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Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020.

Bollettino Ufficiale n. 93, parte prima, del 17 settembre 2020



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79/R (Regolamento di attuazione legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie: procedure e requisiti organizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie);


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 28 maggio 2020;


Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2020, n. 1224.


Considerato quanto segue:


1. Al fine di tenere conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione del regolamento, approvato con d.p.g.r. 79/R/2016, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, è necessario apportare alcune modifiche al regolamento stesso, anche a seguito di alcune criticità di natura applicativa evidenziate dalle strutture sanitarie e dal gruppo tecnico regionale di verifica;


2. In attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 10 settembre 2018, n. 1001, con la quale è stata recepita l'intesa Stato – Regioni sulle scienze omiche si è reso necessario prevedere da parte delle strutture sanitarie, che erogano o intendono erogare prestazioni di genetica medica, la comunicazione delle tipologie di test o le eventuali variazioni al fine di consentire l'espressione del parere da parte del tavolo tecnico regionale costituito con la citata delibera;


3. E' necessario, a fronte delle modifiche legislative intervenute in ambito nazionale, introdurre all’interno del sistema di autorizzazione e accreditamento toscano gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti;


4. Si è proceduto all'abrogazione dell'articolo 20, che disciplina l'attività libera degli studi medici ed odontoiatrici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva, allo scopo di consentire al sistema un maggiore controllo sia da parte regionale che da parte degli ordini professionali a tutela della salute pubblica, sia per mappare l’attività sanitaria esercitata in Toscana;


5. E' necessario individuare un unico documento regionale quale il “Catalogo regionale”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2013, n. 638, come strumento di identificazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che ha l’ulteriore valenza di creare un linguaggio comune tra gli erogatori pubblici e privati;


6. In coerenza con i principi del miglioramento continuo che richiedono l’individuazione in progresso di obbiettivi per conseguire risultati migliori, l’accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali;


7. Si apportano, infine, alcune modifiche ai requisiti di autorizzazione al fine di renderli più attinenti alle peculiarità delle strutture sanitarie;


8. Si rende necessario abrogare il DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020 che per errore materiale era stato pubblicato privo di una parte di allegato;


Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.