riconfermate.
5. Le ZRC sono istituite per l’incremento di almeno una delle seguenti specie selvatiche: lepre, fagiano, starna e pernice rossa.
6. Nel PFVR sono indicate le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali ed i mezzi di cattura utilizzabili.
7. In caso di modifica dei confini l’adeguamento delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’inizio della stagione venatoria.
8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di cui all’articolo 16, comma 3 della l.r. 3/1994 .
Art. 16
Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Le ZRC, individuate nel PFVR, perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l’ATC o su proposta di quest’ultimo.
2. L’atto di costituzione deve indicare le modalità di gestione dell’istituto. All’atto di costituzione devono essere allegati:
a) carta topografica su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
b) mappa catastale 1:2000 in formato digitale, riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;
c) relazione tecnica descrittiva dell’area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva del piano di gestione quinquennale delle attività che si intendono effettuare, dell’indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre, degli interventi di miglioramento ambientale articolati per piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che si intendono produrre.
3. In caso di opposizione ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della l.r. 3/1994   la competente struttura della Giunta regionale provvede in merito all’utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l’attività venatoria.
Art. 17
Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. La gestione delle ZRC è effettuata dagli ATC ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della l.r. 3/1994 .
2. L’ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, può proporre:
a) per motivi urgenti o eccezionali, le ZRC da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui all'articolo 16;
b) le ZRC da confermare, da confermare con modifica dei confini o da revocare, sulla base della gestione faunistica effettuata nel triennio precedente, secondo i parametri fissati nel PFVR.
3. L’ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna ZRC una relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale siano specificati il numero di animali censiti, aumento delle densità rispetto all’anno precedente ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. All’interno delle ZRC l’immissione di fauna selvatica è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale secondo i parametri e le modalità fissate nel PFVR.
5. La competente struttura della Giunta regionale individua, previo parere favorevole dell’ATC, le zone di ripopolamento e cattura dove è possibile effettuare gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale e nazionale, secondo i tempi e le modalità individuate nel PFVR. Il numero massimo di gare per ogni anno all’interno di una singola ZRC è di due. L’autorizzazione può essere concessa all’ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e alla federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC) o ad associazione venatorie e/o cinotecniche riconosciute a livello nazionale.
6. In caso di epizoozie, l’organismo di gestione è tenuto ad informare dell’insorgenza sanitaria la Regione e l’azienda USL competente per territorio ed è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione eventualmente prescritte dai suddetti enti.
7. L’ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all’interno delle ZRC utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 .
8. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
9. Al fine di verificare la gestione e il raggiungimento degli obiettivi della ZRC è nominata una commissione tecnica composta secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale. Tale commissione è composta da dipendenti della competente struttura della Giunta regionale che operano al di fuori degli istituti facenti parte della propria area territoriale. La commissione, per svolgere le proprie attività, può avvalersi della polizia provinciale competente territorialmente e di tecnici abilitati esperti in gestione faunistica. Nel caso di verifica presso istituti pubblici, la commissione coinvolge l’ATC competente nel cui territorio ricade l’istituto pubblico. Compito della commissione è quello di verificare gli obiettivi individuati per l’istituto. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per tre anni consecutivi la Giunta regionale può revocare l’istituzione.
Art. 18
Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l’ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture, il programma di cattura e quello di immissione.
2. Nel programma di cattura di cui al  comma 1 deve essere indicato anche il periodo, le modalità di cattura ed i mezzi di cattura impiegati per ciascuna specie.
3. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all’interno delle ZRC, i metodi e tempi di cattura utilizzabili sono indicati nel PFVR.
4. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni idonee al loro ambientamento. L’ATC può utilizzare una quota dei capi catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici, specificandone il numero e la necessità nel programma di immissioni di cui al comma 1.
Capo III
Centri pubblici di fauna selvatica allo stato naturale
Art. 19
Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17 della l.r. 3/1994 )
1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori a fini di ripopolamento.
2. I capi appartenenti alle popolazioni stanziali possono essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.
3. La competente struttura della Giunta regionale approva i piani di gestione annuali dei centri pubblici. I centri pubblici, per la fornitura di fauna selvatica in essi prodotta, stipulano convenzioni con gli ATC toscani ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
Capo IV
Zone di rispetto venatorio
Art. 20
Zone di rispetto venatorio (articolo 17 bis della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali.
2. Le zone di rispetto venatorio (ZRV) di cui all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 hanno una durata  corrispondente alla validità del PFVR e possono essere riconfermate.
3. Le ZRV devono avere confini tali da favorire l’irradiamento naturale delle specie obiettivo e sono aree gestite come non vocate agli ungulati.
4. La gestione delle ZRV è affidata all’ATC che provvede alla predisposizione di piani annuali di gestione finalizzati al perseguimento delle finalità programmate.
5. L’ATC entro il 15 dicembre di ogni anno deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale una relazione tecnico-economica consuntiva della gestione redatta su schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
6. La competente struttura della Giunta regionale autorizza l’immissione di fauna selvatica in apposite strutture di ambientamento.
7. La Giunta regionale, anche su proposta dell’ATC, autorizza le modalità ed i periodi di prelievo degli ungulati, della volpe, della cornacchia grigia e della gazza.
8. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della ZRV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 3/1994 e salvo il caso di revoca o trasformazione.
10. La Regione, previo parere dell’ATC, autorizza le gare cinofile organizzate dalle associazioni venatorie e cinofile riconosciute a livello nazionale all’interno delle ZRV su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale, nazionale o regionale secondo i tempi e le modalità individuate nel PFVR. Le gare possono essere svolte nei periodi stabiliti dal PFVR. Il numero massimo di gare per ogni anno all’interno di una singola ZRV è di due. L’autorizzazione può essere concessa ad ENCI, FIDASC od a associazione venatorie e/o cinotecniche riconosciute a livello nazionale.
11. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
12. L’ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all’interno delle ZRV utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 .
Capo V
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Art. 21
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 18 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza i centri privati di riproduzione della fauna selvatica agli imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del piano faunistico venatorio.
2. L’autorizzazione ha validità corrispondente al PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
4. La domanda di nuova autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’istituto, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) proposta di piano produttivo quinquennale in cui indicare quantità e qualità delle specie che si intendono produrre, le tecniche di produzione e l’eventuale contenimento di specie concorrenti. Le specie che si intendono produrre sono da individuare in via esclusiva fra le seguenti: lepre, starna, coturnice, pernice rossa e fagiano;
e) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
f) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro del centro.
5. Per il rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi Sito esternodel d.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per il rinnovo dei centri di produzione di fauna selvatica, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa, per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
7. Il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale deve presentare alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 1° dicembre di ogni anno, un piano annuale di gestione riportante la descrizione delle attività svolte nonché i dati dei censimenti, eventuale piano di cattura e mezzi di cattura da utilizzare.
8. I centri privati di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro.
9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o di trasformazione.
Capo VI
Aziende faunistico venatorie
Art. 22
Costituzione e rinnovo delle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie (AFV) nel rispetto del PFVR, previo parere della Giunta regionale.
2. L’autorizzazione ha durata corrispondente alla vigenza del PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del PFVR, con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie.
4. La domanda di nuova autorizzazione di AFV di cui all’articolo 20 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’azienda, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta, da parte degli interessati che rappresentano più del 50 per cento della superficie dei terreni facenti parte dell’istituto, l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’AFV nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’AFV; devono inoltre essere evidenziate le eventuali particelle interessate da recinzioni di cui all’articolo 25.
5. Per le AFV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per le AFV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione   ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
7. La costituzione dell’AFV può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 90 per cento della superficie ricadente all’interno del perimetro dell’istituto. Il titolare deve chiedere l’inclusione coattiva per tutti i terreni sui quali non ha ottenuto il consenso dei proprietari e/o conduttori, di norma non posti sul perimetro dell’istituto e corrispondenti all’eventuale massimo del 10 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi coattivamente, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. I terreni inclusi coattivamente fanno parte della superficie complessiva dell’istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell’azienda.
8. In caso di istanza di trasformazione da aziende agrituristico venatorie in aziende faunistico venatorie o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all’articolo 63, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).
9. La competente struttura della Giunta regionale approva il programma di conservazione e di ripristino ambientale.
10. In caso di modifica del PFVR durante la stagione venatoria, l’attività venatoria all’interno dell’azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
11. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
12. In caso di rinnovo dell’autorizzazione, alle AFV che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994 , possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994 .
13. Il PFVR prevede la percentuale di superficie boschiva presente nell’AFV.
Art. 23
Programma di conservazione e di ripristino ambientale (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all’articolo 20, comma 3 della l.r. 3/1994 , da presentarsi in caso di prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica:
a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l’azienda;
b) scelta delle specie in indirizzo e di quelle in incremento come previsto dal PFVR, sulla base della valutazione delle caratteristiche dell’ambiente;
c) stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda effettuata secondo le specifiche tecniche indicate dalla Regione nel PFVR e tenuto conto delle caratteristiche ambientali presenti;
d) progetto di recupero e valorizzazione ambientale con l’indicazione degli impianti e delle colture per i selvatici, delle tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate e dell’eventuale reimpianto di vegetazione naturale;
e) piano di assestamento e di prelievo relativo alla prima annualità.
2. Il programma di conservazione e ripristino ambientale deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.
3. Le AFV, previa autorizzazione della competente struttura della Giunta regionale, possono allevare fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda stessa.
Art. 24
Piano annuale di assestamento e prelievo (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui   all’articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994   è presentato  alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile, anche facendo ricorso, ove disponibili, alle apposite modalità di inserimento digitale.
2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene:
a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quella in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dal PFVR. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico abilitato con specifiche competenze in materia di gestione della fauna;
b) quantificazione delle immissioni di fauna selvatica previste e periodi di immissione garantendo la presenza di popolazioni consistenti della specie in indirizzo privilegiando nella massima misura possibile la riproduzione naturale;
c) piano di prelievo;
d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati cartograficamente: la superficie in ettari destinata alle colture a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica non deve essere inferiore al 3 per cento della superficie aperta;
e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo in strutture recintate;
f) consuntivo dei capi abbattuti e delle giornate di caccia autorizzate nell’annata precedente, suddivise tra piccola fauna selvatica stanziale, migratoria e ungulati;
g) copia del versamento dei conferimenti.
3. Il piano di prelievo prevede:
a) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi e non superiore al 25 per cento dei capi censiti;
b) l’eventuale distinzione tra abbattimento e cattura dei capi di piccola fauna selvatica stanziale, cacciabili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 18 della l. 157/1992 ;
c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quota di abbattimenti coerente con gli obiettivi del piano annuale di gestione degli ungulati per le aree vocate oppure finalizzata alla eradicazione per le aree non vocate;
d) la consistenza iniziale ed il piano di prelievo previsto per gli ungulati posti nei recinti di abbattimento, divisi per specie.
4. Il piano annuale di assestamento e il piano di prelievo devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.
5. Il piano annuale di assestamento e prelievo è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell’autorizzazione può proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.
Art. 25
1. Le AFV non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale.
2. Per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per la produzione di fauna selvatica da destinare al ripopolamento dell’azienda stessa. In tali recinti la caccia è vietata.
3. Possono inoltre essere autorizzate recinzioni di ampiezza massima pari al 20 per cento della superficie dell’azienda e non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo all’interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nei periodi di utilizzazione. Per l’abbattimento  del cinghiale, in tali aree recintate possono essere utilizzati i cani. Per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia.
4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.
Art. 26
1. Nel PFVR sono fissate le densità minime di lepre e galliformi da mantenere a fine stagione venatoria.
2. Fatti salvi gli adempimenti della fase di istituzione, le immissioni di fauna selvatica, comprese le specie costituenti l’indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di assestamento e prelievo.
3. Le immissioni di fauna selvatica sono autorizzate nel rispetto del PFVR. Nel PFVR sono individuati i livelli minimi di consistenza della specie in indirizzo che consentono all’azienda di non effettuare immissioni.
4. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalità di immissione per ciascuna specie, fermo restando l'obbligo per le immissione del fagiano di utilizzare appositi recinti di ambientamento, secondo i quantitativi definiti per ciascuna azienda faunistico venatoria nel piano annuale.
5. Le operazioni di immissioni devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale con un preavviso di almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso fra la sospensione dell'attività venatoria all'interno dell'azienda e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verifichino epizoozie la competente struttura della Giunta regionale può disporre deroghe al termine del 31 agosto.
Art. 27
Esercizio dell’attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994 , l’attività venatoria nelle AFV è consentita ai soli soggetti autorizzati, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo.
2. Nelle AFV che realizzano gli obiettivi del piano annuale di assestamento e prelievo è consentito esercitare la caccia alla fauna selvatica migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densità non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere una durata inferiore alla giornata di caccia.
3. Nelle aziende il titolare dell’autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani senza abbattimento, con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro. L’addestramento dei cani con abbattimento è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno.
Art. 28
Aziende faunistico venatorie in ambienti umidi o palustri (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costituzione di AFV in ambienti umidi o palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40ettari e deve presentare carattere di continuità.
2. Nelle AFV in ambienti umidi o palustri la caccia deve essere sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria.   
3. Le AFV in ambienti umidi o palustri che derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994 , forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto delle distanze di cui all'articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994 .
4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell’inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l’alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccità e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.
5. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato:
a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell’ambiente e in ogni caso non più di un cacciatore per 10 ettari di superficie umida o palustre;
b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell’autorizzazione;
c) l’individuazione di un’area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al 20 per cento della superficie della zona umida o palustre compresa nell’azienda faunistico venatoria;
d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie umida o palustre, e la loro tipologia.
Art. 29
Esercizio del controllo nelle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AFV finalizzati a valutarne l’efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella l.r. 3/1994 .
2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle AFV che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e finalizzati ad accertare l’effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti, anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 . La revoca si applica comunque nei seguenti casi:
a) mancato raggiungimento, per tre anni consecutivi, degli obiettivi di produzione della fauna;
b) mancata presentazione del piano per due anni consecutivi comportano l’applicazione del procedimento di revoca previsto dall’articolo 22 della l.r. 3/1994 ;
c) mancato pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 20, comma 7 bis della l.r. 3/1994 , entro il 30 di maggio di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.
3. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della AFV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
Art. 30
Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. All'interno delle AFV ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.
2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell’elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell’elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.
3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è consentito il rilascio dei permessi di cui al comma 1 da parte dei singoli consorziati e la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati  dei singoli registri dei consorziati.
4. I permessi ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
5. Dal 1° febbraio fino all’apertura generale della caccia, per la caccia agli ungulati, non è necessaria l’annotazione sul tesserino venatorio e fa fede il permesso giornaliero rilasciato dall’azienda.
Art. 31
Vigilanza interna alle aziende (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. La vigilanza venatoria nelle AFV deve essere assicurata da una o più guardie a disposizione dell'azienda stessa.
Capo VII
Aziende agrituristico venatorie
Art. 32
Costituzione e rinnovo delle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende agrituristico venatorie (AAV) nel rispetto del piano faunistico venatorio, previo parere della Giunta regionale.
2. L’autorizzazione ha durata corrispondente alla vigenza del PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del PFVR, con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle AAV.
4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 1 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel d.p.r. 445/2000 , salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’azienda, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta da parte degli interessati, che rappresentano più del 50 per cento della superficie dei terreni facenti parte dell’istituto, l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’AAV nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale per il periodo di programmazione;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’AAV, sono evidenziate le eventuali particelle interessate da aree addestramento cani con abbattimento e da recinti.
5. Per le AAV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per le AAV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la domanda di rinnovo è presentata dal titolare e la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione.
7. La costituzione dell’AAV può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 90 per cento della superficie ricadente all’interno del perimetro dell’istituto. Il titolare deve chiedere l’inclusione coattiva per tutti i terreni sui quali non ha ottenuto il consenso dei proprietari e/o conduttori, di norma non posti sul perimetro dell’istituto e corrispondenti all’eventuale massimo del 10 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi coattivamente, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. I terreni inclusi coattivamente fanno parte della superficie complessiva dell’istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell’azienda.
8. L’inclusione dei terreni secondo le modalità di cui al presente articolo non comporta alcun onere né limitazioni al diritto di proprietà.
9. In caso di rinnovo dell’autorizzazione, alle AAV che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994 , possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 21, comma 4 della l.r. 3/1994 .
10. In caso di istanza di trasformazione da AFV in AAV o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all’articolo 63, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere dalla a) alla g).
11. L’autorizzazione è rilasciata prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 25 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e agli altri imprenditori agricoli singoli o associati.
12. In caso di modifica del PFVR durante la stagione venatoria, l’attività venatoria all’interno dell’azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse, variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
Art. 33
Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all’articolo 21, comma 2 della l.r. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonché:
a) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;
b) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
c) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;
d) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;
e) le operazioni di miglioramento ambientale che l’azienda intende effettuare annualmente.
2. Eventuali modifiche o integrazioni del programma di ripristino ambientale e di gestione economica sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 34
Comunicazione annuale degli interventi (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Il titolare dell’AAV, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell’attività svolta nella precedente stagione venatoria, corredato da: abbattimenti, immissioni, numero di permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica stanziale, addestramento cani e ungulati in recinto e attività faunistico venatorie previste per la stagione successiva, articolate in immissioni e prelievi.
2. Con la comunicazione deve essere trasmesso altresì:
a) per gli ungulati posti in recinti, la consistenza iniziale ed il piano di prelievo per specie;
b) per gli ungulati presenti in area non recintata, il censimento e la proposta di piano di assestamento. Tale piano di gestione deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna;
c) la ricevuta del versamento dei conferimenti relativi all’anno precedente.
3. Il censimento degli ungulati in area non recintata ed il piano di assestamento devono essere redatti secondo le norme tecniche di cui all’articolo 70.
4. La trasmissione della comunicazione annuale degli interventi avviene in via telematica con le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale.
Art. 35
Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7 della l.r. 3/1994 , l’attività venatoria nelle AAV è consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 7, alle specie predatrici e opportunistiche di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. 3/1994 , durante tutta la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e venerdì.
2. Nelle AAV è vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento.
3. Nelle AAV il titolare dell’autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.
4. Nelle AAV possono inoltre essere autorizzate recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo, ove si cacciano gli animali appositamente immessi. Per la caccia al cinghiale nelle aree recintate possono essere utilizzati i cani e per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia. La caccia alla lepre è consentita esclusivamente su soggetti immessi all’interno di aree recintate.
5. Nelle AAV possono essere autorizzate recinzioni destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani per la lepre ed il cinghiale con e senza abbattimento.
6. I piani di prelievo di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. 3/1994 sono attuati dalle AAV sentiti gli ATC. Gli ATC inoltrano alla Giunta regionale le proprie valutazioni su tali piani.
Art. 36
1. Ad esclusione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna regionale. Gli ungulati, oggetto di immissioni, devono essere detenuti in recinti idonei che non ne permettano la fuoriuscita.
Art. 37
Esercizio del controllo nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AAV finalizzati a valutarne l’efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella l.r. 3/1994 .
2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle AAV che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nel piano pluriennale di riferimento e degli obiettivi gestionali previsti da PFVR anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 . La revoca si applica comunque nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della comunicazione prevista all’articolo 34 per due anni consecutivi;
b) mancato raggiungimento, per tre anni consecutivi di quanto previsto dal piano pluriennale di riferimento e degli obbiettivi gestionali;
c) mancato pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 21, comma 8bis della l.r. 3/1994 , entro il 30 di maggio di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.
3. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della AAV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
Art. 38
Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. All'interno delle AAV ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.
2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell’elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell’elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.
3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è autorizzato il rilascio dei permessi di cui al comma 1 da parte dei singoli consorziati e la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati  dei singoli registri dei consorziati.
4. I permessi e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
5. Nelle AAV non è obbligatorio annotare la giornata di caccia e i relativi abbattimenti sul tesserino venatorio regionale.
Art. 39
Vigilanza interna alle aziende (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. La vigilanza venatoria nelle AAV deve essere assicurata da una o più guardie a disposizione dell'azienda stessa.
Capo VIII
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani
Art. 40
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani si distinguono in:
a) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani senza abbattimento;
b) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento;
c) aree destinate allo svolgimento di gare cinofile o prove cinotecniche temporanee senza sparo;
d) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con tane artificiali senza abbattimento;
e) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cane limiere e da traccia senza abbattimento.
2. Nelle aree addestramento cani di cui al comma 1 può essere svolta attività con rapaci diurni e notturni, anche senza l'utilizzo del cane, specificandone le modalità all'interno del regolamento di gestione.
Art. 41
Costituzione e rinnovo delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del PFVR.
2. L’autorizzazione ha validità corrispondente al PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani.
4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani di cui all’articolo 24 della l.r. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’area, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’area per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani nei confronti della Regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di regolamento di gestione con indicazione dell’elenco delle specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere, tempi e modalità di utilizzazione dell’area. Eventuali variazioni nel corso di validità dell’autorizzazione devono essere comunicate alla regione per l’approvazione;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’area addestramento cani.
5. Per le aree addestramento cani di nuova istituzione è necessario produrre tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).
6. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
7. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
8. L’autorizzazione è rilasciata prioritariamente a associazioni venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui alla l.r. 45/2007 e gli altri imprenditori agricoli singoli o associati.
9. Nel caso di area ricadente in AAV il titolare dell’azienda stessa è tenuto comunque alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalità di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale.
10. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo.
11. In caso di modifica del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l’attività all’interno dell’area addestramento cani è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
12. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione, sono a carico del titolare dell’area addestramento cani.
13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
Art. 42
Esercizio dell’attività (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. Le autorizzazioni per l’accesso alle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
2. Nelle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all’interno di AAV le aree di abbattimento possono essere frazionate.
3. Nelle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento, l’abbattimento può essere esercitato solo su fauna d’allevamento di cui all’articolo 24, comma 7 bis della l.r. 3/1994 , appositamente immessa e su una superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall’ENCI.
4. Nel caso di attività svolta con uso di cani da tana o da traccia queste devono essere svolte su percorsi appositamente predisposti, con l’uso di specie selvatiche d’allevamento o con traccia e tana artificiale, secondo le indicazioni dell’ENCI.
5. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti e devono appartenere alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata. La lepre può essere immessa solo in strutture recintate. Il cinghiale può essere immesso esclusivamente in strutture recintate poste entro le aree addestramento cani, le aziende agrituristico venatorie e nelle aree ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR. Per le immissioni di cinghiali in recinti di addestramento, la superficie recintata non può essere inferiore ai 10 ettari; solo per l'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le indicazioni dell’ENCI.
6. Le recinzioni per l’immissione dei cinghiali di cui al comma 5 e le recinzioni per l’immissione di altri ungulati in recinti non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.
7. Per l’abbattimento dei cinghiali immessi in aree recintate si possono utilizzare cani.
8. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota nel registro di cui al comma 1.
9. L’addestramento e l’allenamento dei cani senza abbattimento viene autorizzato dal titolare con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.
10. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviato alla struttura competente della Giunta regionale il consuntivo delle immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l’attestazione del versamento dei conferimenti relativi all’anno precedente.
Art. 43
Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale provvede al controllo sull’attività delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani.
2. La verificare della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della aree addestramento cani è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
3. Nelle aree addestramento cani la vigilanza venatoria può essere effettuata da una guardia di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.
4. Nel caso in cui il titolare dell’area addestramento cani con abbattimento non provveda al pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 24, comma 7 quinquies della l.r. 3/1994 , entro il 30 di aprile di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, si applica l’articolo 24, comma 9 della l.r. 3/1994 .
Capo IX
Aree sottratte alla caccia programmata
Art. 44
Aree sottratte alla caccia programmata (articolo 25 della l.r. 3/1994 )
1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all’articolo 25 della l.r. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l’attuazione del PFVR e ricadono in una delle seguenti fattispecie:
a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l’effettivo svolgimento di un’azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 200 ettari accorpati. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti.
b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all’innovazione tecnologica.
2. L’autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all’articolo 25 della l.r. 3/1994 ha validità corrispondente alla validità del PFVR.
3. Nelle superfici di cui al presente articolo si possono effettuare interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
4. Nelle superfici di cui al presente articolo non vengono riconosciuti i danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.