Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R
Aggiornamento normativo e precisazioni in ordine all’ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R .
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 10 giugno 2022
Art. 2
Precisazioni relative all’ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013, dopo le parole: "
ai sensi dell'articolo 1,
" sono inserite le seguenti: "compresi gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 marzo 2018.
".2. Al comma 2 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: "
del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
" e le parole: "di cui all’
articolo 10 del d. lgs. 163/2006 .
" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’
articolo 31 del d. lgs. 50/2016 .
".3. Al comma 3 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013, prima delle parole: "
sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
", sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1,
".4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013 le parole: "
di cui all’
articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005 ;
" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’
articolo 136, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2014 ;
".5. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituito dal seguente:
"
4. Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi deve comunque essere redatto l’elaborato tecnico della copertura con i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a) punti da 1 a 4, e lettera b). L'elaborato tecnico contiene, altresì, le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.
".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.