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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

TITOLO VI
Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati
CAPO I
Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati
Art. 65
Organizzazione della gestione (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio di cui all'articolo 6 bis della l.r. 3/1994 tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette.
Art. 66
Monitoraggio degli ungulati (articolo 13 quater della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalità per il monitoraggio e la redazione dei piani di prelievo degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e dei responsabili delle aree protette.
2. I dati relativi al monitoraggio sono inseriti nell’apposito portale per la gestione faunistico venatoria regionale. Gli ATC si dotano di sistemi “web-gis” di raccolta, gestione e comunicazione dei dati informatizzati compatibili con il portale regionale e ne garantiscono l’accesso da parte degli uffici regionali.
3. Fino alla predisposizione del portale regionale per la gestione faunistico venatoria i dati di cui al comma 2 devono essere inviati con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale su specifiche schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale.
4. Gli ATC organizzano la raccolta dei dati di censimento, monitoraggio e prelievo in modo omogeneo da parte dei cacciatori iscritti, raccogliendoli per unità di gestione.
Art. 67
Gestione degli ungulati nelle aree vocate (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati, relativa al territorio di propria competenza, si avvalgono di un tecnico abilitato esperto in gestione faunistica nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unità di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio.
2. Il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio è costituito, per ciascuna specie, dalle seguenti parti:
a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti nel comprensorio;
b) ripartizione del prelievo tra classi di sesso e di età effettuato nella stagione precedente e relazione con i piani assegnati;
c) piano di prelievo per ciascuna unità di gestione e sua ripartizione tra classi di sesso e di età.
3. Gli ATC ed i soggetti responsabili delle unità di gestione inseriscono entro il 30 aprile le informazioni di cui al comma 2 nell’apposito portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale. Le informazioni cartografiche sono prodotte in formato digitale shapefile.
4. La competente struttura della Giunta regionale esamina la proposta di piano del comprensorio, anche avvalendosi dell'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994 , e ne valuta la rispondenza con le linee guida di cui all'articolo 66, anche attraverso specifici incontri tecnici con l'ATC ed i responsabili delle unità di gestione. La competente struttura della Giunta regionale può chiedere integrazioni e modifiche finalizzate alla migliore gestione delle popolazioni, dell'attività di prelievo e della prevenzione dei danni.
5. La proposta di piano, articolata per unità di gestione, è approvata dalla Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA per i piani adottati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto legge 39 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e misure urgenti in materia tributaria e finanziaria).
6. Il prelievo selettivo della specie cinghiale nelle aree vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano di prelievo.
Art. 68
Gestione degli ungulati nelle aree non vocate (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 10 della l.r. 3/1994 , sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie. La proposta è elaborata sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unità di gestione.
2. L'attuazione degli interventi di prelievo per gli ungulati è organizzata dai soggetti gestori delle unità di gestione incluse nelle aree non vocate.
3. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le specie, da apporsi sui capi abbattuti. Tali contrassegni sono consegnati ad ogni cacciatore che ne faccia richiesta. Il soggetto gestore fornisce inoltre le schede di abbattimento, attivando forme di raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale. Il possesso del contrassegno inamovibile rappresenta condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti.
4. Il calendario venatorio fissa i periodi e gli orari per il prelievo del cinghiale con la tecnica della girata e con la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca. Gli ATC disciplinano le modalità attuative delle diverse tipologie di prelievo. Nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre. Nella caccia in girata i partecipanti, in possesso di iscrizione nell’albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva, non possono essere superiori a venti compreso il conduttore di cane limière abilitato.
5. I cacciatori di ungulati nelle attività di cui al comma 4 debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità.
6. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori che esercitano il prelievo nelle aree non vocate, la disponibilità a svolgere attività di monitoraggio anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento delle attività suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, può comportare l’esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore nell'annata successiva.
7. Il prelievo nelle aree non vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento dell’80 per cento del piano di prelievo.
Art. 69
Compiti dell’ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articolo 12 della l.r. 3/1994 )
1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell’ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) individua i distretti e organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC;
b) individua il responsabile per ciascuna unità di gestione di propria competenza per l'organizzazione del monitoraggio e del prelievo;
c) assegna ad ogni distretto di gestione posto in area vocata un numero adeguato di cacciatori iscritti all’ATC; ripartisce fra ciascuna unità di gestione i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, suddivisi per specie e classe di età. Qualora risulti necessario, provvede alla formazione di graduatorie per l'assegnazione delle sottozone di prelievo;
d) individua, per le aree vocate, le modalità e la localizzazione dei prelievi;
e) stabilisce l’ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all’ATC;
f) cura la consegna dei contrassegni inamovibili multispecie in quantità adeguata al rapporto fra cacciatori e piano di prelievo, da porre sui capi abbattuti. Cura l’allestimento e la gestione degli eventuali punti di raccolta e controllo dei capi prelevati e le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Su indicazione della competente struttura della Giunta regionale organizza la raccolta di campioni biologici ed altri dati sui capi abbattuti o comunque pervenuti. Per la caccia al cinghiale in area vocata, l’organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre;
g) inserisce nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale i dati del prelievo realizzato, dei censimenti effettuati e le proposte di piano;
h) inserisce mensilmente nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale i dati georeferenziati relativi ai danni periziati nonché i dati relativi alle opere di prevenzione dei danni predisposte;
i) inserisce nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale dati geo-referenziati relativi alla suddivisione del territorio dell'ATC nelle diverse unità di gestione, distretti e istituti di competenza, per ciascuna specie di ungulati presenti e, per il cinghiale, la suddivisione in aree di braccata delle aree vocate;
l) fissa, per ogni distretto posto in area vocata, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;
m) può destinare, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, non vocate e ZRV ai cacciatori provenienti da altri ATC o da altre regioni o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. La quota suddetta è comprensiva dell’iscrizione all’ATC. Nel caso di non completamento della quota, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del distretto;
n) adempie agli obblighi relativi alla gestione delle carni;
o) per la gestione del cinghiale in area vocata, invia alla Regione Toscana un report, redatto su apposita modulistica indicata dalla competente struttura della Giunta, entro il 31 marzo, dove si evince, per ogni distretto di area vocata il cui territorio è assegnato in maniera diretta alle squadre: il piano di prelievo assegnato, il numero della uscite, il numero dei capi abbattuti, i danni periziati per il territorio di competenza.
Art. 70
Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie (articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994 )
1. Le aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie al di fuori dei recinti, costituiscono ciascuna singole unità di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell’autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'articolo 66.
2. Il titolare provvede ad inserire nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale o ad inviare con le modalità stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno i dati di censimento, i risultati di prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano per l'annata venatoria successiva, compilando gli specifici campi del modello informatizzato.
3. I risultati di prelievo debbono essere comunicati entro il secondo giorno del mese successivo. Il mancato invio del piano di prelievo e delle informazioni richieste, entro il termine stabilito possono comportare la sospensione del piano annuale e la mancata approvazione del piano di gestione degli ungulati.
4. Nelle AFV e nelle AAV al di fuori dei recinti il prelievo selettivo può essere eseguito da cacciatori muniti di abilitazione per la specie di riferimento anche conseguita in altre regioni o da cacciatori accompagnati da personale abilitato.
5. Gli ungulati abbattuti all’interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall’azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale.
6. Nelle AFV, nelle AAV e nei recinti interni alle stesse durante i periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia al cinghiale può essere esercitata in selezione, in forma singola, in girata e in braccata indipendentemente dalla vocazionalità del territorio. Il titolare organizza il prelievo nel rispetto dei piani di prelievo assegnati, con l’obiettivo del suo completamento.
7. Il titolare dell’AAV situata in area vocata, sentiti gli ATC, organizza il prelievo del cinghiale in braccata, indicando le giornate, le modalità ed il numero dei partecipanti per ciascuna giornata. In assenza di collaborazione da parte dell’ATC questi può organizzare direttamente il prelievo. La stessa procedura si applica per la caccia di selezione agli ungulati in area vocata.
Art. 71
Recupero dei capi feriti (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell’ATC od il soggetto gestore di altra unità di gestione nel territorio di propria competenza, organizza le attività di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori abilitati di cani da traccia ed iscritti negli albi di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e).
2. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dall'ENCI e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.
3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell’istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all’interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento del personale della polizia provinciale, nelle aree cacciabili anche nei giorni e orari di divieto.
4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio cacciabile possono essere abbattuti da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1 e rientrano nel conteggio dei piani di prelievo annuali. Gli ATC dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.
Art. 72
Verifiche sui capi abbattuti (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC possono stabilire forme, modi e tempi per eventuali verifiche dei capi abbattuti.
2. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su richiesta della competente struttura della Giunta regionale, il cacciatore è tenuto a raccogliere materiale organico del capo abbattuto.
3. Per il monitoraggio sanitario i responsabili dei distretti e delle altre unità di gestione pubbliche o private devono collaborare, ove richiesto, con le Aziende USL con le modalità stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale.
4. La mancata collaborazione agli obblighi di cui al comma 3 da parte dei responsabili dei distretti comporta l'immediata sospensione dei piani di prelievo autorizzati su segnalazione dell'Azienda USL.
5. Su tutti gli ungulati abbattuti sono apposti i contrassegni inamovibili forniti dal soggetto gestore dell’unità di gestione. Tale contrassegno identifica il capo abbattuto per il trasporto e/o conferimento alla filiera alimentare, deve essere conservato assieme al trofeo o ai reperti biologici detenuti, a riprova della legittima provenienza dei medesimi.
CAPO II
Caccia al cinghiale
Art. 73
Requisiti e mezzi per l’esercizio della caccia al cinghiale (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata:
a) i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’articolo 29, della l.r. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;
b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;
c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata;
d) i conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;
e) i conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero.
2. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in selezione i cacciatori abilitati al prelievo selettivo sulla specie cinghiale.
3. Nel calendario venatorio può essere disciplinato il prelievo del cinghiale in forma singola e in girata in aree non vocate, da parte di cacciatori in possesso dei contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, forniti dall’ATC, per il territorio di propria competenza.
4. La competente struttura della Giunta regionale, con specifico provvedimento può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in altre regioni previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto.
5. La struttura competente della Giunta regionale gestisce l’albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva inserito nel portale RT CACCIA nel quale, per ogni cacciatore, sono registrate le abilitazione possedute.
6. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili:
a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;
b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne;
c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;
d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.
7. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve.
8. Nella caccia di selezione al cinghiale sono utilizzabili le armi di cui al comma 6, lettera b) munite di ottica e lettera c).
Art. 74
Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio può altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.
2. L'ATC può differenziare, prima dell’inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze.
3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti agli appositi registri regionali. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando apposito modulo disponibile sul portale RT CACCIA.
4. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno 25iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra può essere iscritta ad un solo ATC e ad un solo distretto. Presso ogni ATC è istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene annualmente aggiornato con le iscrizioni dei cacciatori alle squadre esistenti. Gli ATC, sulla base delle peculiari caratteristiche del territorio di propria competenza, possono derogare al presente comma, individuando un numero minimo di partecipanti alla braccata anche maggiore. Nel caso l’ATC proceda alla deroga deve darne comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale quando viene comunicato il periodo di braccata.
5. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 15 cacciatori, di cui almeno 10 iscritti alla squadra. Gli altri partecipanti alla braccata non iscritti alla squadra ospitante sono annotati come ospiti nel registro delle presenze giornaliere. Gli ATC, sulla base delle peculiari caratteristiche del territorio di propria competenza, possono derogare ai limiti stabiliti al presente comma, stabilendo un numero maggiore di partecipanti alla braccata. Nel caso l’ATC proceda alla deroga, deve darne comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale quando viene comunicato il periodo di braccata.
6. Alle braccate al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, ovvero cacciatori non iscritti alla squadra, anche cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 73.
7. Fra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno i responsabili delle squadre presentano domanda all’ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l’elenco dei cacciatori iscritti all’ATC facenti parte della squadra. Per far parte della squadra, i cacciatori devono essere in regola con il pagamento dell’ATC entro il 15 maggio.
8. L’ATC assegna le aree di caccia secondo i seguenti metodi: sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione diretta. L’eventuale assegnazione diretta alle squadre presuppone l’accordo della maggioranza delle squadre iscritte al distretto, rappresentate dal capo squadra. In caso di parità, vale la presenza media dei cacciatori riferita alle ultime tre stagioni venatorie per ogni squadra. L’accordo può avere una durata massima di cinque anni rinnovabile dall’ATC previo accordo della maggioranza delle squadre iscritte al distretto.
9. L’ATC può revocare l’assegnazione diretta, in qualsiasi momento, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione del piano annuale di gestione del distretto;
b) mancata realizzazione del piano annuale di gestione dell’area assegnata;
c) eventuale variazione dei confini dell’area vocata oggetto di assegnazione.
10. L’ATC revoca l’assegnazione diretta con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nel caso di aumento del 15 per cento dei danni, misurati in quantità, rispetto alla media dei tre anni precedenti.
11. Qualora l’ATC individui le aree di battuta, queste sono segnate sul registro e nel sistema di teleprenotazione.
12. Il responsabile della braccata deve compilare la scheda delle presenze ed al termine della giornata di caccia la scheda contenente i capi abbattuti e quelli avvistati e non abbattuti. Sono ammesse variazioni alla lista effettuate dal responsabile durante la giornata di caccia. Le schede rilasciate dall’ATC devono essere riconsegnate all’ATC stesso entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia. Tali procedure possono essere sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili.
13. Il numero delle squadre iscritte nel registro dell'ATC non può essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
14. Le squadre di cui al comma 4 in accordo con l'ATC di riferimento e con gli agricoltori operanti nelle aree limitrofe, possono realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero dei terreni agricoli incolti.
15. Entro il 31 dicembre di ogni anno, in ogni distretto vengono verificate le consistenze economiche relative ai danni provocati da fauna selvatica in rapporto alla stessa data dell'anno precedente. Nel caso si verificasse un aumento significativo di tali danni la competente struttura della Giunta regionale può provvedere alla riduzione di una parte del territorio vocato assegnato al distretto e ad apportare le necessarie misure gestionali in accordo con gli ATC, tese al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei danni stessi nella successiva stagione venatoria.
CAPO III
Prelievo selettivo degli altri ungulati
Art. 75
Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 1, lettera m) e all’articolo 70, comma 4 dai cacciatori abilitati e iscritti nell’apposito registro regionale.
2. La struttura competente della Giunta regionale, con specifico provvedimento, può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in altre regioni previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto.
3. La caccia di selezione esercitata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell’aspetto, senza l’uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dai rispettivi conduttori abilitati, con l’esclusione di qualsiasi forma di battuta.
4. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne, con l’obbligo dell’uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.
5. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi:
a) capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;
d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice;
6. E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.
Art. 76
Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori che hanno effettuato l’opzione di caccia ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono iscriversi, nell’ATC di residenza venatoria, ad un solo distretto posto in area vocata per ciascuna specie ad esclusione dei cacciatori residenti anagraficamente nei comuni dell’ATC che possono iscriversi anche ad un altro distretto in area vocata per ciascuna specie. I cacciatori possono iscriversi anche ad un distretto per ciascuna specie in ciascuno degli ulteriori ATC a cui risultano iscritti.
2. Gli ATC prevedono nei propri disciplinari le modalità di accesso ai distretti di propria competenza e le attività obbligatorie necessarie per esercitare la gestione venatoria di ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti a cacciatori che abbiano commesso irregolarità nella gestione, ai sensi di quanto previsto da specifico disciplinare approvato dal comitato di gestione.
3. Il comitato di gestione dell’ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati, privilegiando coloro che hanno effettuato l’opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Nel PFVR sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo.
4. Il comitato di gestione può destinare la cessione di una quota fino al 20 per cento di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure ad altri cacciatori in possesso di abilitazione o accompagnati da cacciatori abilitati iscritti al distretto. La quota di cessione è comprensiva dell’iscrizione all’ATC. Nel caso di non completamento della quota di capi abbattibili, il comitato assegna i capi in avanzo ai cacciatori del distretto.
5. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
6. L’ATC dispone, nel territorio di competenza, le modalità di prenotazione e comunicazione delle uscite di caccia, favorendo la rotazione delle prenotazioni e la piena fruizione dei punti e dei percorsi di tiro, nonché dei settori di prelievo. L’ATC dispone inoltre la raccolta e comunicazione dei dati relativi alle uscite ed il controllo dei capi abbattuti.
7. Con riferimento al recupero dei capi feriti e alle verifiche sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 71 e 72.
Art. 77
Controllo della fauna selvatica (articolo 37 della l.r. 3/1994 )
1. Il proprietario o conduttore dei fondi sui quali si realizzano piani di controllo, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 37, comma 3 della l.r. 3/1994 , segnala la propria disponibilità a collaborare con la Regione per l’attuazione del piano tramite la procedura informatizzata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 ).
CAPO IV
Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER
Art. 78
1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico nei comprensori ACATER (Aree delle popolazioni di cervo appenninico condivise tra Toscana ed Emilia Romagna) ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.
2. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso il coordinamento di programmi e metodi fra le Regioni interessate considerando in modo unitario le popolazioni.
Art. 79
Comprensorio e organi di gestione (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. I confini dei comprensori sono definiti dalla Regione nel PFVR.
2. I comprensori sono suddivisi in sub-comprensori, a loro volta divisi in unità di gestione (distretti, istituti faunistici, aree protette), che rappresentano la base minima territoriale per l’ attività gestionale. Le unità di gestione del cervo non possono frazionare le analoghe unità del capriolo. Le unità di gestione sono di tipo conservativo o parzialmente conservativa.
3. Nelle unità di gestione non conservative non appartenenti ai comprensori ACATER il prelievo può essere concesso per periodi temporali di maggiore durata, tenendo conto dei danni e degli impatti sulle attività antropiche.
4. Per ciascun comprensorio viene individuata una commissione tecnica.
Art. 80
Coordinamento interregionale (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Le Regioni che condividono porzioni della stessa popolazione di cervo appenninico si coordinano nella gestione dei censimenti e dei prelievi scambiandosi annualmente le informazioni e condividendo i dati. I referenti per tali attività sono individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 81
Commissione tecnica (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La commissione tecnica è composta da due funzionari tecnici nominati dalla competente struttura della Giunta regionale e da due tecnici nominati dagli ATC ricadenti nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l’ente di gestione può nominare un proprio referente.
2. La commissione tecnica analizza le proposte di piano operativo annuale formulate dagli ATC competenti territorialmente sulla base dei dati sulla popolazione raccolti nelle singole unità di gestione.
3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all’elaborazione dei dati.
4. La commissione tecnica ha il compito di:
a) predisporre il piano annuale operativo che viene approvato dalla competente struttura della Giunta regionale;
b) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;
c) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;
d) fornire supporto alla Regione per l’ attivazione del piano annuale operativo.
5. In caso di disaccordo fra i tecnici componenti la commissione, prevalgono le indicazioni dei tecnici indicati dalla Giunta regionale.
6. La commissione tecnica ha una durata di cinque anni.
Art. 82
Piano annuale operativo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC competenti territorialmente coordinandosi tra loro e con i referenti delle unità di gestione incluse nel comprensorio propongono entro il 31 maggio alla commissione tecnica il piano annuale operativo relativo alla popolazione.
2. Il piano annuale operativo contiene:
a) l’individuazione cartografica e l’aggiornamento dell’areale riproduttivo e annuale della popolazione;
b) l’individuazione dei sub-comprensori e delle unità di gestione in essi ricadenti;
c) i dati di consistenza e di struttura della popolazione;
d) i risultati dei prelievi effettuati nelle annate precedenti e lo sforzo di caccia;
e) l’organizzazione della gestione faunistica venatoria dei sub-comprensori e delle unità di gestione, la realizzazione dei centri di sosta e di controllo dei capi abbattuti;
f) l’eventuale definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
g) il piano di prelievo ripartito per classi di sesso ed età e per unità di gestione;
h) la suddivisione degli introiti di gestione derivanti dalla cessione delle quote di prelievo e dei contributi annuali versati dai cacciatori dell’anno precedente e la loro destinazione.
3. I dati di cui alle lettere b),c), d) e g) sono inseriti nel portale regionale.
Art. 83
Organizzazione del prelievo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato attraverso il prelievo selettivo ed è organizzato in modo unitario nell’ambito di ciascun comprensorio.
2. Il prelievo è ripartito nei sub-comprensorio e nelle unità di gestione. Nelle unità di gestione esterne agli ATC è prevista una specifica assegnazione di quota parte del piano di prelievo, sulla base della superficie e della vocazione di ciascuna unità di gestione.
3. Il prelievo nel sub-comprensorio ricadente in area non vocata è assegnato “a scalare” fino al 80 per cento del piano. La restante parte dei capi in prelievo può essere assegnata direttamente a cacciatori singoli o a gruppi.
4. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo può iscriversi ad un solo sub-comprensorio regionale.
5. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente, inclusi i danni alle coltivazioni provocati dalla specie. I comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione di cui al presente comma.
Art. 84
Assegnazione dei prelievi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. L’assegnazione di una quota di capi da prelevare alle AFV e alle AAV, di cui all’articolo 83, comma 2, rientra nel piano di prelievo del sub-comprensorio in cui ricade l’azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste dagli ATC per i distretti confinanti.
2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel comprensorio di gestione.
Art. 85
Modalità di prelievo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il prelievo dei soggetti previsti dal piano annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri, o 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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