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Regolamento 1 dicembre 2021, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario).

Bollettino Ufficiale n. 102, parte prima, del 3 dicembre 2021



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ; Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) ed, in particolare, l’articolo 6;


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 23 settembre 2021;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2021, n. 1218;


Considerato quanto segue:


1. è necessario dare attuazione alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 che demanda ad un regolamento della Giunta regionale la disciplina della composizione minima dell’equipaggio, delle attrezzature tecniche e del materiale degli autoveicoli di soccorso aziendali (art. 5, comma 2); l’individuazione delle attrezzature tecniche e del materiale dei mezzi di soccorso, la disciplina dei requisiti e dei percorsi formativi obbligatori dei soccorritori, dei formatori e degli autisti (art. 6); gli obblighi informativi a carico degli enti non soggetti ad autorizzazione (art. 12, comma 3); il funzionamento del nucleo tecnico permanente (art. 14, comma 3);


2. è opportuno precisare che gli oneri per la fornitura delle attrezzature e del materiale che l’allegato A al presente regolamento pone a carico delle Aziende UU.SS.LL., trovano copertura nell’ambito dell’assegnazione della quota di fondo sanitario regionale indistinto spettante a ciascuna azienda e che pertanto il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.