Menù di navigazione

Regolamento 1 dicembre 2021, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario).

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ; Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) ed, in particolare, l’articolo 6;


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 23 settembre 2021;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2021, n. 1218;


Considerato quanto segue:


1. è necessario dare attuazione alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 che demanda ad un regolamento della Giunta regionale la disciplina della composizione minima dell’equipaggio, delle attrezzature tecniche e del materiale degli autoveicoli di soccorso aziendali (art. 5, comma 2); l’individuazione delle attrezzature tecniche e del materiale dei mezzi di soccorso, la disciplina dei requisiti e dei percorsi formativi obbligatori dei soccorritori, dei formatori e degli autisti (art. 6); gli obblighi informativi a carico degli enti non soggetti ad autorizzazione (art. 12, comma 3); il funzionamento del nucleo tecnico permanente (art. 14, comma 3);


2. è opportuno precisare che gli oneri per la fornitura delle attrezzature e del materiale che l’allegato A al presente regolamento pone a carico delle Aziende UU.SS.LL., trovano copertura nell’ambito dell’assegnazione della quota di fondo sanitario regionale indistinto spettante a ciascuna azienda e che pertanto il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Sito esternolegge 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario):
a) i requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze;
b) i requisiti e percorsi formativi dei soccorritori;
c) i requisiti tecnici e la composizione minima dell’equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali;
d) il funzionamento del nucleo tecnico permanente;
e) gli obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione.
Art. 2
Requisiti tecnici e igienico-sanitari delle autoambulanze
1. I requisiti tecnici inerenti alle attrezzature tecniche e ai materiali delle autoambulanze ed i requisiti igienico-sanitari sono definiti nell’allegato A.
Art. 3
Limite massimo di utilizzo delle autoambulanze
1. Le autoambulanze impiegate nelle attività di trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato sono sostituiti, di norma, al raggiungimento dei dieci anni dalla data di prima immatricolazione e comunque al raggiungimento della percorrenza di 250.000 km.
2. I mezzi di soccorso di cui al comma 1, una volta raggiunto il limite temporale o di percorrenza ivi indicati, possono essere impiegati nelle attività di trasporto sanitario di base.
Art. 4
Requisiti e percorsi formativi dei soccorritori
1. I requisiti e i percorsi formativi dei soccorritori, di livello base e di livello avanzato, dei formatori, degli autisti impiegati nella guida dei mezzi di soccorso sono definiti nell’allegato B.
Art. 5
Requisiti tecnici degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali
1. I requisiti tecnici inerenti alle attrezzature tecniche e ai materiali degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali sono definiti nell’allegato C.
Art. 6
Composizione minima dell’equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali
1. In attuazione dell’art. 5, comma 2 della l.r. 83/2019 la composizione minima dell’equipaggio degli autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali è costituita da due delle figure indicate nel comma 1 del medesimo articolo di cui almeno una di profilo sanitario.
2. Qualora una delle due figure sia un soccorritore di livello avanzato quest’ultimo svolgerà la funzione di autista.
Art. 7
Funzionamento del nucleo tecnico permanente
1. Il nucleo tecnico permanente esercita le funzioni di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 83/2019 .
2. Le riunioni del nucleo si svolgono presso la sede della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e possono essere svolte anche con modalità telematica.
3. Le riunioni sono convocate dal direttore della competente direzione regionale d’ufficio o su richiesta di ciascun componente del nucleo, con cadenza semestrale o qualora lo richiedano situazioni di particolare urgenza.
4. Le riunioni sono valide con la presenza del direttore della competente direzione regionale o suo delegato e di almeno un direttore del dipartimento di emergenza-urgenza o suo delegato, di almeno un direttore di dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche o suo delegato, di almeno un rappresentante o suo delegato compreso tra i soggetti di cui all’articolo 76 septies, comma 1, lettera e) e f), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
Art. 8
Termini di adeguamento ai requisiti
1. I soggetti che operano nell’ambito dell’attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della l.r. 83/2019 si adeguano al requisito di cui all’articolo 3, comma 1, e a quelli contenuti negli allegati A e B entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. I formatori dei soccorritori e degli autisti per la guida dei mezzi di soccorso già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria formazione a quanto previsto nell’allegato B entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 9
Obblighi informativi degli enti non soggetti ad autorizzazione
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento gli enti non soggetti ad autorizzazione trasmettono, tramite posta elettronica certificata, alla commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 della l.r. 83/2019 l’elenco dei mezzi di soccorso in dotazione.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti di cui al comma 1 trasmettono, con le medesime modalità, alla commissione di vigilanza e controllo l’elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.