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Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R

Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).
Art. 2
Requisiti generali per l'accreditamento (Articolo 11, comma 1, lettera a), l.r. n. 82/2009 )
1. Le strutture pubbliche e private, autorizzate al funzionamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per essere accreditate, devono possedere i requisiti generali indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento.
2. I soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza domiciliare, compresi gli enti e gli organismi a carattere non lucrativo, per essere accreditati, devono possedere i requisiti generali indicati, per ciascuna tipologia di erogatore e di servizio, nell'allegato B al presente regolamento.
Art. 3
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati (Articolo 11, comma 1, lettera b), l.r. n. 82/2009 )
1. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati, costituiscono il controvalore di una somma utilizzabile per l'acquisto di specifiche prestazioni erogate da soggetti accreditati e inseriti negli elenchi di cui agli articoli 4, comma 6, e 7, comma 4, della l.r. n. 82/2009 .
2. I titoli per l'acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dalle società della salute o, ove non costituite, dai soggetti individuati nell'ambito della convenzione socio-sanitaria di cui articolo 70 bis della legge regionale 24/02/2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), su richiesta degli interessati, sulla base del percorso assistenziale personalizzato, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 41/2005 e dell'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), nonché in coerenza con l’articolo 14 della l.r. 66/2008 e nel rispetto della disciplina sull'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
3. I titoli per l'acquisto sono vincolati alle prestazioni previste nel progetto individuale di intervento e non sono cedibili a terzi.
4. I beneficiari dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale richiede all'ente concedente il corrispettivo del valore del relativo titolo di acquisto.

Note del Redattore:

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 13 agosto 2021, n. 33/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.