Menù di navigazione

Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020.

Bollettino Ufficiale n. 93, parte prima, del 17 settembre 2020

Art. 9
Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria, eccetto quando siano ricompresi nella fattispecie di cui al comma 1 ter o siano allocati in strutture che richiedono autorizzazione e accreditamento.
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
1 bis. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli studi medici professionali, agli studi associati di altre professioni sanitarie e alle società tra professionisti.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 del d.p.g.r. 79/R/2016 è aggiunto il seguente:
1 ter. Gli studi singoli dei medici di medicina generale e dei pediatri in libera scelta rispettano quanto disposto dall’accordo collettivo nazionale in relazione ai requisiti minimi; nell’esercizio delle funzioni di controllo il dipartimento delle cure primarie dell'azienda sanitaria può, laddove ne ravvisi la necessità, avvalersi delle competenze del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all’articolo 40 ter della l.r. 51/2009 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.