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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 21 gennaio 2022

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella Capo I - Oggetto e classificazione sismica di riferimento
Art.1 - Oggetto
Art.2 - Classificazione sismica di riferimento
chudere cartella Capo II - Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti. Adempimenti da effettuare per realizzazione degli interventi riguardanti le strutture in zona sismica
Art.3 - Modalità di presentazione delle istanze
Art.4 - Istanze per gli interventi strutturali nelle zone sismiche
Art. 5 - Tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti
Art. 6 - Inizio dei lavori
Art. 7 - Contenuto dei progetti
chudere cartella Capo III - Determinazione del campione da assoggettare a verifica
Art. 8 - Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica
Art. 9 - Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica
Art. 10 - Modalità di svolgimento del sorteggio
chudere cartella Capo IV - Particolari categorie di interventi
Art. 11 - Interventi relativi a edifici strategici o rilevanti e opere complesse
Art.12 - Interventi privi di rilevanza
chudere cartella Capo V - Attività di vigilanza e svolgimento dei lavori
Art.13 - Attività di vigilanza e verifica
Art.14 - Varianti non sostanziali
Art. 15 - Piccole modifiche eseguite in corso d’opera e non configurabili come varianti al progetto
chudere cartella Capo VI - Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni
Art. 16 - Norme transitorie
Art.17 - Abrogazioni
Art.18 - Entrata in vigore

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi B.U. 28 gennaio 2022, n. 7, Errata Corrige.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.