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Regolamento 26 ottobre 2021, n. 37/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento delle categorie particolari di dati personali e di quelli relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo).

Bollettino Ufficiale n. 92, parte prima, del 29 ottobre 2021




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l' Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l' articolo 42 dello Statuto;


Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CR (Regolamento generale sulla protezione dei dati);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CR), e in particolare la Parte I, Titolo I, Capo II;


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento delle categorie particolari di dati personali e di quelli relativi a condanne penali da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo), ed in particolare l'articolo 1, comma 1;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 20 maggio 2021;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione n. 811 del 2 agosto 2021 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 settembre 2021;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2021, n. 1069;


Considerato quanto segue:


1. in attuazione del Sito esternod.lgs. 196/2003 la Regione Toscana ha approvato la l.r. 13/2006 e il regolamento attuativo della stessa l.r. 13/2006 , emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 6/R;


2. l’Sito esternoarticolo 2 sexies, comma 1, del d.lgs. 196/2003 , in seguito a modifica attuata dal Sito esternod.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, prevede che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) 2016/679, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, e l’Sito esternoarticolo 2 octies, comma 5, del d.lgs. 196/2003 , dispone che, quando il trattamento dei dati di cui allo stesso articolo (dati personali relativi a condanne penali e a reati) avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 sexies dello stesso Sito esternod.lgs. 196/2003 ;


3. nel 2018 ha trovato applicazione quindi la nuova normativa comunitaria e statale in materia di protezione dei dati ed inoltre negli ultimi anni si è verificata un'evoluzione del quadro normativo in vari settori di competenza delle regioni, delle aziende sanitarie e degli altri enti dipendenti o vigilati dalla Regione;


4. la l.r. 13/2006 , così come adeguata alla normativa vigente nazionale ed europea dalla legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019), all'articolo 1 prevede che il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679 e del novellato Sito esternod.lgs. 196/2003 ;


5. si rende necessario pertanto approvare un nuovo regolamento, in attuazione della l.r. 13/2006 , così come modificata, provvedendo al tempo stesso ad abrogare il d.p.g.r. 6/R/2013;


6. i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli riconducibili alle categorie particolari di dati personali e a quelli relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e i trattamenti individuati non concernono:


- i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività;


- i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica;


- i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;


- i trattamenti di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza ai fini dell’applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;


7. il regolamento riveste carattere di urgenza per consentire il sollecito adeguamento dell'ordinamento regionale ai mutamenti del quadro normativo della materia.


Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.