Menù di navigazione

Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020.

Bollettino Ufficiale n. 93, parte prima, del 17 settembre 2020



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie);


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 28 maggio 2020;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2020, n. 1224.


Considerato quanto segue:


1. Al fine di tenere conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione del regolamento, approvato con d.p.g.r. 79/R/2016, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, è necessario apportare alcune modifiche al regolamento stesso, anche a seguito di alcune criticità di natura applicativa evidenziate dalle strutture sanitarie e dal gruppo tecnico regionale di verifica;


2. In attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 10 settembre 2018, n. 1001, con la quale è stata recepita l'intesa Stato – Regioni sulle scienze omiche si è reso necessario prevedere da parte delle strutture sanitarie, che erogano o intendono erogare prestazioni di genetica medica, la comunicazione delle tipologie di test o le eventuali variazioni al fine di consentire l'espressione del parere da parte del tavolo tecnico regionale costituito con la citata delibera;


3. E' necessario, a fronte delle modifiche legislative intervenute in ambito nazionale, introdurre all’interno del sistema di autorizzazione e accreditamento toscano gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti;


4. Si è proceduto all'abrogazione dell'articolo 20, che disciplina l'attività libera degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva, allo scopo di consentire al sistema un maggiore controllo sia da parte regionale che da parte degli ordini professionali a tutela della salute pubblica, sia per mappare l’attività sanitaria esercitata in Toscana;


5. E' necessario individuare un unico documento regionale quale il “Catalogo regionale”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2013, n. 638, come strumento di identificazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che ha l’ulteriore valenza di creare un linguaggio comune tra gli erogatori pubblici e privati;


6. In coerenza con i principi del miglioramento continuo che richiedono l’individuazione in progresso di obbiettivi per conseguire risultati migliori, l’accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali;


7. Si apportano, infine, alcune modifiche ai requisiti di autorizzazione al fine di renderli più attinenti alle peculiarità delle strutture sanitarie;


8. Si rende necessario abrogare il DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020 che per errore materiale era stato pubblicato privo di una parte di allegato;


Si approva il presente regolamento


Art. 1
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il punto 10 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione Sito esternoLegge 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) è sostituito dal seguente:
10. in coerenza con i principi del miglioramento continuo che richiedono l’individuazione in progresso di obiettivi per conseguire risultati migliori, l’accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali; per i processi clinico assistenziali interaziendali, quali ad esempio le reti tempo dipendenti, la valutazione è riferita all'intero percorso.
”.
Art. 2
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 1 del d.p.g.r. del 79/R/2016 è abrogata.
Art. 3
Modalità di individuazione dei processi assistenziali. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. Le strutture sanitarie definiscono l'elenco delle unità organizzative, di linea e di supporto, che concorrono al processo ed al relativo sottoprocesso e che sono interessate dai requisiti; tutte le unità organizzative partecipano ad almeno un processo o ad un suo sottoprocesso.
”.
Art. 4
Requisiti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Sostituzione dell’articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Requisiti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
1. Le strutture pubbliche e private che erogano le attività sanitarie nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 51/09 , comprese le sedi di partenza per quelle che erogano assistenza a domicilio del paziente, sono tenute al rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all’allegato A al presente regolamento.
”.
Art. 5
Adempimento a carico delle strutture sanitarie private. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:
c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato;
”.
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:
e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro;
”.
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserita la seguente:
i bis) le variazioni per le tipologie di test genetici che la struttura intende erogare;
”.
4. Dopo la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è aggiunta la seguente:
i ter) l'orario di apertura della struttura.
”.
5. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 79/R/2016 è aggiunta la seguente:
b bis) trasmettere il contratto di lavoro del direttore sanitario.
”.
Art. 6
Compiti del direttore sanitario o tecnico. Modifiche all'articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
1 bis. Per attività di cui all’articolo 11 comma 2 l.r. 51/09 si intende l’aver svolto, attività formalmente documentata, per almeno cinque anni con diretta attribuzione di responsabilità delle risorse umane e strumentali. Tale attività può concretizzarsi nell’aver svolto attività di direttore sanitario, vice direttore sanitario con delega diretta, anche temporanea, direttore di presidio ospedaliero e direttore di una struttura semplice o complessa con funzioni di gestione e organizzazione tecnico sanitaria.
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
4 bis. le strutture sanitarie polispecialistiche qualora sussista un ambulatorio odontoiatrico ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l’esercizio della attività di odontoiatria devono dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il direttore sanitario svolge la propria funzione in una sola struttura.
”.
Art. 7
Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:
b) l’impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 30 per cento delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi, e per almeno il 50 per cento per le altre, quali la chirurgia ambulatoriale e l’odontoiatria;
”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
3 bis. Durante l’orario riservato all’attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività professionale all’interno della struttura.
”.
Art. 8
Studi professionali e società tra professionisti. Modifiche alla rubrica del Capo III del d.p.g.r. 79/R/2016
1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:
Studi professionali medici odontoiatrici e di altre professioni sanitarie e società tra professionisti
”.
Art. 9
Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria, eccetto quando siano ricompresi nella fattispecie di cui al comma 1 ter o siano allocati in strutture che richiedono autorizzazione e accreditamento.
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
1 bis. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli studi medici professionali, agli studi associati di altre professioni sanitarie e alle società tra professionisti.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2016 è aggiunto il seguente:
1 ter. Gli studi singoli dei medici di medicina generale e dei pediatri in libera scelta rispettano quanto disposto dall’accordo collettivo nazionale in relazione ai requisiti minimi; nell’esercizio delle funzioni di controllo il dipartimento delle cure primarie dell'azienda sanitaria può, laddove ne ravvisi la necessità, avvalersi delle competenze del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all’articolo 40 ter della l.r. 51/2009 .
”.
Art. 10
Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia. Abrogazione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 13 (Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 11
Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia. Abrogazione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 14 (Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 12
Studi odontoiatrici. Abrogazione dell'articolo 15 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 15 (Studi odontoiatrici) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 13
Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti. Inserimento dell'articolo 15 bis nel d.p.g.r. 79/R/2016
1. Dopo l'articolo 15 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 15 bis - Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti. (articolo 17 della l.r. 51/2009 )
1. Ai fini del presente regolamento sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che non richiedono, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della l.r.. 51/2009, l’accreditamento istituzionale.
2. Sono, invece, soggetti ad autorizzazione gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che richiederanno, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della l.r. 51/2009 , l’accreditamento istituzionale.
”.
Art. 14
Criteri per la definizione delle procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l’utente. Modifiche alla rubrica della sezione III del Capo III del d.p.g.r. 79/R/2016
1. La rubrica della sezione III del Capo III del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituita dalla seguente:
Criteri per la definizione delle procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente
”.
Art. 15
Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive o di minore invasività. Sostituzione dell'articolo 16 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 16 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 16 Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive e di minore invasività
1. Sono da considerare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:
a) non apertura delle sierose;
b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero;
c) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni immediate tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero.
2. Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasività.
”.
Art. 16
Elenco delle prestazioni di minore invasività. Abrogazione dell'articolo 17 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 17 (Elenco delle prestazioni di minore invasività) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 17
Individuazione e relativa invasività delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali. Inserimento dell'articolo 17 bis nel d.p.g.r. 79/R/2016
1. Dopo l'articolo 17 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Individuazione e relativa invasività delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali (articoli 17 e 19 della l.r. 51/2009 )
1. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali erogate presso le strutture sanitarie, pubbliche e private, gli studi soggetti ad autorizzazione o SCIA sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogabili esclusivamente in strutture sanitarie ospedaliere o territoriali, pubbliche e private, di cui all’articolo 3 della l.r. 51/2009 , che sono sottoposte ad autorizzazione all'esercizio in relazione al possesso dei requisiti specifici previsti.
Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali, ivi comprese quelle indicate con le lettere H, R nel Catalogo regionale delle prestazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2013, n. 638 oltre a tutte le altre tipologie di prestazioni ivi contenute laddove erogate all'interno di una articolazione organizzativa (unità locale) complessa con le caratteristiche di struttura così come definita dalla normativa regionale;
b) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente sono erogabili anche presso gli studi che sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di cui all’articolo 17 della l.r. 51/2009 . Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali escluse quelle indicate con lettera H, R nel Catalogo regionale di cui alla d.g.r. 638/2013;
c) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente sono erogabili anche presso gli studi di cui
all’articolo 19 della l.r. 51/2009 che sono sottoposti a SCIA.
Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali indicate con la lettera M nel Catalogo regionale delle prestazioni di cui alla d.g.r. 638/2013 e nei relativi allegati.
”.
Art. 18
Studi professionali soggetti ad autorizzazione. Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano le prestazioni di cui all’articolo 17 bis, comma 1, lettera b), nonché procedure di diagnostica strumentale invasiva non complementare all’attività clinica con refertazione per terzi.
”.
Art. 19
Studi professionali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Sostituzione dell'articolo 19 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 19 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art. 19 - Studi professionali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente individuate con la lettera M nel Catalogo regionale delle prestazioni e nei relativi allegati di cui alla d.g.r. 638/2013.
2. Sono altresì soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi medici che erogano anche visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica senza refertazione per terzi.
”.
Art. 20
Attività libera. Abrogazione dell'articolo 20 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 20 (Attività libera) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 21
Adempimenti a carico del titolare dello studio professionale. Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il comma 3 dell'articolo 23 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. Gli studi associati medici, di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell’associazione o della società.
”.
Art. 22
Costituzione di nuovi processi assistenziali. Modifiche all'articolo 24 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il comma 2 dell'articolo 24 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono, altresì, la conferma dell'accreditamento istituzionale nei casi di modifica dei processi.
”.
Art. 23
Requisiti per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche all'articolo 26 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il comma 2 dell'articolo 26 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono almeno il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali.
”.
Art. 24
Modalità e procedure di rilascio dell’accreditamento istituzionale. Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il comma 3 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. Le strutture sanitarie di nuova istituzione, all'atto di presentazione della domanda di cui al comma 1, attestano i requisiti organizzativi di livello aziendale mentre i requisiti di processo, comuni e specifici, sono attestati trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'attività.
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
4 bis. Nei casi di attivazione di nuovi processi la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'attestazione del mantenimento dei requisiti organizzativi di livello aziendale, a rilasciare un accreditamento che è perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo; per l’attivazione delle nuove attività è facoltà della struttura presentare una nuova attestazione dei requisti di processo nei termini di cui al comma 3 o attestarne l’invarianza. In quest’ultima fattispecie la Giunta regionale procede alla conferma dell’accreditamento istituzionale nelle modalità di cui al comma 2.
”.
Art. 25
Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'articolo 30 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del d.p.g.r. 79/R/2016 le parole “non superiore a venticinque” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a cinquanta”.
Art. 26
Modalità di funzionamento dei gruppi tecnici regionali. Sostituzione dell'articolo 31 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 31 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
Art.31 - Modalità di funzionamento dei gruppi tecnici regionali (articolo 40 ter ed articolo 42 della l.r. 51/2009 )
1. I gruppi tecnici regionali effettuano le visite previste dall’articolo 40 ter, comma 5 e 42, comma 5 della l.r. 51/2009 e sono organizzati in team in relazione alla tipologia di struttura oggetto di verifica.
2. I coordinatori dei gruppi tecnici regionali provvedono alla costituzione dei team di verifica secondo le disposizioni indicate dal competente settore della Giunta regionale.
3. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, i gruppi tecnici regionali provvedono alla sua temporanea sostituzione.
”.
Art. 27
Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche. Abrogazione dell'articolo 33 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 33 (Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 28
Attestazione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private. Abrogazione dell'articolo 34 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 34 (Attestazione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 29
Validità degli accreditamenti rilasciati. Abrogazione dell'articolo 35 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 35 (Validità degli accreditamenti rilasciati) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 30
Adeguamento ai requisiti. Abrogazione dell'articolo 36 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 36 (Adeguamento ai requisiti) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 31
Adeguamento ai requisiti. Inserimento dell'articolo 36 bis nel d.p.g.r. 79/R/2016
1. Dopo l'articolo 36 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 36 bis - Adeguamento ai requisiti
“1. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali si adeguano a quanto disposto dal presente regolamento entro un anno dell’entrata in vigore del presente articolo dandone comunicazione al comune entro trenta giorni dall’avvenuto adeguamento.
2. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di genetica medica comunicano al comune, secondo quanto disposto dall’articolo 7, le tipologie di test genetici effettuati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. Il Comune trasmette la comunicazione sulle tipologie di test genetici effettuati alla competente struttura della Giunta regionale
.”.
Art. 32
Termine per la costituzione del gruppo di verifica. Abrogazione dell'articolo 37 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 37 (Termine per la costituzione del gruppo di verifica) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 33
Termine per la definizione dei requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza. Abrogazione dell'articolo 38 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'articolo 38 (Termine per la definizione dei requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza) del d.p.g.r. 79/R/2016 è abrogato.
Art. 34
Requisiti per l’autorizzazione delle strutture sanitarie. Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'allegato A del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.
Art. 35
Requisiti bivalenti. Sostituzione dell'allegato B del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'allegato B del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.
Art. 36
Studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività. Sostituzione dell'allegato C del d.p.g.r. 79/R/2016
1. L'allegato C del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.
Art. 37
Abrogazione DPGR n. 85/R/2020
1. Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 dell’ 11 agosto 2020 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79) è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.