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Regolamento 19 gennaio 2022, n. 1/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 21 gennaio 2022

Capo I
Oggetto e classificazione sismica di riferimento
Art.1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme in materia di governo del territorio), il presente regolamento individua, in particolare:
a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;
b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 167 della l.r.65/2014 e al preavviso di deposito ai sensi dell'articolo169 della l.r.65/2014;
c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;
d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo169 della l.r.65/2014;
e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all'autorizzazione di cui all'articolo 167 della l.r.65/2014;
f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 94-bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001, le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza;
g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell'articolo167 della l.r.65/2014;
h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell'articolo 170 della l.r.65/2014, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;
i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto.
Art.2
Classificazione sismica di riferimento
1. Ai fini del presente regolamento, si fa riferimento alle “zone sismiche” 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con ag), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.380/2001 e della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 421 (Aggiornamento dell'allegato 1 “elenco dei comuni” e dell'allegato 2 “mappa” della deliberazione della Giunta regionale n. 878 del 8 ottobre 2012, recante "Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006" e cessazione di efficacia dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana “DGRT 841/2007”).
2. Ai fini della determinazione del campione da assoggettare a controllo, la zona sismica 3 è suddivisa in fasce di pericolosità caratterizzate da specifici valori di “ag” che tengono conto del “valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e coefficiente d’uso (Cu) pari ad 1 (classe d’uso II)”, come di seguito indicato:
a) fascia A, contraddistinta da ag > 0,15g;
b) fascia B, contraddistinta da 0,125 < ag ≤ 0,15g;
c) fascia C, contraddistinta da ag ≤ 0,125g.
3. Il progettista è responsabile della corretta individuazione ed indicazione della zona sismica, nonché della eventuale fascia, dove sono realizzati gli interventi di cui all’istanza presentata, sulla base degli atti statali e regionali indicati ai commi 1 e 2.
Art.1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme in materia di governo del territorio), il presente regolamento individua, in particolare:
a) le modalità di redazione degli elaborati progettuali da allegare al progetto;
b) le modalità di trasmissione dei progetti, comprensivi dei loro elaborati, concernenti le opere assoggettate al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 167 della l.r.65/2014 e al preavviso di deposito ai sensi dell'articolo169 della l.r.65/2014;
c) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al progetto;
d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo169 della l.r.65/2014;
e) interventi per la realizzazione di nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, da assoggettare all'autorizzazione di cui all'articolo 167 della l.r.65/2014;
f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 94-bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001, le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza;
g) gli edifici strategici e rilevanti da assoggettare ad autorizzazione ai sensi dell'articolo167 della l.r.65/2014;
h) la dimensione del campione, ai fini della verifica dei progetti depositati ai sensi dell'articolo 170 della l.r.65/2014, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato;
i) le piccole modifiche, prive di rilevanza, eseguite in corso d'opera e non configurabili come varianti al progetto.
1.
Art.2
Classificazione sismica di riferimento
1. Ai fini del presente regolamento, si fa riferimento alle “zone sismiche” 1, 2, 3 e 4, caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di tipo A (di seguito indicata con ag), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.380/2001 e della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 421 (Aggiornamento dell'allegato 1 “elenco dei comuni” e dell'allegato 2 “mappa” della deliberazione della Giunta regionale n. 878 del 8 ottobre 2012, recante "Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006" e cessazione di efficacia dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana “DGRT 841/2007”).
2. Ai fini della determinazione del campione da assoggettare a controllo, la zona sismica 3 è suddivisa in fasce di pericolosità caratterizzate da specifici valori di “ag” che tengono conto del “valore di accelerazione sismica su suolo rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad una vita nominale (Vn) di 50 anni e coefficiente d’uso (Cu) pari ad 1 (classe d’uso II)”, come di seguito indicato:
a) fascia A, contraddistinta da ag > 0,15g;
b) fascia B, contraddistinta da 0,125 < ag ≤ 0,15g;
c) fascia C, contraddistinta da ag ≤ 0,125g.
3. Il progettista è responsabile della corretta individuazione ed indicazione della zona sismica, nonché della eventuale fascia, dove sono realizzati gli interventi di cui all’istanza presentata, sulla base degli atti statali e regionali indicati ai commi 1 e 2.
1.
2.
3.
Capo II
Modalità di presentazione delle istanze e dei progetti. Adempimenti da effettuare per realizzazione degli interventi riguardanti le strutture in zona sismica
Art.3
Modalità di presentazione delle istanze
1. Tutte le istanze di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 12, sono trasmesse in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale”.
2. Al momento della trasmissione dell’istanza, il sistema informatico regionale effettua l’accertamento formale della completezza dei documenti e rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione.
Art.4
Istanze per gli interventi strutturali nelle zone sismiche
1. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del d.p.r.380/2001 trasmette allo sportello unico, mediante il sistema informatico regionale, la relativa richiesta di autorizzazione con contestuale trasmissione del progetto.
2. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi tra quelli di cui all’articolo 12, trasmette allo sportello unico mediante il sistema informatico regionale, il preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2, sottoscritte dal committente o da suo delegato, indicano i dati anagrafici e i codici fiscali validi per il riconoscimento dell'identità digitale dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori, dei costruttori e dei geologi, dei legali rappresentanti in caso di società, dei collaudatori nei casi previsti dalle vigenti normative.
4. Alle istanze sono allegati i documenti indicati nell’articolo 7.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono acquisite mediante il sistema informatico regionale che, nel caso di cui al comma 1, dà comunicazione telematica anche dell’avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell’istanza entro 5 giorni dalla trasmissione dell’istanza medesima.
6. La trasmissione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.
7. Con riferimento alle costruzioni che, in base alle norme tecniche emanate ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.380/2001, sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l’accettazione dell’incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della trasmissione dell’istanza.
8. Gli estremi dell’autorizzazione di cui al comma 1 e del preavviso scritto con contestuale deposito di cui al comma 2, gestiti mediante il sistema informatico regionale, sono registrati con numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale.
9. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto presentato, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 14.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze in sanatoria, disciplinate dall'articolo 182 della l.r.65/2014, tenuto conto anche degli aspetti connessi con quanto previsto dagli articoli 69, 70, 95, 96 e 97 del d.p.r. 380/2001 riguardo all’accertamento delle violazioni penali.
Art. 5
Tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono emanate linee guida riguardanti:
a) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le modalità di redazione dei relativi elaborati da allegare ai progetti da presentare ai sensi dell’articolo 3;
b) le classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche di riferimento per la predisposizione dei progetti da allegare ai sensi dell’articolo 3.
Art. 6
Inizio dei lavori
1. Ferma restando l’acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1 possono essere iniziati i lavori.
2. Ferma restando l’acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell’attestazione di deposito di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere iniziati i lavori.
Art. 7
Contenuto dei progetti
1. (1)

Vedi B.U. 28 gennaio 2022, n. 7, Errata Corrige.

All’istanza di cui all’articolo 4 è allegato il progetto, redatto in conformità ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r. 380/2001, unitamente ai seguenti elaborati, sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle loro competenze:
a) la relazione tecnica generale, comprensiva:
1. della classificazione dell’intervento come nuova costruzione oppure intervento su edificio esistente mediante interventi locali e di riparazione, miglioramento o adeguamento, motivando, in tal caso, in ordine alla classificazione assunta e al livello di conoscenza raggiunto;
2. della classe d’uso assunta in fase progettuale;
3. della zona sismica ed, eventualmente, la fascia di cui all’articolo 2 comma 2;
4. dell’illustrazione dell’opera, con particolare riferimento all’ubicazione geografica, le dimensioni principali dell’intervento da realizzarsi e le sue caratteristiche strutturali generali, quali la tipologia di materiale, la tipologia di costruzione, le informazioni circa la regolarità della struttura, le possibili interferenze con l’ambiente circostante;
5. della descrizione delle funzioni dell’opera, delle prestazioni in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità che la struttura deve offrire. In questa parte, si definisce compiutamente la destinazione dell’uso, i principali sovraccarichi con indicazione dei tempi di ritorno delle azioni, la vita nominale e la classe d’uso per la definizione dell’azione sismica. Sono definiti, altresì, l’insieme degli elementi non strutturali contenuti nel progetto, rilevanti ai fini della sicurezza;
6. della descrizione delle modalità di analisi, verifica e progettazione, fornendo le informazioni necessarie a comprendere la procedura analitica adottata per le valutazioni numeriche svolte nella relazione di calcolo e riportate nel fascicolo dei calcoli;
7. della descrizione del sistema di fondazioni, dando conto delle valutazioni effettuate per la tipologia prescelta;
b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione nonché, nel caso degli interventi sugli edifici esistenti, le valutazioni per la determinazione del livello di conoscenza;
c) la relazione geologica;
d) la relazione sulla modellazione sismica del suolo;
e) la relazione geotecnica;
f) la relazione di calcolo;
g) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;
h) la planimetria generale;
i) gli elaborati grafici architettonici;
j) gli elaborati grafici strutturali;
k) il piano di manutenzione delle strutture.
2. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di miglioramento sismico di costruzioni in classe d’uso I o II, può, con valutazione sottoscritta del geologo, essere omesso l’allegato di cui al comma 1 lettera c), a condizione che:
a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura anche se prodotti nel passato;
b) non siano possibili fenomeni di ribaltamento o scorrimento della costruzione per effetto di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;
c) non siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto;
d) non siano previsti interventi di modifica della geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico sulle fondazioni esistenti;
e) l’area dell’intervento non ricada in pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, oppure in una delle categorie topografiche T2, T3 o T4, come definite dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.380/2001.
3. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi locali o di riparazione per i quali non siano previsti interventi di modifica della geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico, possono essere trasmessi soltanto gli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), f), h), i), j) e k).
4. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi che non necessitino di elaborazioni di calcolo complesse, quali modellazioni numeriche generalmente da eseguirsi con programmi di calcolo, può essere omesso l’allegato di cui al comma 1 lettera g).
5. Qualora il progetto abbia ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 12, sono allegati almeno gli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), f), i), j) e k).
6. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di modesta rilevanza in classe d'uso I o II, da realizzarsi in zone a pericolosità geologica classificata bassa o media ai sensi del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n.5/R (Regolamento di attuazione dell'articolo104 della legge regionale 10 novembre2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche), con tensioni massime sul terreno, sia in condizioni statiche che sismiche, inferiori a 0,4 daN/cmq, possono essere omessi gli elaborati di cui al comma 1 lettere c) e d).
7. Sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico istituito ai sensi dell’articolo 3 bis della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), il dirigente della struttura regionale competente può emanare, mediante decreto, linee guida e indirizzi utili per la redazione dei documenti di cui al comma 1.
Art.3
Modalità di presentazione delle istanze
1. Tutte le istanze di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 12, sono trasmesse in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale”.
2. Al momento della trasmissione dell’istanza, il sistema informatico regionale effettua l’accertamento formale della completezza dei documenti e rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione.
1.
2.
Art.4
Istanze per gli interventi strutturali nelle zone sismiche
1. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del d.p.r.380/2001 trasmette allo sportello unico, mediante il sistema informatico regionale, la relativa richiesta di autorizzazione con contestuale trasmissione del progetto.
2. Chiunque intenda procedere a realizzare interventi strutturali diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi tra quelli di cui all’articolo 12, trasmette allo sportello unico mediante il sistema informatico regionale, il preavviso scritto con contestuale deposito del progetto.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2, sottoscritte dal committente o da suo delegato, indicano i dati anagrafici e i codici fiscali validi per il riconoscimento dell'identità digitale dei committenti, dei progettisti, dei direttori dei lavori, dei costruttori e dei geologi, dei legali rappresentanti in caso di società, dei collaudatori nei casi previsti dalle vigenti normative.
4. Alle istanze sono allegati i documenti indicati nell’articolo 7.
5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono acquisite mediante il sistema informatico regionale che, nel caso di cui al comma 1, dà comunicazione telematica anche dell’avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell’istanza entro 5 giorni dalla trasmissione dell’istanza medesima.
6. La trasmissione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 è valida anche agli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.
7. Con riferimento alle costruzioni che, in base alle norme tecniche emanate ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.380/2001, sono assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e l’accettazione dell’incarico di collaudo sono comunicati alla struttura regionale competente al momento della trasmissione dell’istanza.
8. Gli estremi dell’autorizzazione di cui al comma 1 e del preavviso scritto con contestuale deposito di cui al comma 2, gestiti mediante il sistema informatico regionale, sono registrati con numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero del progetto principale.
9. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al progetto presentato, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 14.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze in sanatoria, disciplinate dall'articolo 182 della l.r.65/2014, tenuto conto anche degli aspetti connessi con quanto previsto dagli articoli 69, 70, 95, 96 e 97 del d.p.r. 380/2001 riguardo all’accertamento delle violazioni penali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Art. 5
Tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare ai progetti
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono emanate linee guida riguardanti:
a) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le modalità di redazione dei relativi elaborati da allegare ai progetti da presentare ai sensi dell’articolo 3;
b) le classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche di riferimento per la predisposizione dei progetti da allegare ai sensi dell’articolo 3.
1.
Art. 6
Inizio dei lavori
1. Ferma restando l’acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1 possono essere iniziati i lavori.
2. Ferma restando l’acquisizione del titolo edilizio, dal momento del rilascio dell’attestazione di deposito di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere iniziati i lavori.
1.
2.
Art. 7
Contenuto dei progetti
1. (1)

Vedi B.U. 28 gennaio 2022, n. 7, Errata Corrige.

All’istanza di cui all’articolo 4 è allegato il progetto, redatto in conformità ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r. 380/2001, unitamente ai seguenti elaborati, sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle loro competenze:
a) la relazione tecnica generale, comprensiva:
1. della classificazione dell’intervento come nuova costruzione oppure intervento su edificio esistente mediante interventi locali e di riparazione, miglioramento o adeguamento, motivando, in tal caso, in ordine alla classificazione assunta e al livello di conoscenza raggiunto;
2. della classe d’uso assunta in fase progettuale;
3. della zona sismica ed, eventualmente, la fascia di cui all’articolo 2 comma 2;
4. dell’illustrazione dell’opera, con particolare riferimento all’ubicazione geografica, le dimensioni principali dell’intervento da realizzarsi e le sue caratteristiche strutturali generali, quali la tipologia di materiale, la tipologia di costruzione, le informazioni circa la regolarità della struttura, le possibili interferenze con l’ambiente circostante;
5. della descrizione delle funzioni dell’opera, delle prestazioni in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità che la struttura deve offrire. In questa parte, si definisce compiutamente la destinazione dell’uso, i principali sovraccarichi con indicazione dei tempi di ritorno delle azioni, la vita nominale e la classe d’uso per la definizione dell’azione sismica. Sono definiti, altresì, l’insieme degli elementi non strutturali contenuti nel progetto, rilevanti ai fini della sicurezza;
6. della descrizione delle modalità di analisi, verifica e progettazione, fornendo le informazioni necessarie a comprendere la procedura analitica adottata per le valutazioni numeriche svolte nella relazione di calcolo e riportate nel fascicolo dei calcoli;
7. della descrizione del sistema di fondazioni, dando conto delle valutazioni effettuate per la tipologia prescelta;
b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione nonché, nel caso degli interventi sugli edifici esistenti, le valutazioni per la determinazione del livello di conoscenza;
c) la relazione geologica;
d) la relazione sulla modellazione sismica del suolo;
e) la relazione geotecnica;
f) la relazione di calcolo;
g) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;
h) la planimetria generale;
i) gli elaborati grafici architettonici;
j) gli elaborati grafici strutturali;
k) il piano di manutenzione delle strutture.
2. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di miglioramento sismico di costruzioni in classe d’uso I o II, può, con valutazione sottoscritta del geologo, essere omesso l’allegato di cui al comma 1 lettera c), a condizione che:
a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura anche se prodotti nel passato;
b) non siano possibili fenomeni di ribaltamento o scorrimento della costruzione per effetto di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;
c) non siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto;
d) non siano previsti interventi di modifica della geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico sulle fondazioni esistenti;
e) l’area dell’intervento non ricada in pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, oppure in una delle categorie topografiche T2, T3 o T4, come definite dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.380/2001.
3. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi locali o di riparazione per i quali non siano previsti interventi di modifica della geometria o della tipologia delle fondazioni esistenti oppure significativi incrementi di carico, possono essere trasmessi soltanto gli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), f), h), i), j) e k).
4. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi che non necessitino di elaborazioni di calcolo complesse, quali modellazioni numeriche generalmente da eseguirsi con programmi di calcolo, può essere omesso l’allegato di cui al comma 1 lettera g).
5. Qualora il progetto abbia ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 12, sono allegati almeno gli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), f), i), j) e k).
6. Qualora il progetto abbia ad oggetto interventi di modesta rilevanza in classe d'uso I o II, da realizzarsi in zone a pericolosità geologica classificata bassa o media ai sensi del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2020, n.5/R (Regolamento di attuazione dell'articolo104 della legge regionale 10 novembre2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche), con tensioni massime sul terreno, sia in condizioni statiche che sismiche, inferiori a 0,4 daN/cmq, possono essere omessi gli elaborati di cui al comma 1 lettere c) e d).
7. Sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico istituito ai sensi dell’articolo 3 bis della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), il dirigente della struttura regionale competente può emanare, mediante decreto, linee guida e indirizzi utili per la redazione dei documenti di cui al comma 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Capo III
Determinazione del campione da assoggettare a verifica
Art. 8
Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica
1. Tutti gli interventi relativi ai progetti depositati, ai sensi dell’articolo 4 comma 2, sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione, secondo le modalità previste nel presente capo.
2. Gli interventi relativi a progetti di opere prive di rilevanza ai sensi dell’articolo 94 bis, comma 1 lettera c) e dell’articolo 170 bis della l.r. 65/2014 non sono assoggettati a verifica, ad eccezione dei casi indicati all’articolo 12, comma 6.
3. Le varianti non sostanziali di cui all’articolo 14 e all’articolo 170 ter della l.r.65/2014 non sono assoggettate a verifica.
Art. 9
Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica
1. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata mensilmente, su base provinciale, in base al numero dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, per zone e nella zona 3, per fascia, secondo la percentuale di cui al comma 3.
2. I progetti sono individuati, per ciascuna zona e, nella zona 3 per ciascuna fascia, per metà della dimensione del campione tra quelli relativi ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento e per l’altra metà tra quelli relativi ai precedenti 4 mesi e per i quali non è ancora stata depositata la relazione di ultimazione dei lavori.
3. La percentuale per la determinazione della dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata, su base provinciale, con riferimento ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, nella misura di seguito indicata:
a) per la zona 2, nella misura del 25 per cento dei preavvisi;
b) per la zona 3, fascia A, nella misura del 25 per cento dei preavvisi;
c) per la zona 3, fascia B, nella misura del 8 per cento dei preavvisi;
d) per la zona 3, fascia C, nella misura del 5 per cento dei preavvisi;
e) per la zona 4, nella misura del 2 per cento dei preavvisi.
4. I progetti relativi ad interventi da realizzarsi in zone 3 e 4, aventi ad oggetto edifici di carattere strategico o rilevante oppure relativi ad opere complesse ai sensi dell’articolo 11 sono assoggettati a verifica nella percentuale del 100 per cento, sia nel caso che si tratti di interventi di nuova costruzione sia che si tratti di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r. 380/2001.
5. I progetti relativi ad interventi finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia su edifici pubblici che privati sono assoggettati a verifica nella percentuale del 100 per cento.
6. Nel caso di cui ai commi 4 e 5 il sistema informatico regionale dà comunicazione telematica dell’avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell’istanza entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza. Tale comunicazione indica anche la data prevista per la conclusione del procedimento di verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 170, comma 6, della l.r. 65/2014.
Art. 10
Modalità di svolgimento del sorteggio
1. Il sorteggio avviene mediante il sistema informatico regionale il primo giorno di ogni mese.
2. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto attraverso il sistema informatico regionale.
Art. 8
Tipologia degli interventi da assoggettare alla verifica
1. Tutti gli interventi relativi ai progetti depositati, ai sensi dell’articolo 4 comma 2, sono assoggettati a verifica mediante il metodo a campione, secondo le modalità previste nel presente capo.
2. Gli interventi relativi a progetti di opere prive di rilevanza ai sensi dell’articolo 94 bis, comma 1 lettera c) e dell’articolo 170 bis della l.r. 65/2014 non sono assoggettati a verifica, ad eccezione dei casi indicati all’articolo 12, comma 6.
3. Le varianti non sostanziali di cui all’articolo 14 e all’articolo 170 ter della l.r.65/2014 non sono assoggettate a verifica.
1.
2.
3.
Art. 9
Criteri per la determinazione della dimensione del campione assoggettato a verifica
1. La dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata mensilmente, su base provinciale, in base al numero dei preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, per zone e nella zona 3, per fascia, secondo la percentuale di cui al comma 3.
2. I progetti sono individuati, per ciascuna zona e, nella zona 3 per ciascuna fascia, per metà della dimensione del campione tra quelli relativi ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento e per l’altra metà tra quelli relativi ai precedenti 4 mesi e per i quali non è ancora stata depositata la relazione di ultimazione dei lavori.
3. La percentuale per la determinazione della dimensione del campione da assoggettare a verifica è determinata, su base provinciale, con riferimento ai preavvisi pervenuti nel mese di riferimento, nella misura di seguito indicata:
a) per la zona 2, nella misura del 25 per cento dei preavvisi;
b) per la zona 3, fascia A, nella misura del 25 per cento dei preavvisi;
c) per la zona 3, fascia B, nella misura del 8 per cento dei preavvisi;
d) per la zona 3, fascia C, nella misura del 5 per cento dei preavvisi;
e) per la zona 4, nella misura del 2 per cento dei preavvisi.
4. I progetti relativi ad interventi da realizzarsi in zone 3 e 4, aventi ad oggetto edifici di carattere strategico o rilevante oppure relativi ad opere complesse ai sensi dell’articolo 11 sono assoggettati a verifica nella percentuale del 100 per cento, sia nel caso che si tratti di interventi di nuova costruzione sia che si tratti di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, come definiti dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r. 380/2001.
5. I progetti relativi ad interventi finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia su edifici pubblici che privati sono assoggettati a verifica nella percentuale del 100 per cento.
6. Nel caso di cui ai commi 4 e 5 il sistema informatico regionale dà comunicazione telematica dell’avvio del procedimento di istruttoria al titolare dell’istanza entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza. Tale comunicazione indica anche la data prevista per la conclusione del procedimento di verifica dei progetti oggetto del campione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 170, comma 6, della l.r. 65/2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 10
Modalità di svolgimento del sorteggio
1. Il sorteggio avviene mediante il sistema informatico regionale il primo giorno di ogni mese.
2. Delle operazioni e dell'esito del sorteggio è redatto apposito verbale, reso noto attraverso il sistema informatico regionale.
1.
2.
Capo IV
Particolari categorie di interventi
Art. 11
Interventi relativi a edifici strategici o rilevanti e opere complesse
1. (1)

Vedi B.U. 28 gennaio 2022, n. 7, Errata Corrige.

Gli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3 sono elencati nell’allegato A del presente regolamento.
2. Gli edifici e le infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2 sono elencati nell’allegato B al presente regolamento.
Art.12
Interventi privi di rilevanza
1. (1)

Vedi B.U. 28 gennaio 2022, n. 7, Errata Corrige.

Nel rispetto dell’articolo 94 bis, comma 2, lettera c), del d.p.r. 380/2001 nonché dell’articolo 170 bis della l.r. 65/2014 sono individuati come interventi privi di rilevanza, quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della l.r.58/2009 sono individuati gli interventi privi di rilevanza elencati nell’allegato C del presente regolamento.
3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al comune:
a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;
b) gli elaborati indicati nell’articolo 7, comma 5;
c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all’articolo 67, comma 8 ter, del d.p.r. 380/2001.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 170 bis, comma 2 della l.r. 65/2014 i progetti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 e gli adempimenti conseguenti sono depositati al comune nell’ambito del procedimento edilizio connesso.
5. Qualora, in corso d’opera, siano effettuate modifiche progettuali da non configurarsi interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dall’articolo 4 e dagli articoli 167 e 169 della l.r. 65/2014.
6. Quando siano previsti interventi privi di rilevanza, unitamente ad altri interventi strutturali di più rilevante entità, il progetto relativo alle strutture è presentato in forma unitaria secondo quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 2, presso la struttura regionale competente.
7. Per gli accertamenti di conformità in sanatoria relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa riferimento all’articolo 182 della l.r. 65/2014.
Art. 11
Interventi relativi a edifici strategici o rilevanti e opere complesse
1. (1)

Vedi B.U. 28 gennaio 2022, n. 7, Errata Corrige.

Gli edifici e le infrastrutture classificabili come strategici o rilevanti ai sensi dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a) punto 3 sono elencati nell’allegato A del presente regolamento.
2. Gli edifici e le infrastrutture classificabili come complesse ai sensi dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, comma 1, lettera a), punto 2 sono elencati nell’allegato B al presente regolamento.
1.
2.
Art.12
Interventi privi di rilevanza
1. (1)

Vedi B.U. 28 gennaio 2022, n. 7, Errata Corrige.

Nel rispetto dell’articolo 94 bis, comma 2, lettera c), del d.p.r. 380/2001 nonché dell’articolo 170 bis della l.r. 65/2014 sono individuati come interventi privi di rilevanza, quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della l.r.58/2009 sono individuati gli interventi privi di rilevanza elencati nell’allegato C del presente regolamento.
3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al comune:
a) la dichiarazione del progettista che attesti la classificazione delle opere come interventi privi di rilevanza;
b) gli elaborati indicati nell’articolo 7, comma 5;
c) al termine dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all’articolo 67, comma 8 ter, del d.p.r. 380/2001.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 170 bis, comma 2 della l.r. 65/2014 i progetti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 e gli adempimenti conseguenti sono depositati al comune nell’ambito del procedimento edilizio connesso.
5. Qualora, in corso d’opera, siano effettuate modifiche progettuali da non configurarsi interventi privi di rilevanza, è trasmessa una nuova istanza, secondo quanto disposto dall’articolo 4 e dagli articoli 167 e 169 della l.r. 65/2014.
6. Quando siano previsti interventi privi di rilevanza, unitamente ad altri interventi strutturali di più rilevante entità, il progetto relativo alle strutture è presentato in forma unitaria secondo quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 2, presso la struttura regionale competente.
7. Per gli accertamenti di conformità in sanatoria relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa riferimento all’articolo 182 della l.r. 65/2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Capo V
Attività di vigilanza e svolgimento dei lavori
Art.13
Attività di vigilanza e verifica
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui agli articoli 168 e 170 della l.r. 65/2014, la struttura regionale competente può invitare il progettista e il direttore dei lavori ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.
2. Ove necessario, la struttura regionale competente può richiedere integrazioni della documentazione progettuale depositata.
3. L’attività di verifica, che può prevedere anche visite in cantiere, misurazioni e, in caso di accertata necessità, anche saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica ed è svolta preferibilmente alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico.
4. Per quanto previsto all’articolo 168, comma 2 della l.r.65/2014 le verifiche sui progetti sono volte ad accertare:
a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;
b) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.
5. Per l’applicazione di quanto previsto al comma 4, il dirigente della struttura regionale competente, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della l.r.58/2009, può emanare, con proprio decreto, specifiche linee guida.
Art.14
Varianti non sostanziali
1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001 nonché dell’articolo 170 ter della l.r. 65/2014 è considerata variante non sostanziale, quella che non determina modifiche al comportamento globale della struttura e che richiede generalmente solo verifiche locali. Rientrano tra le varianti non sostanziali:
a) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambio della loro tipologia, delle orditure e di massa rispetto al progetto autorizzato;
b) la modifica ai fili fissi ed alle quote di interpiano, purché non superiore al 5 per cento dell’interasse rispetto all’elemento strutturale più vicino e comunque non superiore a 20 centimetri;
c) il modesto spostamento, di aperture in pareti di strutture in cemento armato, muratura o legno, sullo stesso allineamento ed allo stesso piano, senza variazione dimensionale dell’apertura e purché ciò non comporti il significativo disallineamento con le aperture agli altri piani;
d) la modifica agli elementi secondari o non strutturali già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, tamponature;
e) la realizzazione di aperture nei solai o le piccole modifiche a quelle già previste, per posizione e geometria, che non determinino un’apprezzabile variazione della rigidezza d’impalcato;
f) la modifica di scale interne per diverso materiale, tipologia e geometria, purché ciò non comporti una modifica delle masse e delle rigidezze di piano;
g) la modifica dei collegamenti di strutture metalliche o in legno, purché non vi sia modifica dello schema del modello di analisi e siano, al più, necessarie solo verifiche di dettaglio;
h) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali.
2. Le varianti non sostanziali di cui al comma 1 sono in ogni caso soggette al solo deposito che può avvenire anche durante la loro esecuzione oppure successivamente alla loro esecuzione.
3. Il deposito della variante e dei relativi elaborati progettuali è effettuato, secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 3 , prima del deposito della relazione a struttura ultimata di cui all’articolo 65, comma 6 del d.p.r.380/2001 e all’articolo 174, comma 4 della l.r.65/2014, oppure, prima della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all’articolo 67, comma 8 bis del d.p.r.380/2001.
4. Tutte le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 sono da considerarsi varianti sostanziali.
5. Le varianti relative ai progetti finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia su edifici pubblici che privati sono da considerarsi tutte sostanziali e, pertanto, sottoposte al medesimo regime di cui al precedente articolo 9 comma 5.
Art. 15
Piccole modifiche eseguite in corso d’opera e non configurabili come varianti al progetto
1. Non sono considerate varianti le piccole modifiche al progetto, che non determinano effetti sul comportamento strutturale globale nè a livello locale e per le quali non risulti necessaria una specifica progettazione e verifica. Rientrano tra queste:
a) le modifiche di dettagli agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde e scannafossi;
b) le modifiche dimensionali in aumento delle sezioni di membrature inflesse degli impalcati, per costruzioni con comportamento non dissipativo e purché l’incremento di carico non comporti una nuova verifica della struttura;
c) la mancata esecuzione di interventi di riparazione o locali già autorizzati o depositati, purché tali interventi non abbiano influenza sulle opere già eseguite o non interferiscano con altri interventi;
d) la riduzione dimensionale delle opere previste purché tale modifica non determini la necessità di nuove verifiche e purché ciò non abbia influenza sulle opere già eseguite o non interferisca con altri interventi;
e) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali e per le quali non siano necessarie né verifiche locali né globali.
2. Il direttore dei lavori, all’interno della relazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 8, illustra e giustifica le modifiche eseguite in corso d’opera nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
Art.13
Attività di vigilanza e verifica
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di cui agli articoli 168 e 170 della l.r. 65/2014, la struttura regionale competente può invitare il progettista e il direttore dei lavori ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati.
2. Ove necessario, la struttura regionale competente può richiedere integrazioni della documentazione progettuale depositata.
3. L’attività di verifica, che può prevedere anche visite in cantiere, misurazioni e, in caso di accertata necessità, anche saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica ed è svolta preferibilmente alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico.
4. Per quanto previsto all’articolo 168, comma 2 della l.r.65/2014 le verifiche sui progetti sono volte ad accertare:
a) la completezza del progetto ai fini della sua realizzabilità;
b) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento alla corretta impostazione generale del progetto.
5. Per l’applicazione di quanto previsto al comma 4, il dirigente della struttura regionale competente, sentito il comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’articolo 3 bis della l.r.58/2009, può emanare, con proprio decreto, specifiche linee guida.
1.
2.
3.
4.
5.
Art.14
Varianti non sostanziali
1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001 nonché dell’articolo 170 ter della l.r. 65/2014 è considerata variante non sostanziale, quella che non determina modifiche al comportamento globale della struttura e che richiede generalmente solo verifiche locali. Rientrano tra le varianti non sostanziali:
a) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambio della loro tipologia, delle orditure e di massa rispetto al progetto autorizzato;
b) la modifica ai fili fissi ed alle quote di interpiano, purché non superiore al 5 per cento dell’interasse rispetto all’elemento strutturale più vicino e comunque non superiore a 20 centimetri;
c) il modesto spostamento, di aperture in pareti di strutture in cemento armato, muratura o legno, sullo stesso allineamento ed allo stesso piano, senza variazione dimensionale dell’apertura e purché ciò non comporti il significativo disallineamento con le aperture agli altri piani;
d) la modifica agli elementi secondari o non strutturali già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, tamponature;
e) la realizzazione di aperture nei solai o le piccole modifiche a quelle già previste, per posizione e geometria, che non determinino un’apprezzabile variazione della rigidezza d’impalcato;
f) la modifica di scale interne per diverso materiale, tipologia e geometria, purché ciò non comporti una modifica delle masse e delle rigidezze di piano;
g) la modifica dei collegamenti di strutture metalliche o in legno, purché non vi sia modifica dello schema del modello di analisi e siano, al più, necessarie solo verifiche di dettaglio;
h) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali.
2. Le varianti non sostanziali di cui al comma 1 sono in ogni caso soggette al solo deposito che può avvenire anche durante la loro esecuzione oppure successivamente alla loro esecuzione.
3. Il deposito della variante e dei relativi elaborati progettuali è effettuato, secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 3 , prima del deposito della relazione a struttura ultimata di cui all’articolo 65, comma 6 del d.p.r.380/2001 e all’articolo 174, comma 4 della l.r.65/2014, oppure, prima della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all’articolo 67, comma 8 bis del d.p.r.380/2001.
4. Tutte le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 sono da considerarsi varianti sostanziali.
5. Le varianti relative ai progetti finanziati con risorse gestite dalla Regione, provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia su edifici pubblici che privati sono da considerarsi tutte sostanziali e, pertanto, sottoposte al medesimo regime di cui al precedente articolo 9 comma 5.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 15
Piccole modifiche eseguite in corso d’opera e non configurabili come varianti al progetto
1. Non sono considerate varianti le piccole modifiche al progetto, che non determinano effetti sul comportamento strutturale globale nè a livello locale e per le quali non risulti necessaria una specifica progettazione e verifica. Rientrano tra queste:
a) le modifiche di dettagli agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde e scannafossi;
b) le modifiche dimensionali in aumento delle sezioni di membrature inflesse degli impalcati, per costruzioni con comportamento non dissipativo e purché l’incremento di carico non comporti una nuova verifica della struttura;
c) la mancata esecuzione di interventi di riparazione o locali già autorizzati o depositati, purché tali interventi non abbiano influenza sulle opere già eseguite o non interferiscano con altri interventi;
d) la riduzione dimensionale delle opere previste purché tale modifica non determini la necessità di nuove verifiche e purché ciò non abbia influenza sulle opere già eseguite o non interferisca con altri interventi;
e) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali e per le quali non siano necessarie né verifiche locali né globali.
2. Il direttore dei lavori, all’interno della relazione di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 8, illustra e giustifica le modifiche eseguite in corso d’opera nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
1.
2.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni
Art. 16
Norme transitorie
1. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, su apposita richiesta del soggetto interessato, si possono applicare le disposizioni di cui al regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Qualora la richiesta del soggetto interessato non sia presentata entro la conclusione dell’istruttoria, trovano applicazione le disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle attività di competenza della struttura regionale competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di presentazione di una variante al progetto già depositato, il soggetto interessato presenta apposita richiesta alla struttura regionale competente, affinché siano applicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il d.p.g.r.36/R/2009.
Art.17
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);
b) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012,n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate e cessano di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663 (Approvazione delle "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici") e la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2020, n.587 (Linee Guida in materia di costruzioni in zone sismiche aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663) .
Art.18
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).
Art. 16
Norme transitorie
1. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, su apposita richiesta del soggetto interessato, si possono applicare le disposizioni di cui al regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Qualora la richiesta del soggetto interessato non sia presentata entro la conclusione dell’istruttoria, trovano applicazione le disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle attività di competenza della struttura regionale competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di presentazione di una variante al progetto già depositato, il soggetto interessato presenta apposita richiesta alla struttura regionale competente, affinché siano applicate le disposizioni di cui al regolamento di attuazione emanato con il d.p.g.r.36/R/2009.
1.
2.
Art.17
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico);
b) il regolamento di attuazione approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2012,n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica);
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate e cessano di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663 (Approvazione delle "Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici") e la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2020, n.587 (Linee Guida in materia di costruzioni in zone sismiche aggiuntive a quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2019 n. 663) .
1.
2.
Art.18
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).
1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi B.U. 28 gennaio 2022, n. 7, Errata Corrige.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.