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Regolamento 12 agosto 2020, n. 89/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n.45 (Norme in materia di risorse energetiche).

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO




La Giunta Regionale


Visto l’articolo 117, comma secondo lettera s) e comma terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 118, comma 1, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n.55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 11 febbraio 2010 n.22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoart.27 comma 28 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 );


Vista la legge regionale 27 giugno 1997 n.45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2019 n.7 (Disposizioni in materia di geotermia, Modifiche alla l.r. 45/1997 );


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019 n.80 (Legge di stabilità per l’anno 2020);


Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2012, n. 54/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 201 1 n.66 (Legge finanziaria per l’anno 2012)”;


Visto il regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n.5;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 9 luglio 2020;


Visto il parere favorevole della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta Regionale 19 luglio 2016, n.5;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2020, n.876 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n.45 “Norme in materia di risorse energetiche”. Modalità di ripartizione e destinazione delle risorse derivanti dai canoni e dai contributi geotermici - Approvazione ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto) di adozione dello schema di regolamento, ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;


Visto il parere della IV Commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture”, espresso nella seduta del 22 luglio 2020, positivo con la seguente osservazione: “- all’articolo 2 comma 4 vengono stabiliti gli elementi prioritari dei progetti a cui sono destinate le risorse. Su questo punto, non appare chiaro in quale modo si espliciti tale “priorità”. Si invita la Giunta regionale a valutare una migliore declinazione del concetto di “priorità” con particolare attenzione allo sviluppo della filiera produttiva e delle tematiche occupazionali”;


Visto l'ulteriore parere favorevole della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19, luglio 2016, n.5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2020, n. 1111.


Considerato quanto segue:


1. l’articolo 16, ai commi 1, 2 e 3 Sito esternodel d.lgs.22/2010 stabilisce che i titolari di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione devono corrispondere all'autorità competente un canone annuo anticipato per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso e di concessione;


2. l’Sito esternoarticolo 16, comma 4 del d.lgs.22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, sono dovuti dai concessionari ulteriori contributi rapportati ai kilowattora di energia elettrica prodotta;


3. lo stesso Sito esternoarticolo 16, comma 4, del d.lgs.22/2010 stabilisce che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano risorse geotermiche, i contributi versati dai concessionari di dette risorse spettano:

a) per una parte, direttamente ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato;

b) per altra parte, alla Regione;


4. il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Cosvig) s.c.r.l. è una società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;


5. l’articolo 4 della l.r.80/2019 ha modificato l’articolo 7, comma 2 della l.r.45/1997 , stabilendo che le risorse derivanti dai canoni geotermici nonchè le risorse derivanti dai contributi geotermici spettanti alla Regione siano destinati annualmente:

a) per una quota fino al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'Sito esternoarticolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 , assegnandole al Cosvig s.c.r.l.;

b) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal Cosvig s.c.r.l.;


6. l'articolo 7, comma 2 della l.r.45/1997 rinvia ad un regolamento per la disciplina di dettaglio dei criteri e delle modalità a cui Cosvig s.c.rl.l. e gli enti locali si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui al precedente punto a);


7. l’Sito esternoarticolo 16, comma 10 del d.lgs.22/2010 fa salvi gli accordi già sottoscritti tra le Regioni e gli operatori, per i quali l’entità dei contributi di riferimento resta quella già in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi.


8. la Regione ha promosso negli anni la sottoscrizione di protocolli d'intesa ed accordi, tra il Cosvig ed i comuni delle aree geotermiche allo scopo di favorire un'attività di sfruttamento di tale energia compatibile con gli obiettivi previsti dalla pianificazione territoriale, dalla programmazione ambientale ed energetica regionale, nel rispetto della vocazione socio-economica dei territori interessati;


9. in particolare, il protocollo di intesa denominato “Accordo generale sulla geotermia” stipulato tra la Regione, Enel S.p.A., 15 comuni delle aree geotermiche, 5 comunità montane e 3 province, sottoscritto in data 20 dicembre 2007, ha stabilito l’erogazione di ulteriori contributi connessi allo svolgimento dell’attività geotermoelettrica;


10. attraverso l'accordo generale sulla geotermia è attribuito al Cosvig s.c.r.l. il compito di gestire la somma del fondo geotermico, di cui all'Sito esternoarticolo 16 comma 4, lettera a), del d.lgs.22/2010 , a favore dei comuni firmatari del protocollo;


11. è necessario prevedere che Cosvig s.c.r.l. corrisponda ai comuni delle aree geotermiche le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) della l.r.45/1997 , anche nel caso in cui tali comuni non siano soci del Cosvig s.c.r.l.;


12. è opportuno accogliere l'osservazione formulata dalla IV Commissione consiliare nel parere espresso ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, provvedendo, conseguentemente a modificare l'articolo 2, comma 3 del Regolamento;


13. in accoglimento dell'osservazione della IV Commissione consiliare è necessario eliminare il riferimento ai criteri di priorità dei progetti e stabilire, invece, che i progetti elaborati dai comuni per beneficiare delle risorse geotermiche debbano dimostrare di avere le caratteristiche – indicate dall'articolo 2, comma 4 del Regolamento - di immediata cantierabilità, di utilizzo delle fonti rinnovabili e di promozione dello sviluppo economico e produttivo delle aree geotermiche;


Si approva il presente regolamento:


Art.1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n.45 (Norme in materia di risorse energetiche), il presente regolamento definisce le modalità e i criteri a cui gli enti locali delle aree geotermiche e il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (da ora in poi, indicato come “Cosvig s.c.r.l.”) si attengono nella destinazione delle risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all’articolo 16 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) nonché dei contributi geotermici di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b) del medesimo decreto.
Art. 2
Modalità di ripartizione e destinazione delle risorse. Finalità e caratteristiche dei progetti
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r.45/1997 , le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all’articolo 16 commi 1, 2 e 3 nonché dai contributi geotermici di cui all’Sito esternoarticolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010 sono destinate annualmente, con deliberazione di Giunta regionale:
a) per una quota fino al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'Sito esternoarticolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 , assegnandole al Cosvig s.c.r.l.;
b) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal Cosvig s.c.r.l..
2. Rientrano nella quota assegnata a Cosvig s.c.r.l. anche i canoni e i contributi destinati ai comuni che non sono soci di Cosvig s.c.r.l.. In tal caso, Cosvig s.c.r.l. provvede a trasferire le risorse spettanti a tali comuni.
3. Le risorse di cui al comma 1 lettera a) sono destinate a progetti aventi la finalità di:
a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
b) aumentare l’efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell’ambiente o dell’energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico delle aree interessate.
4. Beneficiano delle risorse di cui al presente articolo:
a) i progetti integrati di area, che prevedano il coinvolgimento di almeno due comuni;
b) i progetti cantierabili;
c) i progetti per i quali è richiesta una minore intensità di aiuto;
d) i progetti specifici di produzione di energia mediante l'impiego di fonti di energia rinnovabile, con particolare riguardo e priorità ai teleriscaldamenti urbani a fluido geotermico, alla produzione di energia elettrica prodotta dal surriscaldamento del vapore geotermico con caldaie alimentate a biomassa e con priorità per quei progetti che prefigurano un sistema di rete sul territorio;
e) i progetti infrastrutturali comprendenti sia infrastrutture materiali che immateriali, ed anche interventi a favore di una edilizia eco-sostenibile pubblica e privata utilizzando il modello sperimentato con distretti energetici abitativi (DEA), di cui alla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2007, n.227 (Indirizzi e criteri per la realizzazione di Distretti Energetici Abitativi) ;
f) i progetti di sviluppo turistico, produttivo e commerciale con produzione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;
g) i progetti di sviluppo socio-economico e culturale.
Art. 3
Monitoraggio
1. La Regione effettua, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, dandone atto mediante apposita deliberazione.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Sito esternod.lgs.22/2010 ed alla l.r. 45/1997 .
Art. 5
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n.54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo136 della legge regionale 27 dicembre2011, n. 66 “Legge finanziaria per l'anno 2012”).
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT). Il presente regolamento è pubblicato sul BURT.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.