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Regolamento 8 settembre 2021, n. 34/R

Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche al d.p.g.r. 46/R/2004.

Bollettino Ufficiale n. 84, parte prima, del 15 settembre 2021

Art. 4
Attività di cui all’articolo 14 della l.r. 30/2003 . Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Attività di cui all’
articolo 14 della l.r. 30/2003
1. Le attività di cui all’articolo 14 della legge possono essere organizzate dall’azienda agricola singolarmente o mediante forme di collaborazione tra imprenditori agrituristici di cui all’articolo 5, comma 2 della legge nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.