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Regolamento 10 agosto 2020, n. 84/R

Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento, tirocini non curriculari e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 81, parte prima, del 12 agosto 2020

Art. 17
Obblighi e diritti del tirocinante. Modifiche all’articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Il comma 3 dell’articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:
a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;
b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l’assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;
c) per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all’interno del progetto formativo.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.