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Regolamento 28 settembre 2022, n. 31/R

Disposizioni in materia di modalità di reclutamento del personale e attività extraimpiego. Modifiche al d.p.g.r. 33/R/2010.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 settembre 2022

Art. 6
Domanda di ammissione alla selezione. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Alla rubrica dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
lettera b)
” sono inserite le seguenti: “
e comma 3 ter
”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:
b) di essere cittadino italiano oppure di possedere, ferma restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, uno dei seguenti requisiti:
1)
essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2)
essere cittadino di uno stato membro dell’Unione europea o suo familiare privo della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3)
essere cittadino di paese terzo, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria;
”.
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è inserita la seguente:
b bis) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
”.
4. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 dopo le parole “
obblighi militari
” sono aggiunte le seguenti: “
, per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985
”.
5. Il comma 4 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogato.
6. Dopo il comma 9 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
9 bis. Nella domanda di ammissione alla selezione, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) fanno esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione, allegando alla medesima apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
”.
7. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 12 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
9 ter. L’adozione delle misure di cui al comma 9 bis è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita dai candidati ed in relazione alle modalità di espletamento della procedura selettiva.
”.