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Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e in particolare l'articolo 11;


Visto il D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18/6/2020;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2020, n. 1005;


Considerato quanto segue:


1. il 3 marzo 2010 è stato approvato il D.P.G.R. 29/R, attuativo dell’articolo 11 della l.r. 82/2009 , che ha disciplinato, per le strutture e per i servizi del sistema integrato, i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nonché le modalità attuative dei processi informativi.


2. la l.r. 82/2009 è stata modificata prevedendo:

a) la distinzione tra Giunta (competente per l’accreditamento delle strutture) e comuni (competenti per l’accreditamento dei servizi);

b) una nuova disciplina dei controlli e del regime transitorio, per renderli coerenti con la ripartizione di funzioni tra Giunta e comune e con l’introduzione della durata di cinque anni per l’accreditamento delle strutture;

c) è stato introdotto il Gruppo tecnico regionale di valutazione a supporto delle nuove funzioni regionali di controllo in materia di accreditamento delle strutture.


3. il nuovo articolo 11 della l.r. 82/2009 prevede che debbano essere disciplinati con successivo regolamento:

a) i requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio;

b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;

c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;

d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'attività di controllo;

e) le modalità attuative dei processi informativi, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi.


4. è stato completamente ridisegnato il sistema dei requisiti, permanendo nel regolamento soltanto i requisiti generali contenuti negli allegati A e B al presente regolamento, rispettivamente per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni, rinviando alla deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 82/2009 l’individuazione dei nuovi requisiti specifici e dei nuovi indicatori.


5 i titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate dai soggetti accreditati e inseriti negli appositi elenchi, sulla base del percorso assistenziale personalizzato e nel rispetto della disciplina dell'ISEE per consentire una migliore fruibilità delle prestazioni offerte dal sistema integrato.


6. la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione, i cui membri sono individuati mediante procedura pubblica di selezione, per effettuare i controlli sulle strutture accreditate e per verificare il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori.


7. l'attività di controllo da parte del Gruppo di valutazione si svolge mediante sopralluoghi ed avviene:

a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;

b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso di rinnovo.


8. la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità tecniche di aggiornamento continuo e pubblicazione delle informazioni afferenti gli elenchi degli accreditati nonché le modalità di attuazione dei relativi processi informativi.


9. si rende, quindi, necessario procedere all’abrogazione del regolamento, approvato con D.P.G.R. 29/R/2010 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento postponendo la sua entrata in vigore alla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009 , per evitare che vi sia soluzione di continuità tra un regime e l’altro e completare l’attuazione delle nuove procedure con l’individuazione dei requisiti specifici e degli indicatori.


Si approva il presente regolamento:


Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).
Art. 2
Requisiti generali per l'accreditamento (Articolo 11, comma 1, lettera a), l.r. n. 82/2009 )
1. Le strutture pubbliche e private, autorizzate al funzionamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per essere accreditate, devono possedere i requisiti generali indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento.
2. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza domiciliare, compresi gli enti e gli organismi a carattere non lucrativo, per essere accreditati, devono possedere i requisiti generali indicati, per ciascuna tipologia di erogatore e di servizio, nell'allegato B al presente regolamento.
Art. 3
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati (Articolo 11, comma 1, lettera b), l.r. n. 82/2009 )
1. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi di cui agli articoli 4, comma 6, e 7, comma 4, della l.r. n. 82/2009 .
2. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dalle società della salute o, ove non costituite, dai soggetti individuati nell'ambito della convenzione socio-sanitaria di cui articolo 70 bis della legge regionale 24/02/2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), su richiesta degli interessati, sulla base del percorso assistenziale personalizzato, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 41/2005 e dell'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), nonché in coerenza con l’articolo 14 della l.r. 66/2008 e nel rispetto della disciplina sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
3. I titoli per l'acquisto sono vincolati alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e non sono cedibili a terzi.
4. I beneficiari dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale richiede all'ente concedente il corrispettivo del valore del relativo titolo di acquisto.
Capo II
Gruppo tecnico regionale di valutazione
Art. 4
Elenco regionale dei valutatori (Articolo 3 ter ed articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009 )
1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei valutatori del sistema sociale integrato, per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 82/2009 .
2. Le modalità di accesso all'elenco sono definite dall'articolo 5.
3. L'elenco è aggiornato con periodicità quinquennale.
Art. 5
Modalità di scelta dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione (Articolo 3 ter ed articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009 )
1. Con decreto del dirigente regionale competente per materia è indetto un avviso di selezione pubblica per l'inserimento degli idonei nell'elenco di cui all'articolo 4 e per l'individuazione dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato Gruppo di valutazione.
2. Possono presentare domanda per la selezione di cui al comma 1:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
c) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3. A coloro che presentano domanda è inoltre richiesto:
a) assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
b) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
c) età non superiore a settanta anni;
d) laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono soggetti a valutazione i seguenti requisiti:
a) possesso di certificazione di valutatore di qualità dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, rilasciata da organismi di certificazione riconosciuti a livello nazionale o internazionale;
b) iscrizione nell'elenco regionale dei valutatori di cui all'articolo 41 della legge regionale 51 del 5/8/2009 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);
c) master universitari di I e II livello o corsi avanzati su tematiche attinenti la gestione della qualità e la valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati;
d) titolo di dottorato su tematiche di gestione della qualità e di valutazione del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;
e) pubblicazioni scientifiche su tematiche di gestione della qualità e di valutazione del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;
f) esperienza di valutazione nel settore della qualità del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;
5. I requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda per la selezione.
6. La formazione della graduatoria è subordinata:
a) alla valutazione dei requisiti di cui al comma 4;
b) agli esiti del colloquio attitudinale.
7. La valutazione dei requisiti ed il colloquio attitudinale sono svolti da una Commissione esaminatrice composta da cinque membri della sezione per l'accreditamento sociale integrato della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'articolo 40 della l.r. 51/2009 , fra i quali è compreso il dirigente regionale competente per materia, che la presiede.
8. La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri per l'attribuzione del punteggio ai requisiti di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
a) lettere da a) a d): massimo venti punti;
b) lettere e) ed f): massimo trenta punti.
9. Sono ammessi al colloquio attitudinale i candidati che hanno ottenuto almeno trenta punti nella valutazione dei requisiti.
10. La Commissione esaminatrice decide le modalità di svolgimento del colloquio attitudinale e l'attribuzione del punteggio fino a un massimo di cinquanta punti, in relazione alle competenze nel settore della qualità e della valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati nonché delle capacità relazionali.
Art. 6
Costituzione del Gruppo di valutazione (Articolo 3 ter ed articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009 )
1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale è approvata la graduatoria derivante dalla selezione pubblica di cui all'articolo 5, finalizzata all'inserimento degli idonei nell'elenco regionale di cui all'articolo 4.
2. Il Gruppo di valutazione è costituito da un coordinatore e da venticinque valutatori individuati dal direttore della direzione regionale competente per materia, attingendo dall'elenco regionale, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al comma 1.
3. In caso di necessità di integrazione del Gruppo di valutazione a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi componenti, il direttore della direzione regionale competente per materia provvede tempestivamente secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 3, ai fini della ricostituzione del Gruppo di valutazione, non possono essere riconfermati più dell'80 per cento dei componenti del precedente Gruppo di valutazione. I componenti possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 3 è effettuata dopo trenta mesi dal rinnovo del Gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma. I componenti da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. In ogni caso i componenti che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre sostituiti.
5. Nel caso in cui i componenti del Gruppo di valutazione compiano settanta anni di età nel corso del loro mandato, essi decadono comunque al termine del medesimo mandato.
6. I componenti del Gruppo di valutazione sono obbligati a dichiarare la loro incompatibilità e pertanto sono tenuti ad astenersi dai sopralluoghi e di conseguenza ad essere sostituiti qualora:
a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con le strutture oggetto della verifica;
b) abbiano svolto attività di consulenza nei confronti delle strutture oggetto di verifica.
7. L'eventuale mancata dichiarazione di cui al comma 6 costituisce motivo di esclusione dal Gruppo di valutazione da adottarsi con provvedimento del direttore della direzione regionale competente per materia.
8. Il Gruppo di valutazione predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento sulla base di uno schema tipo approvato con atto del dirigente competente.
Art. 7
Controllo sul possesso dei requisiti (Articolo 6 e articolo 11, comma 1, lettere c) e d) l.r. n. 82/2009 )
1. La giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, effettua i controlli previsti dall'articolo 6 della l.r. 82/2009 .
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della l.r. 82/2009 , il controllo è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso di rinnovo.
3. Il campione di cui al comma 2, lettera b) si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, la percentuale del 20 per cento.
4. Il Gruppo di valutazione per i controlli di cui al comma 1 è organizzato in sottogruppi, costituiti da tre componenti.
5. La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, di cui all'articolo 40 della l.r. 51/2009 , definisce gli indirizzi per la costituzione dei sottogruppi, incaricati di eseguire i controlli, in coerenza con la tipologia di struttura da sottoporre a controllo.
6. Il coordinatore del Gruppo di valutazione provvede a formare i sottogruppi sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza e per ciascun sottogruppo individua un responsabile dello specifico sopralluogo.
7. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, il Gruppo di valutazione provvede alla sua temporanea sostituzione.
Art. 8
Controllo sul mantenimento dei requisiti e sulla conformità agli indicatori (Articolo 6, comma 1 ter, articolo 11, comma 1, lettera d) ed articolo 13, comma 5, lettera a) l.r. n. 82/2009 )
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 ter, della l.r. 82/2009 , entro un anno dalla trasmissione della documentazione inerente la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti da parte delle strutture accreditate, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, verifica il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori nelle strutture individuate con metodo a campione.
2. Il campione di cui al comma 1 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali:
a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture;
b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno;
c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno;
d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a) della l.r. 82/2009 , in prima applicazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4 del citato articolo 13, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione.
4. Il campione di cui al comma 3 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali:
a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture;
b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno;
c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno;
d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno.
Capo III
Processi informativi e diffusione dati
Art. 9
Processi informativi (Articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, lettera e), l.r. n. 82/2009 )
1. I comuni entro due anni dall'approvazione del regolamento trasmettono alla Regione gli elenchi di cui all'articolo 7 della l.r. n. 82/2009 , aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità tecniche di aggiornamento continuo e pubblicazione delle informazioni afferenti gli elenchi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 82/2009 , in coerenza con l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) nonché con quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. La giunta regionale, al fine di valutare l'attuazione del sistema dell'accreditamento sociale integrato, può individuare con propria deliberazione le ulteriori informazioni che i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione nonché le modalità attuative dei relativi processi informativi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 41 della l.r. n. 41/2005 .
Art. 10
Diffusione dati delle strutture, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona (Articolo 10, comma 2, l.r. n. 82/2009 )
1. I dati e le informazioni delle strutture e dei soggetti erogatori dei servizi derivanti dalle procedure per il rilascio dell'accreditamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza e alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e l'attuazione del processo di accreditamento.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 11
Abrogazione del D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R
1. Il D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”) è abrogato a far data dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 13 agosto 2021, n. 33/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.