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Regolamento 8 luglio 2020, n. 56/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 comma 5 della legge regionale 21 marzo 2000, n.39 (Legge forestale della Toscana) – Albo regionale delle imprese agricolo-forestale.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e in particolare l’articolo 13;


Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 77 (Albo regionale imprese agricolo-forestali. Modifiche alla l.r. 39/2000 ) e in particolare l’articolo 2;


Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470 (Decreto ministeriale in tema di Albi regionali delle imprese forestali);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2020;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo 2020, n. 311;


Visto il parere favorevole espresso dalla seconda commissione consiliare nella seduta del 15 giugno 2020;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 220, n. 809;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di articolare l’albo delle imprese agricolo – forestali nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 della l.r. 39/2000 è necessario prevedere la costituzione di due categorie di cui una riservate alle imprese cd. “forestali” e una riservata alle imprese agricole; nell’ambito delle quali occorre istituire due sezioni distinte in relazione alle tipologie di prestazioni;


2. Al fine di assicurare che i requisiti per l’iscrizione nelle diverse categorie e sezioni dell’Albo siano adeguati rispetto alle diverse tipologie di prestazioni correlate, sono individuati dei requisiti trasversali, quali requisiti di ordine generale e requisiti minimi di formazione del personale che tutti devono possedere; viceversa i requisiti tecnici relativi alla competenze tecniche e alla dotazione minima in termini di macchine e attrezzature sono calibrati in modo diverso a seconda della diversa tipologia di prestazioni, con particolare attenzione agli interventi di sistemazione idraulico forestale;


3. E’ necessario definire altresì le modalità per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione e l’aggiornamento dell’albo, nonché dettare norme transitorie per la prima applicazione delle disposizioni relative all’albo delle imprese agricolo – forestali;


4. Al fine di adeguare i requisiti per l’iscrizione alle diverse categorie dell’Albo al sopravvenuto decreto ministeriale n.4470 del 2020 è necessario adeguare i requisiti con riferimento all’assenza di sanzioni amministrative gravi in materia di forestazione;


Si approva il presente regolamento

Art. 1
Articolazione dell’albo delle imprese agricolo – forestali. (articolo 13, comma 2 della l.r. 39/2000 )
1. L’albo delle imprese agricolo – forestali è articolato nelle categorie I e II.
2. La categoria I è dedicata alle imprese, singole o associate, che svolgono le attività di cui all’articolo 13, comma 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) in via continuativa o prevalente ed è articolata nelle seguenti sezioni:
a) Sezione A relativa alle seguenti tipologie di prestazioni di cui all’articolo 10, comma 2 della l.r. 39/2000 :
1) miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;
2) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;
3) creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;
4) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici;
5) viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
6) produzione di materiale forestale di propagazione necessario per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d).
b) Sezione B relativa a tutti gli interventi pubblici forestali di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 39/2000 .
3. La categoria II è dedicata alle imprese agricole, singole o associate, come definite all’articolo 2135 del codice civile ed è articolata nelle seguenti sezioni:
a) Sezione A relativa alle seguenti tipologie di prestazioni di cui all’articolo 10, comma 2 della l.r. 39/2000 :
1) miglioramento dei boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;
2) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all’area forestale interessata fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;
3) creazione e il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici fino ad una superficie massima di 5 ettari per intervento;
4) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici;
5) viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
6) produzione di materiale forestale di propagazione necessario per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d).
b) Sezione B relativa a tutti gli interventi pubblici forestali di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 39/2000 .
Art. 2
Requisiti per l’iscrizione (articolo 13, comma 5 della l.r. 39/2000 )
1. I requisiti per l’iscrizione all’albo nella categoria I, sezione A sono:
a) iscrizione nel registro di cui all’Sito esternoarticolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) con attività prevalente o secondaria di “silvicoltura e altre attività forestali”, “utilizzo di aree forestali”, “cura e manutenzione del paesaggio” e “servizi di supporto alla selvicoltura” (codici ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell’Unione europea;
b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’Sito esternoarticolo 80 del d. lgs. 50/2016 ;
c) l’imprenditore direttamente, o tramite un addetto legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) qualifica professionale di addetto alle operazioni relative alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione di impianti, macchinari ed attrezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli operatori impiegati nei cantieri di utilizzazioni forestali;
2) certificazione delle competenze all’interno di percorsi formativi del repertorio regionale delle figure professionali nel settore selvicolturale nei quattro anni precedenti l’iscrizione;
d) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);
e) non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione all’albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla l.r. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro.
2. I requisiti per l’iscrizione all’albo nella categoria I sezione B sono:
a) iscrizione nel registro di cui all’Sito esternoarticolo 8 della l. 580/1993 con attività prevalente o secondaria di “silvicoltura e altre attività forestali”, “utilizzo di aree forestali”, “cura e manutenzione del paesaggio” e “servizi di supporto alla selvicoltura” (codici ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell’Unione europea;
b) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’Sito esternoarticolo 80 del d. lgs. 50/2016 ;
c) presenza nel proprio organico:
1) un addetto in possesso delle competenze professionali cui al comma 1, lettera c);
2) minimo dieci dipendenti a tempo indeterminato assunti da almeno due anni di cui almeno otto operai.
d) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari D.P.I. rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all’articolo 10 della l.r. 39/2000 e in particolare con riferimento alle sistemazioni idraulico – forestali;
e) non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione all’albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla l.r. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro.
3. I requisiti per l’iscrizione all’albo nella categoria II sezione A sono:
a) iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura)
b) iscrizione in qualità di impresa agricola nel registro di cui all’Sito esternoarticolo 8 della l. 580/1993 con attività secondaria di “silvicoltura e altre attività forestali”, “utilizzo di aree forestali”, “cura e manutenzione del paesaggio” e “servizi di supporto alla selvicoltura” (codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell’Unione europea;
c) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’Sito esternoarticolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
d) l’imprenditore direttamente, o tramite un addetto legato all’impresa in modo stabile ed esclusivo, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) qualifica professionale di addetto alle operazioni relative alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione di impianti, macchinari ed attrezzature o di tecnico per la formazione e l'addestramento degli operatori impiegati nei cantieri di utilizzazioni forestali;
2) certificazione delle competenze all’interno di percorsi formativi del repertorio regionale delle figure professionali nel settore selvicolturale nei quattro anni precedenti l’iscrizione;
e) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari D.P.I. rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).
f) non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione all’albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla l.r. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro.
4. I requisiti per l’iscrizione all’albo nella categoria II sezione B sono:
a) iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura)
b) iscrizione in qualità di impresa agricola nel registro di cui all’Sito esternoarticolo 8 della l. 580/1993 con attività secondaria di “silvicoltura e altre attività forestali”, “utilizzo di aree forestali”, “cura e manutenzione del paesaggio” e “servizi di supporto alla selvicoltura” (codice ATECO 02.10.00, 02.20.00, 81.30.00, 02.40.00) o in analogo registro pubblico per le imprese aventi sede legale in altri paesi dell’Unione europea;
c) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’Sito esternoarticolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
d) presenza nel proprio organico:
1) un addetto in possesso delle competenze professionali cui al comma 1, lettera c);
2) minimo dieci dipendenti a tempo indeterminato assunti da almeno due anni di cui almeno otto operai.
e) dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, compresi i necessari D.P.I. rispondenti alle norme in materia di sicurezza del lavoro coerenti con il numero dei dipendenti e con le tipologie di prestazioni di cui all’articolo 10 della l.r. 39/2000 e in particolare con riferimento alle sistemazioni idraulico – forestali;
f) non aver riportato, nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione all’albo o alla richiesta di conferma, sanzioni amministrative definitive previste dalla l.r. 39/2000 per importi che complessivamente superano i 30.000,00 euro.
5. Nei casi di imprese associate a cui partecipano imprese agricole, ai fini del requisito relativo alla dotazione minima di personale, si applicano i seguenti criteri:
a) i titolari anche coltivatori diretti e coadiuvanti familiari, sono considerati come dipendenti e, se svolgono attività forestali, sono considerati anche come operai;
b) i soci lavoratori con regolare iscrizione previdenziale, sono conteggiati come dipendenti e, se svolgono attività forestali, sono considerati anche come operai;
c) i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato vengono conteggiati in base al rapporto di uno a tre rispetto all’assunzione a tempo indeterminato; per il calcolo dell’equivalenza vale la somma dei tempi determinati anche per frazione di anno.
6. Il soddisfacimento dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 nel caso in cui il soggetto richiedente sia una cooperativa o un consorzio può essere dimostrato avvalendosi dei requisiti posseduti dalle singole imprese partecipanti, purché le stesse non siano già iscritte in forma singola.
7. Nel caso di cui al comma 6, le imprese i cui requisiti sono stati valutati ai fini dell’iscrizione della cooperativa o del consorzio, non possono chiedere l’iscrizione all’albo in forma singola.
Art. 3
Modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento (articolo 13, comma 5 della l.r. 39/2000 )
1. Ai fini dell’iscrizione all’albo il legale rappresentante dell’impresa presenta domanda con modalità telematiche alla Regione, utilizzando l’apposita modulistica approvata dalla competente struttura regionale. La domanda deve indicare la categoria e sezione nella quale è richiesta l’iscrizione.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il legale rappresentante dichiara, ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti previsti per la categoria e sezione di cui all’articolo 2 e allega l’elenco della dotazione delle macchine e attrezzature .
3. La competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verifica il possesso dei requisiti senza oneri amministrativi a carico dell’impresa e adotta il provvedimento di iscrizione all’albo. Nel caso in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, la competente struttura regionale adotta il provvedimento motivato di diniego.
4. La competente struttura della Giunta regionale svolge annualmente le verifiche sulla permanenza dei requisiti previsti dall’articolo 2. A tal fine entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese presentano domanda di conferma con modalità telematiche e a tal fine dichiarano ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione, utilizzando la modulistica approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco delle imprese iscritte all’albo regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
5. I dati oggetto di pubblicazione sul BURT per ciascuna categoria e sezione dell’albo sono la denominazione dell’impresa iscritta, la partita iva o codice fiscale, la sede legale e le sedi operative.
Art. 4
Sospensione e cancellazione dall’albo (articolo 13, comma 5 della l.r. 39/2000 )
1. La struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, dispone la sospensione dall’albo nei seguenti casi:
a) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2;
b) quando la dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 4 non è stata presentata con le modalità e nei termini.
2. La sospensione è disposta dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all’impresa interessata.
3. La struttura regionale competente dispone la cancellazione dall’albo nei seguenti casi:
a) su richiesta dell’interessato;
b) d’ufficio per perdita o per falsa dichiarazione dei requisiti di cui all’articolo 2;
c) cessazione dell’attività;
4. La cancellazione dall’albo è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ed è comunicata all’impresa interessata.
5. Le imprese cancellate dall’albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 2 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione.
6. La sospensione e la cancellazione è disposta anche a seguito di comunicazione dell’interessato.
Art. 5
Norme finali e transitorie
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento la competente struttura della Giunta regionale approva la modulistica di cui all’articolo 3, commi 1 e 4.
2. In via di prima applicazione le imprese, entro sessanta giorni dall’approvazione della modulistica di cui al comma 1, presentano domanda di iscrizione all’albo. Le domande sono istruite dalla competente struttura della Giunta regionale nei successivi novanta giorni. L’elenco delle imprese iscritte all’albo regionale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
3. Dalla data di pubblicazione dell’albo sul BURT, effettuata ai sensi del comma 2, cessa l’efficacia del decreto del presidente della Giunta regionale 24 aprile 2001, n. 22/R (Albo regionale delle imprese agricolo – forestali. Regolamento di attuazione dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.