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Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) e in particolare l'articolo 11;


Visto il D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R (Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 18/6/2020;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2020, n. 1005;


Considerato quanto segue:


1. il 3 marzo 2010 è stato approvato il D.P.G.R. 29/R, attuativo dell’articolo 11 della l.r. 82/2009 , che ha disciplinato, per le strutture e per i servizi del sistema integrato, i requisiti generali e specifici per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nonché le modalità attuative dei processi informativi.


2. la l.r. 82/2009 è stata modificata prevedendo:

a) la distinzione tra Giunta (competente per l’accreditamento delle strutture) e comuni (competenti per l’accreditamento dei servizi);

b) una nuova disciplina dei controlli e del regime transitorio, per renderli coerenti con la ripartizione di funzioni tra Giunta e comune e con l’introduzione della durata di cinque anni per l’accreditamento delle strutture;

c) è stato introdotto il Gruppo tecnico regionale di valutazione a supporto delle nuove funzioni regionali di controllo in materia di accreditamento delle strutture.


3. il nuovo articolo 11 della l.r. 82/2009 prevede che debbano essere disciplinati con successivo regolamento:

a) i requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio;

b) le modalità per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto;

c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalità di scelta, e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso;

d) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'attività di controllo;

e) le modalità attuative dei processi informativi, ivi comprese le modalità di trasmissione degli elenchi.


4. è stato completamente ridisegnato il sistema dei requisiti, permanendo nel regolamento soltanto i requisiti generali contenuti negli allegati A e B al presente regolamento, rispettivamente per le strutture e per i servizi di assistenza domiciliare erogati da organizzazioni, rinviando alla deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 82/2009 l’individuazione dei nuovi requisiti specifici e dei nuovi indicatori.


5 i titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate dai soggetti accreditati e inseriti negli appositi elenchi, sulla base del percorso assistenziale personalizzato e nel rispetto della disciplina dell'ISEE per consentire una migliore fruibilità delle prestazioni offerte dal sistema integrato.


6. la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione, i cui membri sono individuati mediante procedura pubblica di selezione, per effettuare i controlli sulle strutture accreditate e per verificare il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori.


7. l'attività di controllo da parte del Gruppo di valutazione si svolge mediante sopralluoghi ed avviene:

a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;

b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso di rinnovo.


8. la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità tecniche di aggiornamento continuo e pubblicazione delle informazioni afferenti gli elenchi degli accreditati nonché le modalità di attuazione dei relativi processi informativi.


9. si rende, quindi, necessario procedere all’abrogazione del regolamento, approvato con D.P.G.R. 29/R/2010 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento postponendo la sua entrata in vigore alla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 82/2009 , per evitare che vi sia soluzione di continuità tra un regime e l’altro e completare l’attuazione delle nuove procedure con l’individuazione dei requisiti specifici e degli indicatori.


Si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 13 agosto 2021, n. 33/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.