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Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020

Capo II
Gruppo tecnico regionale di valutazione
Art. 4
Elenco regionale dei valutatori (Articolo 3 ter ed articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009 )
1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei valutatori del sistema sociale integrato, per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 82/2009 .
2. Le modalità di accesso all'elenco sono definite dall'articolo 5.
3. L'elenco è aggiornato con periodicità quinquennale.
Art. 5
Modalità di scelta dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione (Articolo 3 ter ed articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009 )
1. Con decreto del dirigente regionale competente per materia è indetto un avviso di selezione pubblica per l'inserimento degli idonei nell'elenco di cui all'articolo 4 e per l'individuazione dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato Gruppo di valutazione.
2. Possono presentare domanda per la selezione di cui al comma 1:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
c) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3. A coloro che presentano domanda è inoltre richiesto:
a) assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
b) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
c) età non superiore a settanta anni;
d) laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono soggetti a valutazione i seguenti requisiti:
a) possesso di certificazione di valutatore di qualità dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, rilasciata da organismi di certificazione riconosciuti a livello nazionale o internazionale;
b) iscrizione nell'elenco regionale dei valutatori di cui all'articolo 41 della legge regionale 51 del 5/8/2009 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);
c) master universitari di I e II livello o corsi avanzati su tematiche attinenti la gestione della qualità e la valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati;
d) titolo di dottorato su tematiche di gestione della qualità e di valutazione del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;
e) pubblicazioni scientifiche su tematiche di gestione della qualità e di valutazione del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;
f) esperienza di valutazione nel settore della qualità del sistema di interventi nei servizi sociali integrati;
5. I requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda per la selezione.
6. La formazione della graduatoria è subordinata:
a) alla valutazione dei requisiti di cui al comma 4;
b) agli esiti del colloquio attitudinale.
7. La valutazione dei requisiti ed il colloquio attitudinale sono svolti da una Commissione esaminatrice composta da cinque membri della sezione per l'accreditamento sociale integrato della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'articolo 40 della l.r. 51/2009 , fra i quali è compreso il dirigente regionale competente per materia, che la presiede.
8. La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri per l'attribuzione del punteggio ai requisiti di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
a) lettere da a) a d): massimo venti punti;
b) lettere e) ed f): massimo trenta punti.
9. Sono ammessi al colloquio attitudinale i candidati che hanno ottenuto almeno trenta punti nella valutazione dei requisiti.
10. La Commissione esaminatrice decide le modalità di svolgimento del colloquio attitudinale e l'attribuzione del punteggio fino a un massimo di cinquanta punti, in relazione alle competenze nel settore della qualità e della valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati nonché delle capacità relazionali.
Art. 6
Costituzione del Gruppo di valutazione (Articolo 3 ter ed articolo 11, comma 1, lettera c), l.r. n. 82/2009 )
1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale è approvata la graduatoria derivante dalla selezione pubblica di cui all'articolo 5, finalizzata all'inserimento degli idonei nell'elenco regionale di cui all'articolo 4.
2. Il Gruppo di valutazione è costituito da un coordinatore e da venticinque valutatori individuati dal direttore della direzione regionale competente per materia, attingendo dall'elenco regionale, procedendo nell'ordine stabilito dalla graduatoria di cui al comma 1.
3. In caso di necessità di integrazione del Gruppo di valutazione a seguito di sostituzione, per qualunque motivo, di suoi componenti, il direttore della direzione regionale competente per materia provvede tempestivamente secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 3, ai fini della ricostituzione del Gruppo di valutazione, non possono essere riconfermati più dell'80 per cento dei componenti del precedente Gruppo di valutazione. I componenti possono essere confermati una sola volta consecutivamente. Se la sostituzione di cui al comma 3 è effettuata dopo trenta mesi dal rinnovo del Gruppo, la stessa rientra nel calcolo della percentuale di rinnovo e non costituisce primo mandato ai fini della eventuale successiva conferma. I componenti da sostituire ai sensi del comma 3 sono individuati tenuto conto della loro posizione in graduatoria. In ogni caso i componenti che abbiano svolto due mandati consecutivi sono sempre sostituiti.
5. Nel caso in cui i componenti del Gruppo di valutazione compiano settanta anni di età nel corso del loro mandato, essi decadono comunque al termine del medesimo mandato.
6. I componenti del Gruppo di valutazione sono obbligati a dichiarare la loro incompatibilità e pertanto sono tenuti ad astenersi dai sopralluoghi e di conseguenza ad essere sostituiti qualora:
a) siano titolari di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con le strutture oggetto della verifica;
b) abbiano svolto attività di consulenza nei confronti delle strutture oggetto di verifica.
7. L'eventuale mancata dichiarazione di cui al comma 6 costituisce motivo di esclusione dal Gruppo di valutazione da adottarsi con provvedimento del direttore della direzione regionale competente per materia.
8. Il Gruppo di valutazione predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento sulla base di uno schema tipo approvato con atto del dirigente competente.
Art. 7
Controllo sul possesso dei requisiti (Articolo 6 e articolo 11, comma 1, lettere c) e d) l.r. n. 82/2009 )
1. La giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, effettua i controlli previsti dall'articolo 6 della l.r. 82/2009 .
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della l.r. 82/2009 , il controllo è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, in caso di rinnovo.
3. Il campione di cui al comma 2, lettera b) si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, la percentuale del 20 per cento.
4. Il Gruppo di valutazione per i controlli di cui al comma 1 è organizzato in sottogruppi, costituiti da tre componenti.
5. La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza, di cui all'articolo 40 della l.r. 51/2009 , definisce gli indirizzi per la costituzione dei sottogruppi, incaricati di eseguire i controlli, in coerenza con la tipologia di struttura da sottoporre a controllo.
6. Il coordinatore del Gruppo di valutazione provvede a formare i sottogruppi sulla base degli indirizzi definiti dalla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza e per ciascun sottogruppo individua un responsabile dello specifico sopralluogo.
7. In caso di assenza del coordinatore superiore a trenta giorni consecutivi, il Gruppo di valutazione provvede alla sua temporanea sostituzione.
Art. 8
Controllo sul mantenimento dei requisiti e sulla conformità agli indicatori (Articolo 6, comma 1 ter, articolo 11, comma 1, lettera d) ed articolo 13, comma 5, lettera a) l.r. n. 82/2009 )
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 ter, della l.r. 82/2009 , entro un anno dalla trasmissione della documentazione inerente la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti da parte delle strutture accreditate, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo di valutazione, verifica il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori nelle strutture individuate con metodo a campione.
2. Il campione di cui al comma 1 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali:
a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture;
b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno;
c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno;
d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera a) della l.r. 82/2009 , in prima applicazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4 del citato articolo 13, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione.
4. Il campione di cui al comma 3 si ottiene applicando al totale delle strutture da controllare, per ciascuna area vasta e per ciascuna tipologia di struttura, le seguenti percentuali:
a) il primo anno, il 25 per cento della quota iniziale di strutture;
b) il secondo anno, il 33,35 per cento del numero residuale di strutture non controllate il primo anno;
c) il terzo anno, il 50 per cento del numero residuale di strutture non controllate il secondo anno;
d) il quarto anno, il 100 per cento del numero residuale di strutture non controllate il terzo anno.

Note del Redattore:

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 13 agosto 2021, n. 33/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.