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Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020.

Bollettino Ufficiale n. 93, parte prima, del 17 settembre 2020

Art. 24
Modalità e procedure di rilascio dell’accreditamento istituzionale. Modifiche all'articolo 27 del d.p.g.r. 79/R/2016
1. Il comma 3 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 79/R/2016 è sostituito dal seguente:
3. Le strutture sanitarie di nuova istituzione, all'atto di presentazione della domanda di cui al comma 1, attestano i requisiti organizzativi di livello aziendale mentre i requisiti di processo, comuni e specifici, sono attestati trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'attività.
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 del d.p.g.r. 79/R/2016 è inserito il seguente:
4 bis. Nei casi di attivazione di nuovi processi la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'attestazione del mantenimento dei requisiti organizzativi di livello aziendale, a rilasciare un accreditamento che è perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo; per l’attivazione delle nuove attività è facoltà della struttura presentare una nuova attestazione dei requisti di processo nei termini di cui al comma 3 o attestarne l’invarianza. In quest’ultima fattispecie la Giunta regionale procede alla conferma dell’accreditamento istituzionale nelle modalità di cui al comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.