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Regolamento 8 luglio 2020, n. 55/R

Disposizioni in materia di titoli di studio del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020

Art. 1
Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) le parole “
Conferenze zonali per l'istruzione
” sono sostituite dalle seguenti: “
Conferenze zonali per l'educazione e l’istruzione, di seguito denominate Conferenze zonali
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente individuato dai comuni della zona. In essi trovano rappresentanza, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale:
a) i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale;
b) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell’infanzia, come previsto dalle intese con l’ufficio scolastico regionale.
”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: “
per l’istruzione
”.
1.
2.
3.
Art. 2
Inserimento dell’articolo 10 bis nel d.p.g.r. 41/R/2013
1. Dopo l’articolo 10 del d.p.g.r. 41/R/2013 è inserito il seguente:
Art. 10 bis - Decorrenza temporale dell'anno educativo e termine per l'iscrizione ai nidi comunali
1. L'anno educativo è compreso tra il mese di settembre e quello di agosto dell'anno successivo.
2. Il termine per l’iscrizione ai servizi a titolarità comunale è fissato dai comuni entro il 30 aprile antecedente l’avvio di ciascun anno educativo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce annualmente le cause di esclusione, parziale o totale, dall'accesso ai contributi regionali finalizzati a sostenere la domanda e l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, qualora i comuni non si adeguino al termine di cui al comma 2.
”.
1.
Art. 3
Modifiche all’articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 41/R/2013 sono soppresse le seguenti parole: “
per l’istruzione
”.
1.
Art. 4
Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. L’ articolo 13 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Titoli di studio degli educatori
1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
b) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
2. Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018.
3. Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell’anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
a) la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.
”.
1.
Art. 5
Modifiche all’articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. L’articolo 15 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico
1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013;
b) sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali conseguita entro il 31 agosto 2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia entro il 31 agosto 2018;
c) sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca conseguiti entro l’anno accademico 2020/2021.
”.
1.
Art. 6
Modifiche all’articolo 24 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 24 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
materiali di gioco
” sono inserite le seguenti parole: “
, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero,
”.
1.
Art. 7
Modifiche all’articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunta la seguente:
d bis) spazio non accessibile ai bambini per la preparazione di colazione o merenda, se prevista la somministrazione, provvisto di acqua corrente e attrezzature idonee. La preparazione e la somministrazione di colazione o merenda è sottoposta alle norme igienico-sanitarie vigenti.
”.
1.
Art. 8
Modifiche all’articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 3 dell’articolo 31 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole “
materiali di gioco
” sono inserite le seguenti parole: “
, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero,
”.
1.
Art. 9
Modifiche all’articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 32 del d.p.g.r. 41/R/2013 la parola “
diciotto
“ è sostituita dalla parola “
dodici
”.
1.
Art. 10
Modifiche all’articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
per almeno tre mesi
” è aggiunta la parola: “
continuativi
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 33 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
Nello spazio gioco
” sono inserite le seguenti parole: “
possono essere somministrate la colazione e la merenda,
”.
1.
2.
Art. 11
Modifiche all’articolo 34 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 34 del d.p.g.r. 41/R/2013 prima della lettera a) è inserita la seguente:
0a ) non più di sei bambini per educatore per i bambini di età inferiore ai diciotto mesi;
”.
1.
Art. 12
Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 41/R/2013 dopo le parole: “
materiali di gioco
” sono inserite le seguenti parole: “
, ivi compresi i materiali derivanti dall’ambiente naturale e di recupero,
”.
1.
Art. 13
Modifiche all’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:
b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere;
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
3. La modulistica in materia di autorizzazioni è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è abrogato.
4. Il comma 9 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
9. Per la verifica dei requisiti previsti per l’autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale, con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie.
”.
5. Dopo il comma 9 dell’articolo 50 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
9 bis. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, può convocare una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
”.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 14
Modifiche all’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013
1. Il comma 2 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
2. La richiesta di accreditamento contiene l’attestazione del possesso dell’autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.
”.
2. Il comma 8 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:
8. Nel caso di accreditamento contestuale all’autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale di cui all’articolo 50, comma 9.
”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 41/R/2013 è aggiunto il seguente:
8 bis. La modulistica in materia di accreditamento è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
”.
1.
2.
3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.