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Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020.

Bollettino Ufficiale n. 93, parte prima, del 17 settembre 2020

Art. 31
Adeguamento ai requisiti. Inserimento dell'articolo 36 bis nel d.p.g.r. 79/R/2016
1. Dopo l'articolo 36 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 36 bis - Adeguamento ai requisiti
“1. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali si adeguano a quanto disposto dal presente regolamento entro un anno dell’entrata in vigore del presente articolo dandone comunicazione al comune entro trenta giorni dall’avvenuto adeguamento.
2. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di genetica medica comunicano al comune, secondo quanto disposto dall’articolo 7, le tipologie di test genetici effettuati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. Il Comune trasmette la comunicazione sulle tipologie di test genetici effettuati alla competente struttura della Giunta regionale
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.