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Regolamento 8 settembre 2021, n. 34/R

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche al d.p.g.r. 46/R/2004.

Bollettino Ufficiale n. 84, parte prima, del 15 settembre 2021

Art. 9
Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti. Sostituzione dell’articolo 27 bis del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 27 bis del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 27 bis - Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti
1. Per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a camper, denominata agrisosta camper, oltre a quanto indicato nell’articolo 27, comma 1 devono essere previsti i seguenti requisiti:
a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere, tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;
b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
c) illuminazione dell’area;
d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
e) dispositivi di prevenzione incendi.
2. La sosta camper a titolo gratuito presso un’azienda agricola per un massimo di ventiquattro ore è soggetta solamente ai requisiti di cui al comma 1, lettera c) ed e) e non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6 bis, 7 e 9.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.