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Regolamento 22 marzo 2021, n. 12/R

Modifiche al DPGR 2/R del 9 gennaio 2018 (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”).

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 26 marzo 2021




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’art. 42, comma 2, dello statuto regionale secondo il quale i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Visto, in particolare, l'articolo 21, della l.r. 41/2005 , modificato dalla legge regionale 29 giugno 2020, n. 48 (Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005 );


Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 41/2005 , approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R, successivamente integrato con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 settembre 2018, n. 50 /R;


Visto l’esito del Comitato di Direzione del 17/12/2020;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 1688 del 29 dicembre 2020;


Visti i pareri favorevoli:


- della Terza Commissione consiliare, riunita in seduta il 2 febbraio 2021;


- del Consiglio per le Autonomie Locali, riunito in seduta Sito esternol’11 febbraio 2021 ;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016 n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2021, n. 209;


Considerato quanto segue:


- il DPGR 2/R/2018, in attuazione dell'articolo 62 della l.r. 41/2005 , contiene, nell'allegato A, per ciascuna tipologia di struttura prevista dall’articolo 21 della medesima l.r. 41/2005 , una scheda che individua i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali, per ottenere l’autorizzazione al funzionamento;


- occorre aggiungere nell'allegato A al DPGR 2/R/2018 il nuovo modulo "residenzialità assistenziale intermedia" all'interno della scheda relativa alla residenza sanitaria assistenziale (RSA), in quanto, prendendo atto di alcune esperienze nell'erogazione dei servizi che, in via sperimentale, il territorio ha già messo in campo con esiti favorevoli, è sempre più necessario coniugare sostenibilità del sistema, nonchè tempestività ed appropriatezza degli interventi, soprattutto nel periodo attuale di emergenza legata al coronavirus;


- in tale modulo sono accolti pazienti anziani e/o fragili in dimissione da reparti per acuti degli ospedali, per i quali è necessario consolidare le condizioni fisiche e continuare il processo di recupero funzionale durante il post-ricovero e/o che non sono in condizioni di poter essere adeguatamente assistiti al proprio domicilio per complessità del quadro clinico o per insufficienti garanzie di supporto familiare e/o sociale. Inoltre possono accedervi pazienti con patologie tali da non poter essere seguiti adeguatamente in cure domiciliari integrate, in quanto richiedenti trattamenti continui per la stabilizzazione del quadro clinico che sono difficili da fornire a domicilio, per i quali il medico di medicina generale richieda un ambiente protetto per le terapie ed evitare così il ricovero in struttura ospedaliera;


- a seguito della modifica della l.r. 41/2005 è stata inserita, all'articolo 21, comma 1, lettera c) bis, nel novero delle strutture soggette ad autorizzazione, la nuova struttura residenziale multiutenza, che svolge prevalente funzione tutelare, offre attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accoglie soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare; tale struttura presenta, inoltre, le caratteristiche degli alloggi destinati a civile abitazione, una capacità ricettiva massima di otto posti letto, è caratterizzata da media intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa e dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile;


- il medesimo articolo 21 stabilisce, inoltre, che la struttura multiutenza, per ottenere l'autorizzazione, oltre al possesso dei requisiti contenuti nel DPGR 2/R/2018, deve aver concluso con esito positivo una sperimentazione della durata di almeno cinque anni, i cui tempi e modalità sono definiti dalla delibera di Giunta n. 1453 del 23/11/2020;


- occorre, pertanto, aggiornare e sostituire l'allegato A al DPGR 2/R/2018, inserendo il nuovo modulo "residenzialità assistenziale intermedia" all'interno della scheda relativa alla residenza sanitaria assistenziale (RSA) ed introducendo la nuova scheda che definisce i requisiti minimi richiesti alla comunità residenziale multiutenza per ottenere l'autorizzazione al funzionamento;


Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.